IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR);
VISTE le Linee Guida per
CONSIDERATO che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d’attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dalla Regione Lombardia, in data 22 dicembre 2003, che ha individuato nelle Biotecnologie, nell’I.C.T. (Tecnologie per l’Informazione e
VISTO l’Accordo di Programma (di seguito denominato “Accordo”), sottoscritto il 19 luglio 2004 e registrato dalla Corte dei Conti il 27 aprile
VISTO il predetto Accordo di Programma che, in particolare, destina, per l’attuazione degli interventi relativi al settore dell’I.C.T., a valere sulle risorse disponibili per l’esercizio 2004 del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui al decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, un importo pari a 11.000.000,00 di euro, di cui 8 milioni di euro, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e 3 milioni di euro per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;
VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare l’art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nella stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 593 dell' 8 agosto 2000, recante le: “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;
VISTO il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l’anno 2004 (Specifiche iniziative di programmazione);
RITENUTA la opportunità di procedere, per l’attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di Programma, alla adozione del decreto di cui all’art.12 del decreto ministeriale n. 593/Ric. dell’8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 11 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro riservati al finanziamento di progetti da presentarsi, nelle stesse tematiche, ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 11 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000;
ACQUISITO il parere positivo del Comitato Tecnico previsto dall’articolo 5 del richiamato Accordo di Programma;
VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
DECRETA
Articolo 1
(Obiettivi generali)
1. Le Linee Guida per
4. La presenza in Lombardia di un esteso patrimonio di competenze tecnologiche e scientifiche, per alcuni settori attestato su livelli di eccellenza internazionale, sia nel sistema universitario che in quello dei centri di ricerca pubblici e privati, pone all’Ente Regione la sfida per divenire soggetto di animazione sul territorio e per diventare un interlocutore nei confronti del partenariato territoriale e di altre amministrazioni pubbliche allo scopo di portare a sistema le specializzazioni presenti.
5. Obiettivo prioritario diventa, perciò, la valorizzazione delle politiche di sostegno alla ricerca per rendere più adeguati ed efficaci i processi di trasferimento tecnologico nel complesso sistema delle imprese, favorendo un collegamento e un’integrazione diretta tra il mondo delle imprese e quello della ricerca finalizzata allo sviluppo e alla competitività del sistema Lombardia.
7. Nell’ambito del predetto Protocollo le parti si sono impegnate a definire, all’interno dei richiamati Accordi di Programma, i relativi costi di attuazione, per un impegno di risorse complessive da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pari a euro 30.000.000,00 e da parte della Regione Lombardia pari a non meno di euro 60.000.000,00.
9.
10. Elementi di particolare rilievo per giungere a tale individuazione distrettuale, che riconosce l’esistenza di una filiera industriale di ricerca di assoluta eccellenza non solo a livello nazionale, sono stati: il peso occupazionale delle divisioni produttive, la presenza di facoltà universitarie, di laboratori e centri di ricerca del settore, l’entità dell’export lombardo e la capacità brevettuale delle imprese.
11. Per strutturare un progetto di sostegno alla ricerca e di sviluppo per tale distretto, ad elevata tecnologia e di particolare rilevanza strategica, occorre incrementare il grado di innovatività delle imprese che ne fanno parte attraverso il trasferimento tecnologico e la diffusione delle innovazioni, con iniziative che promuovano il collegamento tra le imprese ed i centri tecnologici connessi con le università o con gli altri centri di ricerca nonché incentivando la presenza di ricercatori nelle imprese, al fine di impiegarne e valorizzarne le competenze tecniche e professionali ed estendere la possibilità di sfruttare il risultato della ricerca in maniera ottimale per lo sviluppo delle imprese coinvolte.
12. Ciò si realizzerà con la partecipazione delle aziende leader del settore, con il coinvolgimento attivo delle università e dei centri di ricerca nonché con l’intervento ed il sostegno anche economico di importanti attori esterni, in una interazione che porta ad agire congiuntamente pubblico e privato pur mantenendo ciascuno la propria autonomia.
13. La scelta dei settori di intervento si innesta sugli esiti del progetto regionale RISE (Ricerca, Innovazione e Sviluppo Economico) che ha permesso di definire condivise priorità strategiche per un piano di intervento finalizzato alla crescita ed allo sviluppo tecnologico che, per il settore delle Tecnologie per l’Informazione e
14. Il MUR è titolare della gestione degli strumenti nazionali di intervento a sostegno della ricerca industriale. In particolare, attraverso le risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), sulla base della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, reso operativo con decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, interviene a sostegno delle imprese nazionali che investono in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.
15. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità del presente Accordo di Programma, quota parte delle risorse annuali del FAR è apparsa utilmente destinabile ad iniziative coerenti con gli obiettivi dell’Accordo stesso, secondo le modalità in Accordo specificate.
16. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MUR e
a) di destinare un importo pari a 8 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 12 del Decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999), nonché
b) di destinare 3 milioni di euro al sostegno di progetti di ricerca, nelle stesse tematiche, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell’articolo 11 del predetto decreto n. 593/00.
17. Attraverso tali progetti si intendono promuovere attività rivolte all’acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento dei sistemi produttivi locali della Regione Lombardia, nonché di avviare un programma di sostegno a favore sia dello sviluppo di strutture di interfaccia sia di iniziative progettuali che migliorino il collegamento tecnico-scientifico tra i Centri di ricerca universitari (o Centri pubblici) e le imprese.
Articolo 2
(Tematiche dei progetti)
1. Ai fini di cui al precedente Articolo 1, comma 16.a), i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, e recante le “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
dell’art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/00, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. 593/00, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle tematiche sotto elencate:
(Requisiti dei progetti)
1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente Articolo 2.
2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati di ricerca industriale conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di sviluppo precompetitivo, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall’oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.
5. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.
7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell’agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno all’atto dell’inizio delle attività di ricerca.
8. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7, ciascun progetto deve prevedere, tra i soggetti proponenti, la presenza, per almeno il 51% del costo totale del progetto stesso, di imprese di piccola e media dimensione, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.
(Forme e misure del finanziamento)
1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca e di formazione di costo complessivo preventivato non inferiore a 500.000,00 euro e non superiore a 4.000.000,00 euro, con attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.
2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, il Ministero dell'Università e della Ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall’art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003.
3. L’ammontare massimo delle risorse attivate dal MUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 8 milioni di euro, a valere sulle risorse FAR di cui al decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l’anno 2004 (Specifiche iniziative di programmazione).
(Criteri di valutazione dei progetti)
1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all’art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000.
2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato articolo 5 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.
3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Lombardia, che, avvalendosi di “panel” di esperti all’uopo nominati dal MUR d’intesa con Regione Lombardia, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto (max 30 punti);
b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, delle strutture universitarie, degli enti pubblici di ricerca e di altri centri di ricerca pubblici e privati, anche in ordine alle forma organizzative di coordinamento (max 25 punti);
c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, in ordine ai risultati previsti dal progetto (max 30 punti);
d) capacità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti in Lombardia, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione Lombardia (max 10 punti);
e) grado di collegamento del progetto con le iniziative di cui al successivo articolo 6 (max 5 punti).
4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.
(Progetti per nuove imprese)
1. Al fine di favorire, nel settore dell’I.C.T. (Tecnologie per l’Informazione e
2.Ciascun progetto deve fare riferimento esclusivamente ad uno dei temi di cui al precedente articolo 2.
3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.
5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Lombardia. La concessione dell’agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.
6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell’articolo 11 del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, integrando il Comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato articolo con un rappresentante della Regione Lombardia.
Articolo 7
(Modalità di presentazione dei progetti)
1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17.00 del 28 Settembre 2007, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione “Servizi privati”, voce “Domande di finanziamento”) che sarà attivo a partire dal 20 Giugno 2007.
2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione “Servizi pubblici”, voce “Registrazione Persona Fisica”). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione "Guida ed informazioni di base".
3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) – Dipartimento per l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI – Piazza J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
5. I soggetti proponenti diversi dai soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), del decreto ministeriale n. 593 dell’8 agosto 2000, dovranno, in sede di presentazione della domanda, comprovare il proprio avvenuto inserimento nel sistema informatico regionale lombardo denominato Quality Evaluation in Science and Tecnology for Innovation Opportunity (QuESTIO), secondo le modalità indicate al sito web www.questio.it.
6. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
7. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
8. La graduatoria finale, evase tutte le attività istruttorie, verrà definita entro e non oltre il 31 Marzo 2008.
(Disposizioni finali)
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano CRISCUOLI)