Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Interministeriale 1 marzo 2007

Criteri per l'Omogenea redazione dei Conti Consuntivi delle Università

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Il Ministro dell'università e della ricerca
      
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e Finanze


VISTO la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO l'articolo 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989 n. 168 che demanda al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di fissare con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università, al fine di consentire l'analisi delle spese finali e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato;
VISTO l'articolo 7, comma 7, della legge n. 168 del 1989 che ha autorizzato le università statali ad adottare un proprio regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato;
VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle università non statali legalmente riconosciute ed , in particolare, l'articolo 1 e l'articolo 3, comma 1;
VISTO  l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che detta disposizioni sul finanziamento delle università, ed in particolare il comma 1 che precisa le modalità di trasferimento alle università dei mezzi finanziari ad esse destinate dallo Stato;
VISTO il decreto del 9 febbraio 1996 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato, di concerto, con il Ministro del tesoro, concernente "Criteri per la redazione dei conti consuntivi delle università;
VISTO  il decreto del 5 dicembre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato, di concerto, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale sono stati determinati i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università statali in applicazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 11746  del 18 febbraio 2005, concernente "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici – SIOPE- per le università";
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 135554 del 14 novembre 2006, con il quale è stata adeguata la codificazione prevista dal decreto ministeriale del 18 febbraio 2005, in relazione alle esigenze manifestatesi nel corso dei primi mesi di applicazione della codifica;
VISTE le determinazioni dirigenziali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 448 del 6 ottobre 2005 e n. 608 del 15 dicembre 2005, che hanno previsto la costituzione del gruppo di lavoro con lo scopo di predisporre lo schema di decreto interministeriale per la modifica dei criteri precedentemente fissati  nonché per rendere compatibile la redazione dei conti consuntivi dell'università con i criteri di codifica gestionale SIOPE;
RITENUTA  la necessità di individuare uno strumento di rilevazione dei dati di bilancio delle università che consente di assolvere anche le esigenze della rilevazione posta in essere dall'Istituto  nazionale di statistica (ISTAT) nei confronti delle università statali e non statali legalmente riconosciute;
RITENUTA l'opportunità di estendere la rilevazione della omogenea redazione dei conti consuntivi anche alle università non statali legalmente riconosciute, in relazione sia alle esigenze di uniformità della rilevazione statistica, sia alla circostanza che le stesse beneficiano di appositi finanziamenti da parte del Ministero dell'università e della ricerca (MiUR) e sono, pertanto tenute, tra l'altro, a presentare annualmente al MiUR i bilanci preventivi e consuntivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 243 del 1991;
CONSIDERATO che la rilevazione deve tener conto dei differenti sistemi contabili adottati dalle singole istituzioni universitarie, ivi compreso il sistema di contabilità economico patrimoniale;
CONSIDERATO che l'entrata in vigore del sistema di codificazione SIOPE è avvenuta dal 1 gennaio 2006, per il sistema universitario statale e per quelle università non statali legalmente riconosciute incluse nel conto economico consolidato previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
RITENUTA la necessità di dover tener conto delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate alla codificazione gestionale SIOPE, a seguito di riforme dei sistemi contabili, di specifiche disposizioni normative, nonché per esigenze di natura statistica e di rilevazione dei dati da parte dei competenti Ministeri coinvolti;
CONSIDERATO che l'applicazione del nuovo modello di rilevazione può essere riferito alla gestione 2006 essendo presenti, da tale anno, le informazioni del SIOPE per le università statali e per le non statali legalmente riconosciute incluse nel conto economico consolidato, fermo restando l'obbligatorietà della rilevazione statistica per tutte le università non statali legalmente riconosciute;
TENUTO CONTO che l'obbligo della rilevazione compete alle singole istituzioni universitarie, che sono tenute a trasmettere con procedura informatizzata, le relative informazioni al MiUR che provvede, entro il 30 novembre di ciascun anno, ai fini dell'autorizzazione all'accesso dei dati da parte dell'ISTAT;
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro, nel corso delle varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la classificazione delle entrate e delle spese, corredato dalle relative note esplicative, approvato all'unanimità nel corso della riunione del 4 dicembre 2006;
RITENUTO di dar corso al decreto interministeriale secondo lo schema predisposto dal gruppo di lavoro;

D E C R E T A :

Art. 1
1. Le università statali e non statali legalmente riconosciute sono tenute a compilare i conti per la rendicontazione in modo da evidenziare i flussi delle entrate e delle spese secondo lo schema di classificazione e le relative note esplicative di cui agli allegati A e B che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. L'adempimento di cui al comma 1 deve essere compiuto entro 30 giorni dalla data di approvazione dei rispettivi bilanci consuntivi come previsto dagli appositi regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e, comunque, entro il mese di settembre di ciascun anno, al fine di permettere al Ministero dell'università e della ricerca (MiUR) di effettuare la verifica dei dati per il loro successivo utilizzo da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
3. Le voci elementari dello schema di classificazione di cui all'allegato A sono automaticamente adeguate per effetto delle eventuali modificazioni apportate alla codificazione gestionale SIOPE di cui alle premesse.
4. Con successivo provvedimento dirigenziale del MiUR , sono definite le modalità di accesso da parte di ciascuna università  ai dati riguardanti tutti gli atenei, una volta divenuti definitivi.

Art. 2
1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; sono abrogate, a decorrere dalla data di pubblicazione, le disposizioni contenute nel decreto del 5 dicembre 2000 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Roma, 1 marzo 2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE
F.to Tommaso PADOA SCHIOPPA

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E RICERCA
F.to Fabio MUSSI