VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n.43 ;
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in
particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTI il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999
concernente la rideterminazione dei settori
scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e
l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la
definizione delle relative declaratorie, ed il DM 18 marzo
2005;
VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno
1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19
settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi
all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi
dell'area europea;
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004
relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive
modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e
verifica del possesso dei requisiti minimi;
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive
modifiche, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al
fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del
D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei presidi
delle facoltà interessate e dai presidenti degli Ordini
professionali interessati;
PRESO ATTO, in particolare, di quanto il
Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i
titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in
termini di risultati di apprendimento attesi;
SENTITA la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui
all' art.13, comma 2 del DM 270/2004 e vista la mozione della
stessa del 7 marzo 2006;
VISTI i pareri del Consiglio universitario
nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22
dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;
VISTI i pareri del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3
febbraio 2006;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione
permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione
permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21
febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006;
CONSIDERATO che tra le classi dei corsi di
laurea magistrale, di cui all'allegato, sono ricompresi i corsi di
laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (classe
LM-13), in medicina e chirurgia (classe LM-41), in medicina
veterinaria (classe LM-42), in odontoiatria e protesi dentaria
(classe LM-46), regolati da direttive dell'Unione Europea, che non
prevedono per tali corsi titoli universitari di primo livello;
RITENUTA altresì l'opportunità di confermare
per la classe LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura ai
sensi dell'articolo 6, comma 3 del D.M. 270/2004 la possibilità per
le università di attivare il corso di studio di Architettura e
Ingegneria edilearchitettura, regolato da normative dell'Unione
Europea, sulla base di un percorso formativo a ciclo unico di
durata quinquennale;
RILEVATO che il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2006
concernente la determinazione delle classi di laurea magistrale è
stato restituito con osservazioni dalla Corte dei Conti con nota
del 5 maggio 2006, prot. n. 106/94 e che lo stesso è stato ritirato
dal Ministro dell'università e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab.
del 22 maggio 2006;
RITENUTO opportuno procedere ad alcune
modifiche ed integrazioni al testo del decreto stesso;
SENTITA la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui
all'art.13, comma 2 del D.M. 270/2004;
VISTO il parere del Consiglio universitario
nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 4 e 5 ottobre 2006;
VISTO il parere del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), dell'8 novembre 2006;
ACQUISITI i pareri della VII Commissione
permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione
permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 17
gennaio 2007 ed il 18 gennaio 2007;
DECRETA
Art. 1
- Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 , le classi dei corsi
di laurea magistrale individuate nell'allegato, che ne costituisce
parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non
statali, ivi comprese le università telematiche.
- Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto
decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea
magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le
classi di appartenenza. Non possono essere istituiti due diversi
corsi di laurea magistrale afferenti alla medesima classe qualora
le attività formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si
differenzino per almeno 30 crediti.
- Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea
magistrale soddisfi i requisiti di due classi differenti,
l'università può istituire il corso di laurea magistrale come
appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno
studente indica al momento dell'immatricolazione la classe entro
cui intende conseguire il titolo di studio. Lo studente può
comunque modificare la sua scelta, purché questa diventi definitiva
al momento dell'iscrizione al secondo anno.
- I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli
ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono
redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente
decreto.
- In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti
regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico
2008/2009 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere
dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000 (G.U. n. 17 del 23
gennaio 2001) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto
nell'articolo 7.
- Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per
assicurare l'avvio dei corsi di laurea magistrale con i nuovi
ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
- Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea
magistrale ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo
di tutti i corsi di laurea magistrale attivati nella medesima
classe.
- L'attivazione di corsi di laurea magistrale afferenti alle
classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale
disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea
specialistica afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale
28 novembre 2000.
- Le Università di norma attivano corsi di studio con i nuovi
ordinamenti di cui al presente decreto, mediante apposite
deliberazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, tenendo conto delle esigenze
che insegnamenti corrispondenti ad almeno 60 crediti siano tenuti
da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori
scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in
ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra
gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo
può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti
comunque tenuti in corsi di laurea o in corsi di laurea magistrale,
sia nel proprio che in altri atenei.
Art. 2
- I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità
attraverso le quali un corso di laurea magistrale può essere
realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o
di più università.
Art. 3
- Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di
ateneo determinano un numero intero di crediti assegnati a ciascuna
attività formativa, specificando quali di essi contribuiscono al
rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente
decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative
previste nell'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270 , sono indicati il settore o i settori
scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito
disciplinare.
- I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di
crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi
in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia
specificato nell'allegato.
- Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora
negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per
ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei
relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per
ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari
afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del
corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di
crediti.
- Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare
agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base,
ove previste, che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la
possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche
evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di
discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì
assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le
attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste
alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti
rispettivamente pari a 8 e a 12.
- Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte
dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti
didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli
insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione
di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base, ove
previste, e caratterizzanti.
- I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la
tesi di laurea magistrale è redatta in lingua straniera.
- Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
magistrale, le università specificano gli obiettivi formativi in
termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al
sistema di descrittori adottato in sede europea e individuano gli
sbocchi professionali anche con riferimento alle attività
classificate dall'ISTAT.
- Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di
laurea magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra,
i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior
numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo
criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di
laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a
colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.
Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente
motivato.
- Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente
sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla
medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore
scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente
non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in
cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la
quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza
risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui
all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
Art. 4
- Le competenti strutture didattiche determinano, con il
regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco
degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi
formativi specifici del corso.
- Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun
insegnamento attivato di un congruo numero intero di crediti
formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative.
In ciascun corso di laurea magistrale, fatti salvi quelli regolati
da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere
previsti in totale più 12 esami o valutazioni finali di profitto,
anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o
moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli
insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione
collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità
previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo
11, comma 7, lettera d), e dell'articolo 12, comma 2, lettera d),
del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- Nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata normale
di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente
in 30 e 36.
- Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate
individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché
le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di
livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione
l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi
universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea
magistrale nel proprio ordinamento didattico e non può comunque
essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della
attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi
di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti
formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
Art. 5
- Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea
magistrale corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
- I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per
ciascun corso di laurea magistrale la quota dell'impegno orario
complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello
studente per lo studio personale o per altre attività formative di
tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al
50%, dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano
previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico.
- Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità
previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale,
ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale,
sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di
studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione
all'università.
Art. 6
- I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale
determinano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per
l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n.270. Eventuali integrazioni curricolari in termini di crediti
formativi universitari devono essere acquisite prima della verifica
della preparazione individuale di cui al comma 2.
- Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di
verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini
dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f),
del predetto decreto ministeriale.
- L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea magistrale
può prevedere una pluralità di curricula al fine di favorire
l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti, anche
appartenenti a classi diverse, garantendo comunque il
raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea
magistrale.
Art. 7
- Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, il
titolo di laurea magistrale con la denominazione della classe di
appartenenza e del corso di laurea magistrale, assicurando che la
denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi
specifici del corso stesso.
- I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di
studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e
dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula,
indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei
medesimi corsi.
- Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi
dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30
aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come
supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che
riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a
quelli adottati dai paesi europei , le principali indicazioni
relative al curriculum specifico seguito dallo studente per
conseguire il titolo.
Art. 8
- Ai sensi dell' articolo 13, commi 5 e 6, del decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la
conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli,
secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già
iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi
ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i
medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea
magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto.
- Nel primo triennio di applicazione del presente decreto
modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative
indispensabili relative alle classi di corsi di laurea magistrale
contenute nell'allegato sono adottate con decreto ministeriale,
sentito il CUN.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di
controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.