

VISTO il decreto legislativo n. 368, del 17 agosto 1999, relativo all'attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 in materia di libera circolazione dei medici, e il reciproco riconoscimento di loro diplomi, certificati e altri titoli, come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266;
VISTO in particolare l'art. 37 del citato decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede per il medico in formazione specialistica la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
VISTO, in particolare, l'art. 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede la determinazione annuale del trattamento economico del contratto con una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso e una parte variabile che in fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008, non potrà eccedere il 15 per cento di quella fissa;
VISTO in patyicolare l'art. 46, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 368, del 1999, che prevede d'incrementare le somme già destinate alla formazione dei medici specialisti, a decorrere dall'a.a. 2006/2007;
VISTO l'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e l'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla legge 8 maggio 2001, n. 188, che individuano le risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti:
CONSIDERATO che il numero di medici specializzandi nell'a.a. 2006/2007, tiene conto di quelli entrati in formazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;
CONSIDERATO che il fabbisogno di specializzandi indicato dal Ministero della salute e dalle Regioni negli anni precedenti e in particolare negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 è stato rispettivamente pari a 6.000, 6.917 e 7.061;
RILEVATA l'opportunità di considerare, per l'ammissione al primo anno di formazione specialistica, nell'a.a. 2006/2007, un numero di medici, tenuto conto dei fabbisogni espressi dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, coerente con le risorse finanziarie disponibili;
CONSIDERATO che a partire dal terzo anno di formazione specialistica, lo specializzando verrà ad assumere una maggiore responsabilità, tenuto conto dell'impegno sempre più qualificato nella formazione stessa;
SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Salute:
D E C R E T A :
ART. 1
Trattamento economico
ART. 2
Parte fissa
ART. 3
Parte variabile
ART. 4
Oneri
Il trattamento economico complessivo lordo è comprensivo degli oneri a carico dei contraenti del contratto di formazione specialistica, ivi incluso il contributo alla gestione pensionistica a carico delle parti contraenti.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell Repubblica Italiana.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
firmato: Romano Prodi
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
firmato: Fabio Mussi
IL MINISTRO DELLA SALUTE
firmato: Livia Turco
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
firmato: T. Padoa Schoppa