Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 6 novembre 2007 n. 12564

Criteri di erogazione degli interventi assistenziali a favore del personale dipendente per l’anno 2007

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n.445;

VISTO il D.L.gs. 30 giugno 2003, n.196;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art.12, comma 1, della L. 241/90 occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero dell’Università e della Ricerca in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

SENTITE nelle vie brevi le Organizzazioni Sindacali per gli interventi assistenziali al personale in servizio presso il Ministero;

D E C R E T A

Art.1

Nei limiti delle disponibilità finanziarie, i sussidi per interventi assistenziali al personale in servizio presso il Ministero, per l’anno 2007, verranno erogati previa valutazione periodica delle istanze presentate, da un’apposita Commissione.

La Commissione provvederà ad esaminare le richieste presentate in relazione alle seguenti fattispecie:

1. – decessi
2. – malattie
3. – protesi e cure dentarie
4. – furti e scippi.

L’erogazione dei sussidi, previo favorevole avviso della Commissione, ove previsto, verrà disposta secondo quanto enunciato nei successivi articoli.

Art.2 – DECESSI

In caso di decesso del dipendente o del coniuge, documentato dalla certificazione di decesso, l’Amministrazione provvede immediatamente ad erogare un sussidio a favore dei figli a carico e del coniuge non separato.

La Commissione provvederà ad esaminare e ad esprimere un proprio parere circa l’erogazione di un sussidio in occasione del decesso dei familiari di seguito specificati:
- figli
- genitori
- coniuge e coniuge legalmente separato
- fratelli, sorelle, suoceri, purchè conviventi e con la medesima residenza
- persone costituenti con il dipendente nucleo familiare di fatto, purchè conviventi e con la medesima residenza e purchè la spesa risulti effettuata a carico del dipendente.

Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea certificazione (attestante il decesso, stato di famiglia).

Art.3 – MALATTIE

Verranno prese in considerazione le domande di sussidi relative alle spese per cure mediche e di degenza effettivamente sostenute che non siano poste a carico del SSN o di Assicurazioni (tale circostanza dovrà essere documentata previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio) nonché le spese connesse.

Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale relativa alla spesa sostenuta in originale o in copia conforme.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 500,00.

Art.4 – PROTESI E CURE DENTARIE

Verranno prese in considerazione le domande di sussidio relative a cure odontotecniche, ortodontiche di protesi dentarie per le spese effettivamente sostenute e non a carico del SSN o di Assicurazioni (tale circostanza dovrà essere documentata previa dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Il dipendente è tenuto a presentare la ricevuta fiscale relativa alle spese sostenute in originale o in copia conforme.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 500,00.

Art.5 – FURTI E SCIPPI

L’erogazione del sussidio in tale fattispecie è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di cui sopra in rapporto alla entità della perdita subita in relazione anche alle condizioni economiche del dipendente.

La richiesta di sussidio deve essere corredata da copia della denuncia presentata innanzi agli Organi di Polizia e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, relativa alla assenza di copertura assicurativa.

La cifra minima del furto o scippo per la quale è consentito inoltrare domanda di sussidio è fissata in € 500,00.

Art.6 – PROCEDURE

Le determinazioni relative alla fattispecie di cui all’art.5 devono essere assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri della Commissione.

La documentazione richiesta deve essere presentata in carta semplice, in originale o copia conforme all’originale.

La Commissione di cui sopra provvederà a definire i parametri ed i limiti entro cui attribuire gli interventi assistenziali secondo la tabella concordata in sede di negoziazione decentrata da approvarsi nella prima seduta della Commissione medesima.

A parità di condizioni verrà data la precedenza a coloro che non abbiano ricevuto analoghi sussidi negli anni precedenti.

Art.7 – NORME FINALI

In caso di incremento dei fondi disponibili, le tipologie di intervento verranno riviste ed ampliate d’intesa con le OO.SS.

Roma, 6 novembre 2007

IL MINISTRO