Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 4 ottobre 2007 n. 1279/Ric.

IL DIRETTORE GENERALE

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca

VISTO il Decreto-Legge 18.5.2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 17.7.2006 n. 233, istitutivo, tra l’altro, del Ministero dell’Università e Ricerca;
VISTO il Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 dicembre 1998, recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 con la quale, tra l’altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;
VISTA la legge 30 dicembre 2004, n. 311: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” che prevede l’attribuzione al FIRB per l’anno 2005 dell’importo complessivo di € 102.000.000;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: “Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base”, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2004;
VISTO il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18.3.2005, e le successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati definiti il quadro di contesto, gli indirizzi strategici, gli obiettivi generali, le opportunità per la ricerca italiana nell’ambito internazionale e i possibili interventi alla cui realizzazione concorrono le pubbliche Amministrazioni centrali e regionali, le università e gli enti di ricerca;
VISTO l’art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l’altro, le risorse del FIRB;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 2657/Ric. del 4 novembre 2005, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l’anno 2005, secondo le finalità ivi indicate, destinando, tra l’altro, complessivamente € 70.253.261,00 (rif. art. 2 € 38.216.161,00 – rif. art. 3 € 2.037.100,00 – rif. art. 4 € 30.000.000,00) al finanziamento di progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;
VISTI i Decreti Direttoriali di impegno rispettivamente n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005 e n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 con i quali, sono state impegnate complessivamente somme per € 69.550.728,69 per progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR (pari ad € 70.253.261,00 detratta la quota dell’1% per attività di valutazione e monitoraggio);
VISTO, altresì, il Decreto Direttoriale n. 1191/Ric. del 16 giugno 2006 che ha disposto, tra l’altro, la rettifica dell’art. 1 del Decreto Direttoriale di impegno n. 3319/Ric. del 29 dicembre 2005, sopra menzionato;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 497/Ric. del 16 marzo 2006 che ha disposto, tra l’altro di destinare € 2.735.000,00 al finanziamento dei progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005 recante: “Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici previsti dal PNR 2005-2007”, con il quale in coerenza con le Linee Guida per la Politica Scientifica e Tecnologica del Governo è stato emanato un bando relativo a idee progettuali ricomprendenti, tra l’altro, attività di ricerca di base, inerenti n. 12 settori – aree tematiche di programmi strategici;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione (nominata con il Decreto Ministeriale n. 2651/Ric. del 3 novembre 2005) riguardante la selezione delle idee progettuali pervenute al MIUR, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1621/Ric. del 18 luglio 2005;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006 con il quale i soggetti selezionati sono stati invitati a presentare specifici progetti esecutivi;
VISTE le proposte progettuali e le relative richieste di finanziamento presentate nel rispetto delle condizioni di cui al citato Decreto Direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 623/Ric. del 17 maggio 2004, con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell’articolo 3 del predetto Decreto n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 1458/Ric. del 13 luglio 2006 di integrazione e sostituzione di alcuni componenti della Commissione nominati con il sopra menzionato D.M. n. 623/Ric. del 17 maggio 2004;
VISTI i criteri ed i parametri fissati dalla Commissione per la valutazione dei predetti progetti;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 697/Ric. del 19 aprile 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 52 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad  € 55.160.000,00;
VISTO, altresì, il Decreto Direttoriale n. 1085/Ric. del 31 luglio 2007 con il quale sono stati ammessi a contributo n. 2 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 2.861.177,00;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 869/Ric. del 18 giugno 2007 con il quale sono state approvate le proposte della Commissione espresse nella seduta del 14 maggio 2007 in merito alla finanziabilità di n. 3 progetti di ricerca di base raccordabili ai programmi strategici del PNR connessi con le idee progettuali, con modifiche economiche da osservare in sede di rimodulazione (relativamente all’area tematica n. 10);
CONSIDERATO che i contributi previsti per i progetti valutati positivamente dalla Commissione nella seduta del 14 maggio 2007 ammontano complessivamente ad € 3.290.000,00;
CONSIDERATO che il MUR ha richiesto a tutti i coordinatori dei progetti approvati, per via telematica e per il tramite del CINECA (gestore del sistema informatico relativo al FIRB), di far pervenire, sempre per via telematica e per il tramite del CINECA, una rimodulazione dei costi dei progetti stessi, nel rispetto degli importi approvati con il Decreto Ministeriale n. 869/Ric. del 18 giugno 2007;
CONSIDERATO che risultano pervenuti, conformi all’approvazione della Commissione, i n. 3 progetti rimodulati per un importo di finanziamento (contributo ministeriale) pari ad € 3.290.000,00;
RITENUTA la necessità di procedere, per i n. 3 progetti sopra indicati, all’adozione del Decreto Direttoriale, di cui al comma 2 dell’articolo unico del predetto Decreto Ministeriale n. 869/Ric. del 18 giugno 2007 (per la statuizione della durata dei progetti, la decorrenza delle attività e dei costi ammissibili, la definizione delle modalità di erogazione e di monitoraggio delle attività realizzate ed il controllo dei risultati conseguiti);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252: “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;


DECRETA


ART. 1
1. Sono approvati i seguenti progetti, dove per ciascun progetto, vengono indicati il coordinatore, la struttura di afferenza, la durata del progetto (la cui decorrenza è convenzionalmente fissata al novantesimo giorno dalla data del presente decreto), il costo complessivo ammesso ed il relativo contributo previsto, nonché, per ciascuna unità di ricerca, il responsabile dell’unità di ricerca, il costo ammesso e la relativa quota di contributo previsto, calcolato nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, recante “Criteri e modalità procedurali per l’assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB”.

AREA TEMATICA 10

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE

UNIVERSITA' / ENTE

DURATA

UNITA'

COSTO

CONTRIBUTO

DI PROGETTO

DI AFFERENZA

DEL PROGETTO

DI RICERCA

AMMESSO

MIUR

e codice progetto

 

(IN MESI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filippo

CNR

36

N°5

1.600.000

1.300.000

GRASSIA

 

 

 

 

 

RBIP06CEM4

 

 

 

 

 

 

 

 

CNR (Grassia)

415.811

343.227

 

 

 

CETENA-Centro per gli Studi di Tecnica Navale S.p.A. (Dambra)

333.146

285.361

 

 

 

Cons.a.r. Consorzio Armatori per la Ricerca S.r.l. (Della Loggia)

184.254

146.978

 

 

 

Uni. Genova (Parodi)

384.438

304.084

 

 

 

Cons. Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’ambiente” (Canepa)

282.351

220.350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredo

Uni. "Parthenope"

36

N°3

518.571

390.000

PETROSINO

di Napoli

 

 

 

 

RBIP06MMBW

 

 

 

 

 

 

 

 

Uni. "Parthenope" di Napoli (Petrosino)

334.542

261.179

 

 

 

Magsistem S.r.l. (Pozzi)

50.605

35.424

 

 

 

Uni. del Sannio di Benevento (Napolitano)

133.424

93.397

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dario

Uni. "Roma Tre"

36

N°2

2.114.286

1.600.000

PACCIARELLI

di Roma

 

 

 

 

RBIP06BZW8

 

 

 

 

 

 

 

 

Uni. "Roma Tre " di Roma (Pacciarelli)

1.662.857

1.243.500

 

 

 

Data Management S.p.A. (Di Natale)

451.429

356.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. L’importo di € 3.290.000,00 grava sulle disponibilità di cui al seguente Decreto:

• Decreto n. 1262/Ric. del 26 giugno 2006 – Capitolo FIRB 7256 (attuale capitolo FIRST 7320 nel quale sono confluite, tra l’altro, le residue risorse del Capitolo 7256-FIRB) – Esercizio Finanziario 2006
– Impegno registrato al n. 2917/001 – Esercizio di Provenienza 2005.-

3. I progetti ancorché non allegati al presente decreto (e per quanto non in contrasto con esso), ne costituiscono peraltro parte integrante ed essenziale.


ART. 2
1. Ciascuna unità di ricerca dovrà garantire la completa realizzazione delle attività di propria competenza, assicurando la copertura sia del proprio cofinanziamento che, ove necessario, degli eventuali maggiori costi.

ART. 3
1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti ad ogni singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero Università e Ricerca (in seguito MUR) resterà  estraneo  ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. I costi sostenuti nell’accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.


ART. 4
1. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1, fatta salva la possibilità per il MUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.

ART. 5
1. La decorrenza per l'ammissibilità delle spese sostenute è fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 18 giugno 2007 data del Decreto Ministeriale n. 869/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB.
2. La data ultima per l’ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all’art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purché relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 6
1. I soggetti beneficiari dei contributi non potranno apportare autonomamente varianti tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti rimodulati, con ciò intendendo tutte le varianti che prevedano l’inserimento o l’eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero ancora la significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il raggiungimento dei risultati attesi.
2. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione della competente Commissione di cui all’art.3 del Decreto Ministeriale n.378 del 26 marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita richiesta che ne evidenzi le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico,  da inoltrare  al MUR da parte del coordinatore di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il coordinatore di progetto dell’accoglimento della richiesta di variante o dell’eventuale motivato rigetto.
3. I costi sostenuti per varianti non autorizzate non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

ART. 7
1. Le procedure per la eventuale selezione e la successiva stipula dei contratti per giovani ricercatori e/o per ricercatori di chiara fama internazionale dovranno essere avviate con la massima tempestività da tutte le unità di ricerca interessate.
2. Qualora, trascorsi dodici mesi dalla data di decorrenza delle attività di progetto (indicata al precedente art.1), i contratti non risultino ancora stipulati, o risultino stipulati per importi complessivi inferiori al 10% del costo del progetto di cui all’art 1, il MUR si riserva, nei confronti di tutte le unità di ricerca afferenti al progetto, sia il diritto di sospendere le erogazioni di cui al successivo art.9, (ed eventualmente di procedere al ricalcolo dei contributi spettanti ad ogni unità di ricerca col ripristino del rapporto contratti/costo progetto=10%), che la facoltà di attivare le procedure di revoca del contributo di cui al successivo art.10, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori  danni.
3. Resta peraltro inteso che anche per le spese relative ai contratti in argomento, la data ultima per l’ammissibilità coincide col termine indicato all’art.5.

ART. 8
1. Il coordinatore di progetto dovrà trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine del progetto stesso, una propria relazione scientifica, secondo modalità e forme che saranno tempestivamente comunicate.
2. Ogni unità di ricerca dovrà invece trasmettere al MUR annualmente, nonché al termine delle attività di progetto, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, redatta e certificata secondo i criteri di cui al documento “Linee guida per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti” (disponibile sul sito www.miur.it, e che, ancorché non allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale).
3. Effettuate le necessarie verifiche sulla rendicontazione pervenuta, e, a partire dalla seconda annualità, le necessarie valutazioni sulla relazione scientifica pervenuta, il MUR provvederà a determinare il costo ammissibile, e di conseguenza (secondo quanto stabilito nel successivo art.9) la relativa quota di contributo da erogare.

 

ART. 9
1. Per ciascuna unità di ricerca appartenente ad università (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro 60 giorni dalla data del presente decreto il MUR disporrà un’erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all’art.1.
2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate  in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all’art.1.
3. Per tutte le unità di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sarà invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attività di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilità, in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MUR, di accedere, anche per tali unità di ricerca, alle modalità di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. L’importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all’art.1) sarà determinato, dopo l’effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull’insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attività di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l’escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilità di eventuali compensazioni, anche all’interno dei singoli progetti, tra unità di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico.
5. Nei casi espressamente previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”) le erogazioni saranno comunque subordinate all’acquisizione  della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l’eventuale cessazione dell'attività, l’insorgenza di procedure concorsuali, ecc.

ART.10
1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MUR potrà avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell’art.5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212).
2. Dell’esito delle valutazioni scientifiche “ex post”, rese pubbliche, si potrà tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi.
3. Ogni unità di ricerca è tenuta a garantire al MUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto,  rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta.
4. Qualora  si verifichi  l’esistenza di situazioni illegittime, il MUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9.
5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti  rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilità per la concessione del contributo, il MUR si riserva la facoltà di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. 123/98, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l’applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del D.Lgs. 123/98), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 ottobre 2007
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano Criscuoli)