Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544

Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed in particolare l'articolo 1, comma 8, con il quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca;
VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI gli artt. 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e, in particolare, l'art. 9, il quale prevede che:
­ (comma 2) "le Università attivano i corsi di studio nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti dei corsi  determinati con decreto del Ministro...";
­ (comma 3) "l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale";
VISTO il D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, recante disposizioni per la costituzione della Banca Dati dell'offerta formativa delle Università e sulla verifica del possesso dei requisiti minimi quale condizione per l'attivazione dei corsi di studio universitari;
CONSIDERATO che presso il Ministero è stata costituita la Banca dati dell'offerta formativa con  procedura telematica di trasmissione delle informazioni, suddivisa nelle seguenti sezioni:

  • RAD (Regolamenti Didattici di Ateneo), relativa agli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
  • Off.F (Offerta Formativa), relativa alla attivazione dei corsi di studio, che viene annualmente ridefinita;
  • Off.F pubblica, anch'essa annualmente ridefinita, volta a fornire allo studente e agli altri soggetti interessati le informazioni necessarie sull'offerta didattica delle Università;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 1-bis della legge 11 luglio 2003, n. 170, è stata costituita l'Anagrafe nazionale degli studenti;
VISTO l'art. 2, comma 141, del decreto legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il quale prevede che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e il Comitato d'indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono soppressi contestualmente alla effettiva operatività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
VISTI i DD.MM. del 16 marzo 2007, con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
VISTO il D.M. 3 luglio 2007, n. 362, con il quale sono state definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, e, in particolare l'Allegato A, nel quale, fra l'altro, si precisa che le Università, al fine di "orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa", possono adottare "iniziative di riprogettazione dell'offerta formativa - in occasione anche della definizione delle nuove classi di corsi di studio di I e di II livello in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 ...costituite da ...attivazione o rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da più ampi margini di risorse dedicate rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti minimi" ("requisiti qualificanti")... ";
VISTO il D.M. 18 ottobre 2007, adottato ai sensi dell'art. 1- ter, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il quale sono stati definiti i criteri e i parametri (Indicatori) per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università, e in particolare l'Allegato allo stesso decreto nel quale viene individuato tra gli Indicatori anche  quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati;
VISTO il D.M. 26 luglio 2007, n. 386, con il quale  sono state individuate le linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di laurea e di laurea magistrale in attuazione dei DD.MM 16 marzo 2007;
VISTO, in particolare, l'allegato 1 del D.M. n. 386/2007, nel quale si prevede che:

  • (sezione 1.1.- le ragioni di una riforma), "la ridefinizione dell'offerta formativa, che inizia con l'a.a. 2008/2009 (e che avrà termine nell'a.a. 2010/2011) costituisce...una occasione irripetibile e di straordinaria importanza per:
    • a) migliorare l'efficacia, la qualità e la coerenza dei corsi di studio, nell'ottica di una sempre maggiore convergenza entro il quadro europeo previsto dal Processo di Bologna;
    • b) correggere e ribaltare alcune tendenze negative registrate nella prima applicazione della riforma dell'autonomia didattica di cui al DM n. 509/99;
    • c) favorire una effettiva mobilità degli studenti e per generalizzare altre azioni di miglioramento del sistema;
    • d) innescare una diversa dinamica nella competizione fra gli atenei";
  • (sezione 1.4 - correggere le tendenze negative) "per evitare la proliferazione di corsi di laurea e di laurea magistrale senza adeguata presenza di docenza stabile e responsabilizzata....sono previsti (i) requisiti minimi che occorre rispettare ai fini dell'attivazione dei corsi di studio";
  • (sezione 4. - l'attivazione dei nuovi percorsi formativi) "il quadro generale dei nuovi requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di I e II livello, rivisti sulla base dei nuovi decreti sulle classi ... sarà oggetto di specifico decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del riferito DM 270/04, una volta acquisito il parere del CNVSU";

TENUTO conto del documento (doc. 7/07) del CNVSU, predisposto in relazione a quanto previsto dal predetto allegato 1, punto 4, del D.M. n. 386/2007, nonché dei criteri e delle indicazioni metodologiche fornite al riguardo nei precedenti documenti dello stesso Comitato (doc. 17/01, doc. 12/02, doc. 3/03, doc. 3/04, doc. 19/05);
CONSIDERATO inoltre che, secondo quanto previsto nel predetto allegato 1:

  • (sezione 1.4.3.) "l'introduzione dei nuovi percorsi può avvenire gradualmente. Nessun incentivo è previsto per una immediata applicazione della riforma";
  • (sezione 4.4.1) "ai corsi di studio istituiti e attivati ai sensi del D.M. 509/99 continuano ad applicarsi i requisiti stabiliti dal D.M. 15 del 27/1/2005, aggiornato dai D.M. 203/2006 e 252/2006";
  • (sezione 4.11.) "ai corsi di laurea on line si applica quanto disposto dal Regolamento sui Criteri e procedure di accreditamento dei corsi a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509, da emanare ai sensi dell'art. 2, comma 148, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286" e che, pertanto, fino all'adozione del predetto regolamento continua ad applicarsi quanto previsto dal D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni;

RITENUTO pertanto di dover definire, nella prospettiva di un progressivo miglioramento della qualità preordinato  all'accreditamento dei corsi di studio, i requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i DD.MM. 16 marzo 2007, necessari per la loro attivazione ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, nonché le condizioni e i criteri per l'inserimento dei medesimi nella Banca dati dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello stesso D.M. n. 270/2004;
RITENUTO altresì di dovere definire, ai fini dell'attuazione del D.M. 18 ottobre 2007, i requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

DECRETA

Art. 1
(Quadro dei requisiti necessari)

1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e in relazione a quanto previsto dal D.M. 26 luglio 2007, n. 386, all'allegato1, sezione 4.2, tenuto conto del doc. 7/07 del CNVSU  predisposto al riguardo, i requisiti necessari per l'attivazione annuale dell'offerta formativa degli Atenei riguardano:
a) i requisiti di trasparenza e le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei corsi di studio attivati;
b) i requisiti per la assicurazione della qualità dei processi formativi;
c) i requisiti di strutture e di docenza di ruolo che devono essere disponibili per sostenere i corsi e il grado di copertura necessario relativamente ai settori scientifico-disciplinari che li caratterizzano;
d) le regole dimensionali relative agli studenti sostenibili per ciascun corso di studio.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono preordinati ad indirizzare le azioni delle Università nelle seguenti tre fasi di definizione della propria offerta formativa:
a.  le attività di progettazione e riprogettazione dei corsi di studio;
b. le attività correlate all'attivazione dei corsi di studio;
c. il funzionamento effettivo del corso di studio, anche ai fini dell'attribuzione delle risorse ministeriali.
I dati relativi ai predetti punti a., b. e c. sono evidenziati, rispettivamente, nelle sezioni RAD, Off.F. e Off.F. pubblica della Banca dati dell'offerta formativa.

3. In relazione a quanto previsto ai precedenti commi, il presente decreto:
- individua altresì criteri e procedure per la comunicazione delle informazioni relative all'inserimento dei corsi di studio nella Banca dati dell'offerta formativa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- fornisce inoltre ai  Nuclei di valutazione le indicazioni operative per le attività di valutazione di loro competenza.

Art. 2
(Requisiti di trasparenza)

1. Per i fini di cui all'art. 1, le Università rendono disponibili un insieme di informazioni da inserire nel RAD, nell'Off.F e nell'Off.F pubblica, secondo quanto indicato agli artt. 8, 9 e 10. Le predette informazioni - da evidenziare nella Off.F pubblica, per una esaustiva conoscenza da parte degli studenti e di tutti i soggetti interessati delle caratteristiche dei corsi di studio attivati - sono individuate con decreto direttoriale, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, sulla base delle indicazioni fornite dal CNVSU nel doc. 7/07, entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti.

2. I Nuclei di valutazione procedono alla verifica delle informazioni di cui al comma 1, ai fini di quanto indicato agli artt. 8 e 9 del presente decreto.

3. Le verifiche sulla qualità delle informazioni inserite nella Banca dati dell'offerta formativa vengono effettuate anche in itinere dai Nuclei di valutazione e dal CNVSU.

Art. 3
(I requisiti per la  assicurazione della qualità)

1. Le Università predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio.

2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

Art. 4
(Requisiti necessari di docenza)

1. Fatto salvo quanto indicato agli artt. 5 e 12, i requisiti relativi alle entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza di ruolo necessari per la durata normale dei corsi di laurea e di laurea magistrale nelle  classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 delle Università statali e non statali (già requisiti minimi), sono riportati nell'allegato B al presente decreto, il quale costituisce parte integrante dello stesso. Le dotazioni di docenza riportate nel predetto allegato  si riferiscono al personale dell'Ateneo effettivamente disponibile, calcolato ipotizzando una situazione  teorica di impegno dello stesso esclusivamente nelle attività didattiche di un  singolo corso di studio.

2. Per lo svolgimento delle operazioni relative alla verifica del possesso complessivo per ogni facoltà (o competente struttura didattica) dei requisiti di cui al presente articolo, è predisposta nella Banca dati dell'offerta formativa un'apposita sezione, denominata Pre-Off.F, visibile anche dai Nuclei di valutazione, con una procedura informatizzata di autovalutazione della sostenibilità dei corsi di studio in relazione alle risorse disponibili. I Nuclei di valutazione predispongono pertanto la relazione sul possesso dei requisiti di cui al presente articolo, limitatamente ai corsi di studio di cui sia accertata la sostenibilità nella Pre-Off.F, valutando, in particolare:
a. se il possesso complessivo dei predetti requisiti teorici sia coerente con l'effettivo impegno dei docenti nei corsi che l'Università intende attivare, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dei D.D.M.M. 16 marzo 2007;
b. se è assicurata la ulteriore docenza di ruolo e non di ruolo per sostenere il complesso degli insegnamenti da attivare in ciascun corso di studio.

Art. 5
(Piani di raggiungimento dei requisiti necessari)

1. Le Università istituite a far tempo dal piano di sviluppo relativo al triennio 1994/1996, le Università con numero complessivo di studenti iscritti inferiore a 15.000 [vedi "Annotazione 1"],  le Università non statali, nonchè i mega-Atenei limitatamente alle facoltà istituite in attuazione degli interventi di decongestionamento (ai sensi dell'art. 1, commi 90, 91 e 92, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), se in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni per tutti i corsi già attivati, possono attivare, in carenza del possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 4, esclusivamente i corsi risultanti da trasformazione di corsi già attivati, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento della durata massima, a decorrere dall'a.a. di prima attivazione del corso trasformato, di 5 anni.

2. Le Università, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per tutti i corsi già attivati, e che intendano aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, possono proporre l'attivazione degli stessi anche in carenza del possesso dei predetti requisiti, a condizione di disporre della docenza per almeno il primo anno e previa adozione per tali corsi di un piano di raggiungimento d'Ateneo da completare entro la durata normale del corso.

3. L'attuazione dei piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2 viene monitorata dal CNVSU, il quale fornisce ai Nuclei di valutazione le indicazioni per la predisposizione della loro relazione ai fini dell'inserimento annuale di tali corsi nella Off.F.. Le Università che hanno adottato tali piani non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati fino al raggiungimento dei requisiti necessari per i predetti corsi di studio.

4. Le Università che, a decorrere dall'a.a. 2005/2006, hanno già adottato un piano di raggiungimento dei requisiti minimi di cui al D.M. n. 15/2005, non possono procedere, nelle classi interessate dallo stesso piano, alle trasformazioni di cui al successivo art. 8, fino al raggiungimento di tali requisiti. Il predetto piano deve essere conseguito nei termini per l'inserimento dei relativi corsi di studio nell'Off.F. relativa all'a.a. 2010/2011. Le stesse Università non possono aumentare il numero di corsi di studio complessivamente attivati, né proporre i piani di raggiungimento di cui ai commi 1 e 2, fintantoché non hanno completato i piani di raggiungimento già adottati.

[Annotazione 1: A tal fine, si fa riferimento ai dati relativi all'a.a. 2006/2007 della Rilevazione dell'istruzione universitaria, condotta annualmente dall'Ufficio di statistica del Ministero.]

Art. 6
(Le regole dimensionali relative agli studenti)

1. Al fine di migliorare l'efficienza dei processi formativi, i Nuclei di valutazione esprimono un giudizio di congruità e di rilevanza per i corsi di studio con un numero di immatricolati, ovvero con una media di iscritti ai primi due anni inferiore (come indicato nella tabella 7 dell'Allegato B):
-  al 20% della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree e per le lauree magistrali a ciclo unico;
- al 10 % della numerosità di riferimento della classe cui appartiene il corso di studio, per le lauree magistrali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le Università indicano le specificità e le motivazioni strategiche che giustificano, comunque, l'attivazione di corsi di studio con un basso numero di immatricolati, ovvero gli interventi previsti per assicurare un incremento delle immatricolazioni (riprogettazione dei corsi, orientamento, comunicazione, ecc.).

Art. 7
(Requisiti di strutture)

1. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, dei requisiti relativi alle quantità e alle caratteristiche delle strutture per lo svolgimento delle attività formative, i Nuclei di valutazione – tenuto conto di quanto indicato dal CNVSU nei doc. 17/01, 12/02 e 19/05 del CNVSU e delle informazioni già disponibili nella Banca dati "Rilevazione Nuclei" - predispongono apposita Relazione, valutando per ogni facoltà (o struttura didattica competente) la compatibilità dell'offerta formativa dell'Ateneo (anche in relazione al numero degli studenti iscritti e all'entità degli insegnamenti e delle altre attività formative cui gli stessi partecipano) con le quantità e le caratteristiche delle strutture messe a disposizione della stessa per la durata normale degli studi.

2. Fino alla definizione dei requisiti di cui al comma 1, la programmazione degli accessi dei corsi di laurea e di laurea magistrale, individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 2 agosto 1999, n. 264, è subordinata all'accertamento, con decreto del Ministro, sentito il CNVSU, in ordine al rispetto delle condizioni stabilite da tale normativa, sulla base di apposita richiesta formulata dall'Università, corredata dalla relazione del Nucleo di valutazione.

Art. 8
(Regolamenti didattici d'Ateneo - RAD)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in attuazione dei DD.MM. 16 marzo 2007, il Regolamento didattico d'Ateneo può essere modificato nella sezione RAD della Banca dati dell'Offerta formativa, attraverso:
a. la trasformazione dei corsi già inseriti ai sensi del D.M. n. 509/1999;
b. l'inserimento di nuovi corsi, in aggiunta o in sostituzione di quelli già inseriti;
c. le successive modifiche dei corsi di cui alle lettere a. e b..

2. Le Università inseriscono nel RAD, anche ai fini di cui all'art. 2, le informazioni indicate nell'Allegato C al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

3. Relativamente a ciascun anno accademico, ai fini dell'attivazione della procedura per l'inserimento nell'Off.F, le proposte di cui al comma 1, corredate di tutte le informazioni necessarie, devono essere inserite nel RAD, con "chiusura" da parte del Rettore entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

4. Per i fini di cui al comma 3, il procedimento di esame delle proposte da parte del Consiglio universitario nazionale è "chiuso" entro e non oltre: 
- fino al 2010/2011, il 30 aprile;
- dal 2011/2012, il 15 marzo.

5. Secondo quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362 (linee generali d'indirizzo della programmazione 2007-2009),  vanno acquisiti, entro i termini di cui al comma 3:
- il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettera b.;
- la relazione tecnica del Nucleo di valutazione, relativamente alle proposte di cui al comma 1, lettere a. e b..

6. In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 7 e 8, dei DD.MM. 16 marzo 2007, fino all'a.a. 2009/2010, le proposte di trasformazione di cui al comma 1, lettera a., devono riguardare contestualmente tutti i corsi dell'Ateneo afferenti alla medesima classe.

Art. 9
(Offerta formativa - Off.F)

1. La verifica del possesso dei requisiti necessari, ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'Off.F (v. Allegato C), deve essere "chiusa" da parte dei Rettori, previa acquisizione, sugli stessi, della relazione favorevole dei Nuclei di valutazione di Ateneo di cui agli artt. 2, 3, 4, 6 e 7 entro:
a. fino al 2010/2011, il 15 maggio;
b. dal 2011/2012, il 15 aprile.

2. I corsi di studio privi della relazione favorevole dei Nuclei, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 5, non possono essere inseriti nell'Off.F e, pertanto, non possono essere attivati.

3. L'eventuale iscrizione di studenti in corsi di studio non inseriti, nei termini di cui al comma 1, nell'Off.F comporta:
a) la revoca dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio, e la conseguente impossibilità dell'inserimento degli studenti illegittimamente iscritti nell'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati;
b) la non considerazione dei relativi studenti ai fini della erogazione dei fondi ministeriali, nonché la riduzione delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario delle Università statali e non statali.

4. Il possesso effettivo dei requisiti necessari per i corsi di studio inseriti nella Off.F. (e il loro mantenimento nel tempo) viene verificato anche ex post, utilizzando i sistemi informativi del Ministero; dei risultati di tale verifica si tiene conto ai fini della attribuzione dei fondi ministeriali.

Art. 10
(Offerta formativa pubblica- Off.F pubblica)

1. La sezione Off.F pubblica della Banca dati dell'offerta formativa contiene i corsi di studio attivati in ogni anno accademico, corredati di tutte le informazioni richieste dal Ministero, secondo quanto indicato all'art. 2, o elaborate dallo stesso sulla base delle informazioni che tutti gli Atenei sono tenuti ad inviare periodicamente all'Anagrafe nazionale degli studenti, per consentire agli studenti e agli altri soggetti interessati di orientarsi nell'offerta formativa annuale di tutti gli Atenei.

2. Le predette informazioni sono inserite dalle Università, per ciascuno dei corsi di studio presenti nell'Off.F, - ad integrazione di quelle già inserite ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di cui ai precedenti articoli - entro i termini definiti dal Ministero.

3. Le informazioni contenute nell'Off.F pubblica costituiscono il quadro dell'offerta formativa di tutti gli Atenei; le stesse sono accessibili sul sito internet del Ministero e ne viene data notizia al Ministero della Pubblica Istruzione, affinché lo stesso possa provvedere alla loro diffusione fra gli istituti scolastici e fra  gli studenti.

Art. 11
(Requisiti qualificanti)

1. In relazione a quanto previsto dal D.M. 3 luglio 2007, n. 362, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, il D.M. 18 ottobre 2007 individua, tra  gli Indicatori per la valutazione dei risultati dell'attuazione dei predetti programmi, anche quello (a.1) concernente il rapporto tra il numero dei corsi di laurea e di laurea magistrale in possesso dei requisiti qualificanti e il totale dei corsi attivati. Per le predette finalità, ciascun corso di studio attivato dall'Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999 sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), viene definito in "possesso dei requisiti qualificanti"  se soddisfa i requisiti indicati nell'Allegato D al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. Contribuiscono, inoltre, alla qualità dei corsi di studio, anche gli altri elementi sulla base dei quali sono individuati gli ulteriori Indicatori di cui al predetto D.M. 18 ottobre 2007.

Art. 12
(Disposizioni transitorie e finali)

1. In attesa del loro riordinamento, per i corsi di studio istituiti e attivati nelle classi individuate ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509:
-  restano confermate le disposizioni di cui al D.M. 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto; le Università, fino all'a.a. 2009/2010, possono modificare  il RAD per tali corsi di studio esclusivamente per modificazioni di corsi già inseriti, anche ai fini dell'eventuale accorpamento degli stessi;
- le Università possono altresì apportare le modifiche ai regolamenti didattici dei predetti corsi di studio, con particolare attenzione alla riduzione del numero degli insegnamenti.

2. In attesa della definizione, sentito il CNVSU, di appositi requisiti, per le classi riguardanti i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato - in considerazione delle relative precipue finalità professionalizzanti, per le quali è previsto un apporto significativo di docenza non universitaria - sono confermati i requisiti di cui al D.M. n. 15/2005 e successive modificazioni, fermo restando il possesso di quanto previsto agli art. 2, 3, 6 e 7 del presente decreto.

3. Fermi restando i termini temporali per l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa di cui al D.M. n. 15/2005, ai corsi della classe LMG-01 si applicano i requisiti necessari indicati nel presente decreto e quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 16 marzo 2007 relativo alla classi di laurea magistrale.

4. I termini temporali di cui agli artt. 8 e 9 possono essere modificati, in relazione ad esigenze operative, con decreto direttoriale.

5. Le attività relative alla valutazione, che secondo quanto previsto dal presente decreto devono essere svolte dal CNVSU e dal CIVR, si intendono attribuite, a decorrere dalla effettiva operatività della stessa, all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, del decreto legge  3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti.

 

(registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007, reg. 7, fgl. 150)
Roma, 31 ottobre 2007

IL MINISTRO
f.to Mussi