AL MINISTERO DELL'UNlVERSITA' E DELLA
RICERCA
Con la nota che si riscontra è stato richiesto l'ulteriore parere della Scrivente in merito ad alcune
irregolarità emerse nell'ambito dello svolgimento delle procedure selettive per l'accesso al corso di
laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria nonché in medicina e chirurgia svoltesi sul
territorio nzionale ed in particolare alla conseguente scelta di espungere due quesiti contraddistinti
dai numeri 71 e 79, rispettivamente in quanto per il primo sarebbero possibili più risposte esatte tra
le opzioni indicate e per il secondo nessuna delle risposte fornite dal questionario sarebbe da
considerare esatta.
Codesto Ufficio chiede quindi di conoscere se l'abbassamento del quantitativo dei test
somministrati agli aspiranti all'ammissione ai predetti corsi di laurea a numero chiuso da 80 a 78
possa ritenersi conforme ai principi della legittimità e del buon andamento.
A tale riguardo occorre rilevare che ai sensi dell'act.2 del Decreto del Ministro dell'università e
della ricerca 12.4.2006 (pubblicato sulla GU 28.4.2006, n.98) "La prova di ammissione per
l'accesso di ciascun corso di laurea specialistica, di cui al comma precedente, consiste nella
soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate
su gli argomenti di: logica e cultura generale, biologia, chimica e fisica e matematica."
L'att.6 del medesimo decreto attribuisce poi nel comma I lett.a) un diverso peso ponderale alle
risposte esatte (1), alle risposte sbagliate (- 0,25) ed alle risposte non date (O).
Sulla base delle disposizioni richiamate si ritiene corretto procedere all'annullamento del test
contraddistinto dal n.71 sia in quanto il Decreto richiamato contempla l'astratta possibilità di una
sola risposta esatta, sia perché diversamente opinando si introdurrebbe per un solo quesito una
regola di valutazione del merito affatto peculiare che andrebbe a detrimento di coloro i quali hanno
individuato la risposta esatta degli altri quesiti avendo una possibilità su cinque, anziché 2 su
cinque.
Parimenti condivisibile appare la scelta di annullare il quesito contraddistinto dal n.79 non essendo
ammissibile per le stesse precisazioni contenute nella lex specialis della procedura selettivo che
nessuna delle cinque risposte indicate nel questionario possa essere corretta.
Rimane da verificare se l'abbattimento del quorum delle domande necessarie per l'effettuazione
dello scrutinio consenta di confermare la regolarità dell'intera procedura concorsuale.
E' ben vero che 80 rappresenta il numero dei quesiti da sottoporre ai candidati indicato dal
richiamato Decreto ministeriale per consentire un adeguato ventaglio di possibilltà di risposta sulle
varie materie oggetto d'esame ed in funzione del tempo massimo (di due ore) concesso per lo
svolgimento della prova. Tale soglia sembra potere essere tuttavia diminuita nei termini prospettati
nella nota che si riscontra, in coerenza con il principio dell'economicità dell'azione amministrativa
altrimenti vulnerato da un'inutile ripetizione della prova a livello nazionale, in quanto,
nell'esercizio della discrezionalità tecnica che compete a codesta Amministrazione, si ritenga che il
numero dei quesiti validi possa comunque assicurare un sufficiente scrutinio della preparazione del
candidato per l'accesso al corso di laurea a nmueto chiuso.
Trattandosi inoltre di una misura che riguarda indistintamente tutti i soggetti che hanno partecipato
alla procedura selettiva non sembra che la stessa possa alterare il principio della par condicio tra i
vari candidati.
Tale principio risulta invece assicurato da detta opzione in quanto, mantenendo i due quesiti in
questione nel novero di quelli valutabili, si potrebbe anzi effettivamente ingenerare una confusione
nella valutazione degli elaborati che finirebbe per provocare pesanti ripercussioni negative sul
principio della parità di trattamento.
L'opzione riferita da codesto Ufficio appare inoltre coerente con il principio di ragionevolezza,
ovvero di coerenza tra il fine perseguito e gli strumenti utilizzati, posto che, ove si attribuisse
comunque un punteggio alle risposte fornite ai quesiti 71 e 79, si finirebbe per premiare scelte dei
candidati anche casuali mortificando il merito di coloro i quali hanno risposto correttamente agli
altri quesiti in virtù della maggiore preparazione.
L'Avvocato Generale dello Stato