Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 agosto 2008 n. 159

Decreto criteri ripartizione stanziamento per interventi studenti diversamente abili anno 2008

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 28 gennaio 1999, n. 17, integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTO in particolare l'art. 2 della legge n. 17 del 1999, il quale ha previsto, tra l'altro, che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 miliardi di lire (€. 5.164.568,99) a decorrere dal 1999, si provvede dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2008;
VISTO il D.M. n. 99 del 30 aprile 2008, registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2008, reg. 3 – fgl. 344, relativo ai criteri di ripartizione del succitato fondo di finanziamento ordinario delle università per l'anno 2008;
VISTO in particolare l'art. 11 del suddetto D.M. n. 99 che, per il sostegno degli studenti diversamente abili, ha incrementato di €. 835.431,01 per l'anno 2008 lo stanziamento previsto dalla succitata legge n. 17/99;
VISTO il parere espresso dal CNVSU nella riunione del 24 luglio 2008;
RITENUTO necessario individuare parametri di riferimento atti a consentire la ripartizione dei fondi previsti sul suddetto capitolo per le finalità della richiamata legge n. 17/99, pari complessivamente a €. 6.000.000,00;
RITENUTO necessario sottoporre ad un Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti del MIUR, del CNVSU e della CNUDD, i progetti presentati dalle Università, per le finalità della suddetta L. 17/99, al fine di selezionare quelli da ammettere al cofinanziamento;
RITENUTO necessario effettuare, per mezzo del CNVSU, una valutazione ex post dei progetti finanziati;
TENUTO CONTO della rilevazione dei dati forniti dagli Atenei, tramite apposita procedura telematica gestita dal Cineca;
RITENUTO di accogliere in parte le proposte fatte dalla Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità;

 

D E C R E T A

 

Lo stanziamento previsto dall'art. 11 del D.M. di cui in premessa, comprensivo di quanto indicato dall'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1999, n. 17, da destinare all'attuazione delle finalità specificate all'art. 1 della legge medesima, per il corrente esercizio finanziario, viene ripartito tra le università statali secondo i seguenti criteri:

1) 60% sulla base della media dell'ultimo triennio del numero totale di studenti diversamente abili, iscritti, rapportato al totale di tutte le Università;

2) 30% in funzione del rapporto speso/finanziato al 31/12/2007, nel periodo 2003/2007, ed in proporzione al numero degli studenti iscritti, con esclusione di quelle Università che risultano avere speso una quota di risorse inferiore all'80% del totale finanziato nel periodo 2003/2007 e che presentano un cofinanziamento d'Ateneo  30% del finanziamento ministeriale per l'anno 2007;

3) 10% da destinare al cofinanziamento di n. 5 progetti innovativi selezionati dal Gruppo di Lavoro di cui alle premesse, e cofinanziati dagli Atenei per almeno il 30% del totale del preventivo di spesa. Ogni singolo Ateneo potrà presentare un solo progetto innovativo, con esclusione di quelle università che non abbiano rispettato i vincoli di cui al punto 2) e che non abbiano presentato, sentito il Delegato del Rettore per la disabilità, la relazione del nucleo di valutazione interno sull'attività svolta.
 L'esito della selezione dei progetti verrà diffuso a tutto il sistema universitario, ed i risultati verranno  monitorati e valutati ex post dal CNVSU.
 

Roma, 28 agosto 2008
IL MINISTRO
(f.to Maria Stella Gelmini)