Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 29 aprile 2008 n. 484/Ric
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2008 n. 108

Bando per la concessione dei contributi per il funzionamento degli Enti privati che svolgono attività di ricerca.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


Direzione Generale perla Ricerca Ufficio V

VISTA la legge del 17 luglio del 2006 n° 233 di istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il decreto ministeriale 6 ottobre 1996 n° 623 concernente le regole e le modalità per la concessione dei contributi a favore degli Istituti Scientifici Speciali;

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 8 febbraio 2008 n° 44, con il quale è abrogato il sopracitato DM 623/96 e per effetto è modificata la disciplina della concessione dei sopracitati contributi;

VISTO in particolare, l’art. 1 del predetto DM 8 febbraio 2008 n° 44, concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di funzionamento degli enti privati che svolgano attività di ricerca, che prevede l’emanazione di un bando per la selezione dei soggetti che ne hanno diritto, da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

VISTI  gli artt. 2 e seguenti del già citato DM 8 febbraio 2008 n° 44;

CONSIDERATA pertanto la necessità di individuare i soggetti beneficiari da inserire nella tabella triennale 2008/2010,


DECRETA


Art. 1
Ambito operativo


 Gli enti di ricerca che, per prioritarie finalità statutarie e senza scopi di lucro, siano impegnati nell’attività di ricerca finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali e/o commerciali, ed in attività di formazione postuniversitaria specificatamente preordinata la ricerca, possono beneficiare di contributi triennali per il funzionamento, previo inserimento in una apposita tabella triennale.


Art. 2
Soggetti ammissibili

 Sono legittimati a presentare domanda i soggetti di cui all’art. 1 che, alla data di scadenza del bando, abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n° 361.
 Non possono usufruire dei contributi predetti gli enti pubblici di ricerca, le Università statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli artt. 91 e 91bis del DPR 11 luglio 1980 n° 382 e loro fondazioni costituite ai sensi del DPR 24 maggio 2001 n° 254.


Art. 3
Criteri di valutazione

 La valutazione e selezione delle domande è curata da una Commissione, nominata per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 3 del Regolamento DM 8 febbraio 2008 n° 44 citato nelle premesse.
 In particolare, la valutazione è volta ad accertare:

a) la tradizione storica dell’ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica;
b) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell’Unione Europea;
c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell’ente;
d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;

Art. 4
Modalità di emanazione della tabella triennale

 Il Ministro dell’Università e della Ricerca valuta le proposte della commissione e provvede alla emanazione della Tabella triennale con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.
 La Tabella ha la durata di tre anni; alla scadenza è soggetta a revisione con la medesima procedura.
 L’ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia della Tabella è determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nelle Leggi finanziarie. Di conseguenza esso viene ridotto in proporzione nel caso di riduzione annuale dello stanziamento medesimo.
 Qualora, invece, esso risulti superiore del 20% a quello dell’anno precedente, la Tabella può essere aggiornata, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 febbraio 2008 n° 44, attraverso una nuova selezione indetta con bando pubblico.

Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi

L’erogazione del finanziamento è disposta sulla base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo.
Il saldo è erogato previo il parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 3, sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche, e previa verifica amministrativo-contabile dei rendiconti del competente ufficio.


Art. 6
Controllo e monitoraggio

 Le istituzioni che ricevono il contributo devono inviare entro quindici mesi dall’erogazione dell’anticipo:

a) relazioni scientifiche relative alle attività svolte nell’anno di riferimento della Tabella triennale e comunque non oltre i predetti quindici mesi;
b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute, redatti secondo le forme e le modalità che saranno successivamente comunicate agli enti che sono inseriti nella Tabella triennale.

Qualora, trascorsi ulteriori tre mesi dalla decorrenza dei termini sopra indicati, fa fede il timbro postale di spedizione, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell’art. 4 del DM 8 febbraio 2008 n° 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme già accreditate.
Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.

Art. 7
Divieto di cumulo.

 Gli enti inseriti nella Tabella triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
 All’atto della presentazione della domanda devono produrre esplicite attestazioni.

Art. 8

Presentazione delle domande.

 Le richieste di concessione del contributo devono essere presentate dal legale rappresentante dell’ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio,  alla voce “contributi enti privati di ricerca – DM 8 febbraio 2008 n° 44”.
 Il servizio consentirà la stampa della domanda (all.1) e della scheda recante notizie sull’ente (all.2), che debitamente sottoscritte debbono essere inviate entro lo stesso termine, pena l’esclusione, a mezzo plico raccomandato/ricevuta di ritorno,  al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR)- Direzione Generale della Ricerca- Ufficio V – Piazzale J.F. Kennedy 20 – 00144 ROMA, recante sulla busta “inserimento in Tabella triennale DM 8 febbraio 2008 n° 44”.
 Alla domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti:

1) Atto costitutivo;
2) Statuto;
3) Provvedimento riconoscimento della personalità giuridica;
4) Struttura organizzativa e di ricerca con l’indicazione del personale in sevizio (o collaboratori esterni) e relative qualifiche;
5) Descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cuiall’art.3 del bando);
6) Elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio (indicando autore, titolo, editore, anno pubblicazione) ed eventuali brevetti;
7) Dichiarazione attestante che l’Ente non usufruisce di altri contributi di funzionamento a carico del bilancio dello Stato (art. 7 del bando);
8) Bilanci preventivi e consuntivi dell’ultimo triennio;
9) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità come prescritto dall'art.3 della legge 127/97.

 I documenti dal n. 1 al n. 7 devono, pena l’esclusione, essere trasmessi anche in formato elettronico attraverso il sistema Sirio, alla voce “sezione allegati alla domanda”.

Roma, 29 aprile 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano CRISCUOLI)