Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 8 aprile 2008, protocollo n.2133/2008

mozioni CUN attivazione di corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. n. 270/2004 (prot. n. 695 del 19 marzo 2008)


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'- Ufficio II e Ufficio V
Protocollo: n.2133/2008
Roma, 8 aprile 2008

Al Consiglio Universitario Nazionale
SEDE

e p.c.
Ai Rettori
Ai Direttori amministrativi
LORO SEDI

Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: mozioni CUN attivazione di corsi di studio istituiti ai sensi del D.M. n. 270/2004 (prot. n. 695 del 19 marzo 2008)

In relazione alla mozione in oggetto, si fa presente quanto appresso indicato.
Come previsto dall'art. 8 (Regolamenti didattici d'Ateneo – RAD), commi 3 e 4, del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 - è proprio "al fine dell'attivazione della procedura per l'inserimento nell'Off.F." per l'a.a. 2008/2009 che:
• le Università hanno inserito le proposte di trasformazione e istituzione dei corsi di studio nelle classi di cui ai DD.MM. 16 marzo 2007 entro il 31 gennaio c.a.;
•  il CUN dovrà concludere il procedimento di esame delle predette proposte entro il 30 aprile c.a..
Tali ristrettissimi termini operativi sono stati previsti al fine di definire l'offerta formativa per il prossimo a.a. 2008/2009 entro il prossimo 15 maggio (v. art. 9 (Offerta formativa – Off.F.) del D.M. n. 544): ciò al fine di consentire sia al Ministero sia alle Università l'organizzazione delle operazioni necessarie al corretto avvio di tale anno accademico, nonché agli studenti di avere, in tempo utile, tutte le informazioni per orientarsi nell'offerta formativa annuale degli Atenei.
 D'altro canto, come previsto dagli stessi DD.MM. 16 marzo 2007  gli Atenei hanno tre anni di tempo per procedere alla trasformazione dei propri corsi nelle nuove classi; qualora avessero avuto intenzione di procedere all'attivazione delle predette proposte successivamente all'a.a. 2008/2009 avrebbero avuto cura di trasmettere al Ministero -  nel rispetto dei principi di buona amministrazione e leale collaborazione – le loro proposte, solamente una volta concluso l'oneroso esame degli ordinamenti da attivare per l'a.a 2008/2009.
 Peraltro, il Ministero, con la ministeriale n. 25 del 23 gennaio c.a. (di cui si unisce copia e al cui testo si fa rinvio) aveva fatto presente alle Università che:
• "tenuto conto del particolare momento (trasformazione generale dei corsi di studio), per economia di lavoro anche da parte del Ministero e del CUN, si richiama l'attenzione delle Università a non procedere all'inserimento nella sezione RAD di corsi che, ove non sussistessero i requisiti necessari, non potranno essere inseriti nella Off.F. 2008/2009 e, conseguentemente, non potranno essere attivati";
• "una volta che si è proceduto alla trasformazione del corso in una delle nuove classi,lo stesso non è più attivabile nella corrispondente vecchia classe (v. nota dell'Ufficio II n. 4001 del 20 dicembre 2007), ferma restando la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo" (v. art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004).
 Con riferimento a tale ultimo punto, si deve infatti ricordare che l'art. 9 (Istituzione e attivazione dei corsi di studio) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 (Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei) prevede che le Università possono attivare i corsi di studio:
• (comma 1) "… istituiti nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11", il quale prevede che "le Università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici d'Ateneo… che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341";
• (comma 2) "nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti determinati con decreto del Ministro" (cd. requisiti necessari);
Non è conseguentemente possibile che l'Ateneo attivi (immatricolando nuovi studenti) corsi di studio:
• il cui ordinamento non è più inserito nel proprio regolamento didattico;
•  che  non siano in possesso dei requisiti necessari.  

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Si evidenzia, al riguardo, che nel regolamento didattico dell'Università che ha proceduto alla trasformazione dei propri corsi di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004, non sono più presenti gli ordinamenti dei corsi afferenti alle classi definite in attuazione del D.M. n. 509/1999, ma solamente quelli dei paralleli corsi trasformati (ferma restando la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo).
 Pertanto, l'istituzione dei corsi di studio appartenenti ad una determinata classe di cui al D.M. n. 270/04, così  come si evince anche dalla lettura dei commi 5 e 6, necessariamente propedeutici e collegati al comma 8 dell' art.1 dei DD.MM.16.3.2007,  comporta la contestuale cancellazione dal Regolamento didattico d'Ateneo dei corsi appartenenti alla classe corrispondente indicata nell'Allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, n. 386 e, conseguentemente, l'impossibilità di attivare gli stessi, fatti salvi gli "eventuali corsi di studio per i quali la relativa proposta di trasformazione non abbia ottenuto il parere favorevole del CUN (v. nota dell'Ufficio II n. 4001 del 20 dicembre 2007)".

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)