Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 19 dicembre 2008 n. 1463/ric

BANDO FIRB - PROGRAMMA "FUTURO IN RICERCA"

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale della Ricerca

VISTO il Decreto Legge n.85, del 16 maggio 2008, convertito con modificazione dalla legge n.121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001);
VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006);
VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;
VISTO il Decreto Ministeriale Prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 , con cui è stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato Decreto Ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);
VISTO il Decreto Ministeriale n. 992 del 6 ottobre 2008, con il quale sono state destinati, tra l'altro, 50 milioni di euro a valere sulle risorse FIRST 2008 per interventi relativi a progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori;
RITENUTA la necessità di favorire il ricambio generazionale all'interno degli atenei e degli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani ricercatori non strutturati;
CONSIDERATO che nell'ambito di tale sperimentazione assume particolare significato la definizione di  procedure di selezione meritocratiche basate sulla effettiva eccellenza scientifica, misurata sul campo e connessa anche con la gestione e il coordinamento di progetti di ricerca a rete (community network), che consenta di superare i tradizionali limiti della frammentazione disciplinare;
CONSIDERATO che in quest'ottica appare altresì fondamentale garantire il necessario sostegno economico anche alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti di ricerca pubblici afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca coordinati da giovani docenti o ricercatori strutturati;
RITENUTA la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

 


D E C R E T A

 


Articolo 1

Programma "Futuro in ricerca"

1. Questo Ministero intende favorire, attraverso  un apposito programma denominato "Futuro in ricerca", sia il ricambio generazionale sia il sostegno alle eccellenze scientifiche emergenti e già presenti presso gli atenei e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, destinando adeguate risorse al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale.
2. Il programma "Futuro in ricerca" è pertanto rivolto:
a) Linea d'intervento 1: a dottori di ricerca italiani, o comunque comunitari, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturati presso gli atenei italiani,statali o non statali, e gli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR;
b) Linea d'intervento 2: a giovani docenti o ricercatori di età non superiore a 38 anni, già strutturati presso le medesime istituzioni.

3. Il programma si concretizza nella presentazione, da parte dei soggetti di cui alle linee d'intervento 1 e 2, in qualità di responsabili di progetto e secondo le modalità e nei termini successivamente indicati, di progetti di ricerca fondamentale, anche a rete, di durata almeno triennale.
4. La valutazione scientifica dei progetti, ai fini dell'eventuale finanziamento ministeriale, è effettuata separatamente per ciascuna linea di intervento da una specifica commissione di esperti anche di nazionalità non italiana, nominata dal Ministero su proposta della Commissione di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, sia mediante valutazione della documentazione presentata sia mediante apposite audizioni.
5. Per i giovani dottori di ricerca di cui alla linea d'intervento 1, l'ammissione al finanziamento comporta, a pena di decadenza, il conferimento, da parte delle istituzioni partecipanti alla sperimentazione, di appositi contratti di durata almeno triennale, ai sensi della normativa vigente.
6. Al termine dei progetti, una commissione di esperti di settore, anche di nazionalità non italiana, procederà ad una valutazione ex-post incentrata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, fornendo un giudizio complessivo e conclusivo.

 


Articolo 2

Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento

1. Per le finalità indicate all'art.1, ed ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro, al lordo della quota dell'1% per le attività di valutazione e monitoraggio, progetti di ricerca fondamentale di durata almeno triennale, e più precisamente:

a) Linea d'intervento 1: progetti di ricerca fondamentale che individuino, come responsabile di progetto, un dottore di ricerca italiano, o comunque comunitario, di età non superiore a 32 anni, non ancora strutturato presso le istituzioni di cui al precedente art.1;
b) Linea d'intervento 2: progetti di ricerca fondamentale  che individuino, come responsabile di progetto,  un giovane docente o ricercatore di età non superiore a 38 anni, già strutturato presso le istituzioni di cui al precedente art.1.
Una quota non inferiore a 20 milioni è riservata alla linea di intervento 1.
2. Ogni progetto di ricerca, indipendentemente dall'appartenenza alla linea d'intervento 1 o 2, può prevedere un numero di unità di ricerca compreso tra uno e tre, afferenti alle diverse istituzioni di cui all'art. 1, ciascuna delle quali, peraltro, sotto la responsabilità scientifica di un giovane dottore di ricerca o docente o ricercatore in possesso degli stessi requisiti indicati nel precedente comma.
3. Il  responsabile di progetto e i responsabili di unità di ricerca, in sede di presentazione della domanda, attestano l'ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta e si impegnano a completare le attività di progetto presso le istituzioni indicate all'atto della presentazione del progetto stesso.
4. Non è ammessa la partecipazione a più di una proposta progettuale nell'ambito dell'intero programma "Futuro in Ricerca".
5. Nei casi in cui i responsabili di progetto o di unità di ricerca siano giovani dottori di ricerca non strutturati, le istituzioni scientifiche partecipanti alla sperimentazione, in sede di presentazione della domanda, si impegnano a stipulare con tali soggetti appositi contratti  di durata almeno triennale, secondo la normativa vigente.
6. Per ogni progetto ammesso al finanziamento, l'entità del contributo FIRB è definita tenendo conto dei criteri stabiliti dal D.M. 378 del 26 marzo 2004, nella misura del 70% dei costi esposti, fatta eccezione per i contratti con giovani ricercatori, interamente a carico del MIUR.

 

 

Articolo 3

Formulazione delle proposte e dimensioni finanziarie

1. I progetti debbono essere presentati entro le ore 17.00 del  27 febbraio 2009 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5.
2. Il costo relativo a ciascun progetto  dovrà risultare compreso tra euro 300.000 e 2.000.000.

 


Articolo 4

Selezione delle proposte e parametri di valutazione

1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MIUR si avvale della Commissione di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, che, sulla base del parere della commissione di esperti di cui all'art.1, comma 3, propone al MIUR (separatamente per ogni linea d'intervento) la graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. La valutazione complessiva viene effettuata sulla base dei seguenti criteri, previsti  all'art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004:
 a) rilevanza e/o originalità dei risultati di ricerca attesi, innovatività  delle metodologie proposte (nuove idee, nuove conoscenze, nuovi  modelli interpretativi di fenomeni complessi; nuova strumentazione  scientifica e/o dispositivi avanzati; contributo all'innovazione della  produzione di beni e servizi; proposta di nuove tecnologie);
 b) qualità delle competenze scientifiche dei docenti o ricercatori o  dottori di ricerca proponenti e coerenza con i  contenuti progettuali.
3. Sono ammessi al finanziamento i progetti ritenuti idonei, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 2 comma 1, e comunque entro i limiti delle effettive disponibilità finanziarie.

 


Articolo 5

Indicazioni operative

1. I progetti di cui al presente decreto debbono essere presentati, entro il termine di cui al precedente articolo 3, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo:http://sitofirb.cineca.it
2. Il predetto servizio consente la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, debbono essere inviate (unitamente alle dichiarazioni d'impegno di cui al precedente art. 2) entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
3. In caso di difformità fa fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
4. Tutto il materiale trasmesso è considerato rigorosamente riservato ed è utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MIUR stesso.
6. Per la regolamentazione di eventuali diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai rapporti tra i partecipanti alla ricerca e le istituzioni scientifiche, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza degli stessi.
7. Le modalità di erogazione dei contributi sono dettagliate in sede di emanazione del decreto di ammissione ai contributi; tale decreto prevede altresì anche la definizione delle modalità di verifica in itinere delle attività e dei risultati effettivamente conseguiti, con possibilità di revoca in caso di giudizio negativo.
8. La procedura di valutazione si conclude entro 180 giorni dalla data di scadenza del bando. Per ogni informazione è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica futuroinricerca@miur.it, che assicura la tempestiva e corretta assistenza sia in fase di predisposizione dei progetti sia in fase di eventuale realizzazione degli stessi.

 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano Criscuoli)