Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 3 dicembre 2008, protocollo n.331

Attuazione D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (Requisiti di trasparenza) – a.a. 2008/2009


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' – UFFICIO V
Protocollo: n.331
Roma, 3 dicembre 2008

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori Amministrativi delle Università
LORO SEDI

Alla Direzione per lo studente e il diritto allo studio
SEDE

All'Ufficio di Statistica
SEDE

Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: Attuazione D.D. 10 giugno 2008, n. 61 (Requisiti di trasparenza) – a.a. 2008/2009

Come è noto, il DD 10 giugno 2008, n. 61 prevede, all'art. 1, comma 2, che "in relazione a quanto previsto dall'art. 2 (Requisiti di trasparenza) e all'art. 10 (Offerta formativa pubblica – Off.F. pubblica) del D.M. n. 544/2007, …. le Università rendono disponibili nella Off.F. pubblica le informazioni riportate nell'allegato al presente decreto, …. prima dell'avvio delle attività didattiche e, comunque, entro il 31 ottobre di ogni anno. Con nota n. 263 del 6 ottobre c.a., il predetto termine del 31 ottobre, "in considerazione della complessità e della novità delle procedura" è stato poi prorogato al 1 dicembre c.a..
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dai predetti artt. 2 e 10 del D.M. n. 544/2007, si fa presente che il Ministero, con la collaborazione del CINECA, sta provvedendo alle necessarie modifiche del relativo sito internet, al fine di rendere effettivamente visibili nella Off.F. pubblica il quadro delle predette informazioni inserite dalle Università.

*** ***
In relazione a quanto sopra, si fa presente che:
• attesa la complessità e novità delle procedura, le Università che non hanno ancora completato l'inserimento delle predette informazioni, potranno continuare a inserire le stesse anche successivamente al termine del 1 dicembre;  si prega comunque di provvedere al riguardo al più presto;
• saranno necessariamente evidenziati nella Off.F. pubblica i casi nei quali tali informazioni risultano ancora mancanti o incomplete.

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Si ritiene necessario infine ricordare che "in relazione a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, dall'art. 9 e dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 544/2007, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della qualità delle (predette) informazioni":
• "in itinere", monitorando pertanto costantemente il quadro informativo reso disponibile dai propri Atenei nella Off.F. pubblica;
• "ai fini della relazione annuale per l'attivazione dei corsi di studio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270". In particolare, come indicato nella nota n. 187 del 11 giugno c.a., i Nuclei utilizzeranno il predetto quadro informativo per la loro relazione "ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nella Off-F, relativa all'a.a. 2009/2010".
I corsi di studio per i quali tale quadro informativo continuerà a risultare ancora incompleto al momento della predisposizione della predetta relazione da parte dei Nuclei dovranno essere considerati nella stessa come privi dei requisiti di trasparenza (requisito necessario all'attivazione dei corsi di studio, secondo quanto previsto dal predetto D.M. n. 544/2007) e, pertanto, non potranno essere più attivati dall'Ateneo nell'a.a. 2009/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia