Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 26 febbraio 2008 n. 201/Ric.

Bando per progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS – Starting Independent Researcher Grant - dell'ERC

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


Direzione Generale della Ricerca

VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2006 n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Università e Ricerca;

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001);

VISTO l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge 388/00 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato FIRB) e ne vengono individuate le finalità;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2006);

VISTO l'art. 1 comma 870 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, che istituisce il Fondo per gli Investimenti della Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono, tra l'altro, le risorse del FIRB;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2004, recante: "Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004;

VISTO il Decreto Ministeriale Prot. n. 1132/Ric. del 5 settembre 2007 , con cui è stata nominata la Commissione incaricata ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato Decreto Ministeriale n. 378/Ric del 26 marzo 2004, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento (Commissione FIRB);

VISTO il Decreto Ministeriale Prot. n. 1678/Ric. del 29 agosto 2006, con il quale sono state ripartite le complessive disponibilità del FIRB per l'anno 2006, secondo le finalità ivi indicate destinando, tra l'altro, risorse per € 45.500.000,00 (rif. art. 2) al finanziamento di progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali  di cui al D.M. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, sul Capitolo 7256 relativo al FIRB;


VISTO il Decreto Direttoriale di impegno n. 2934/Ric. del 29 dicembre 2006 con il quale, tra l'altro, è stata impegnata la somma di € 45.045.000,00 per progetti di ricerca di base attuativi delle idee progettuali di cui al D.M. 1621/Ric. del 18 luglio 2005, (al netto della quota dell'1% per attività di valutazione e monitoraggio);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, che ha disposto, tra l'altro, di destinare € 30.000.000,00 al finanziamento del programma italiano IDEAS-FIRB, riconducibile al programma gestito dall'European Research Council (di seguito denominato ERC) IDEAS Starting Independent Researcher Grant ed in affiancamento ad esso, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca di base nazionali a valenza internazionale, coordinati da giovani ricercatori anche non strutturati presso università ed enti di ricerca;

CONSIDERATO che il predetto Decreto Ministeriale n. 1865/Ric. del 28 novembre 2007, all'articolo 2 dispone che con specifici decreti direttoriali si provveda all'utilizzo delle previste risorse, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

RITENUTA la necessità di procedere all'adozione del decreto di cui all'articolo 6 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004;

D E C R E T A

Articolo 1
(Ambito operativo, requisiti di ammissione e modalità di intervento)
1. Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2004 n. 378/Ric., il FIRB cofinanzia, nel limite massimo complessivo di 30 milioni di euro i progetti nazionali riconducibili al Programma IDEAS – Starting Independent Researcher Grant dell'ERC (Programma strategico FIRB-IDEAS).
2. La domanda di finanziamento può essere presentata, in via esclusiva, dai soli soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale di cui al comma precedente.
3. Potranno essere considerate come ammissibili esclusivamente le domande relative a progetti di ricerca di base che individuino, come coordinatore, un ricercatore che abbia presentato domanda di finanziamento nel Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant dell'ERC, e che risultino di fatto (a giudizio della Commissione di cui al successivo art. 4, e fatti salvi gli adeguamenti che dovessero risultare necessari per il rispetto del D.M. n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 e per la necessità di prevedere esclusivamente unità di ricerca afferenti ad organismi di ricerca nazionali) l'effettiva trasposizione in sede FIRB del relativo progetto IDEAS proposto dallo stesso ricercatore.
4. Il  coordinatore di progetto, in sede di presentazione della domanda, dovrà impegnarsi a completare le attività di progetto presso il soggetto proponente di cui al comma 2, anche in caso di successivo trasferimento ad altro ente o altra università nazionale.
5. Saranno avviati alla fase di cui al successivo art. 4 esclusivamente quei progetti che, rispondendo ai requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, abbiano ricevuto una valutazione positiva da parte dell'ERC, al termine di tutte le fasi di valutazione, ma non siano risultati beneficiari di contributi da parte dello stesso ERC. L'eventuale assegnazione di contributi da parte dell'ERC sul Progetto IDEAS riconducibile al progetto FIRB, esaurendo le necessità di finanziamento pubblico per la realizzazione del progetto, comporta pertanto l'automatica esclusione del progetto FIRB dalla fase di selezione di cui al successivo art. 4 e dall'eventuale finanziamento a carico del FIRB.
6. Il finanziamento del FIRB sarà pari al 70% dei costi ammissibili elencati all'art. 4 del Decreto Ministeriale di cui al comma 1, con eccezione dei costi dei contratti per il reclutamento di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama a livello internazionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 dello stesso Decreto Ministeriale, sono interamente a carico del FIRB.
7. Non saranno in alcun caso riconosciuti contributi a favore di unità di ricerca appartenenti ad istituzioni accademiche o scientifiche straniere o la cui sede operativa risulti ubicata al di fuori del territorio nazionale. L'eventuale trasferimento del coordinatore di progetto presso uno degli enti o delle sedi sopra indicate comporterà l'automatica interruzione del progetto ed il recupero da parte del MUR delle somme eventualmente anticipate e non ancora spese al momento dell'interruzione.
 
Articolo 2
(Disponibilità finanziarie)
1. L'importo di 30 milioni di euro, destinato al finanziamento del Programma Strategico FIRB-IDEAS è riferito per intero agli stessi obiettivi del Programma IDEAS - Starting Independent Researcher Grant dell'ERC, senza vincoli percentuali sulle relative aree tematiche.
2. Il finanziamento relativo ad ogni progetto approvato dovrà risultare peraltro compreso tra 0.5 e 2 milioni di euro.
 

Articolo 3
(Formulazione delle proposte ed ulteriori requisiti)
1. Per il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 dell'art. 2, i soggetti ammissibili dovranno presentare entro le ore 17.00 del 21 aprile 2008 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5, le proprie proposte.
2. I progetti potranno prevedere la partecipazione di soggetti privati nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, purchè:
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui all'articolo 1 comma 2;
ovvero:
c) i soggetti di cui all'articolo 1 comma 2 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprietà intellettuale.
3. Ciascuna unità di ricerca potrà partecipare ad una sola proposta progettuale, e dovrà afferire a soggetti giuridici pubblici o privati, aventi sede operativa nel territorio nazionale.
4. Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale (ivi compreso, eventualmente, il ricercatore avente il ruolo di coordinatore), come specificato all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004; il relativo costo, non inferiore al 10% del costo totale del progetto, sarà a totale carico del MUR.
 
Articolo 4
(Selezione delle proposte e parametri di valutazione)
1. Per l'istruttoria delle proposte progettuali il MUR si avvarrà della Commissione di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004. La Commissione valuterà l'ammissibilità delle domande (in particolare per quanto riguarda gli aspetti di cui all'art. 1, comma 3, del presente bando), effettuerà la valutazione degli aspetti di natura tecnico-scientifica (secondo quanto illustrato nei commi 2 e 3 seguenti), e proporrà al MUR la graduatoria dei progetti da ammettere al finanziamento.
2. La selezione delle proposte verrà effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004 (a. innovatività della metodologia proposta; b. rilevanza e/o originalità dei risultati attesi; c. rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti; d. collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale; e. potenzialità di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali; f. integrazione tra attività di ricerca e di alta formazione; g. partenariato pubblico-privato; h. coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale; i. risultati attesi e relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale).
3. In particolare, acquisita la valutazione dell'ERC (incentrata essenzialmente su aspetti inglobanti i criteri di cui ai punti a, b, c, i del comma precedente), ed il relativo punteggio complessivo, la Commissione FIRB procederà alla valutazione degli ulteriori parametri (punti d, e, f, g, h del comma precedente), per ciascuno dei quali disporrà fino ad un massimo di 5 punti. Il punteggio complessivo della Commissione si sommerà al punteggio complessivo dell'ERC ai fini della formazione della graduatoria definitiva.
4. Saranno comunque considerati non idonei al finanziamento i progetti per i quali il punteggio complessivo assegnato dalla Commissione FIRB risulti inferiore a 15 punti.
5. Per i restanti progetti il MUR adotterà la relativa determinazione nei limiti delle disponibilità finanziarie seguendo l'ordine della graduatoria definitiva.
6. Ai sensi dell'articolo 56 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), a parità di punteggio sarà data priorità alle proposte presentate da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione Europea o dai fondi strutturali.

Articolo 5
(Indicazioni operative)
1. I progetti di cui al presente decreto dovranno essere presentati, entro il termine di cui al precedente articolo 3, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo:http://sitofirb.cineca.it
2. Il predetto servizio consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate (unitamente a copia conforme del corrispondente progetto IDEAS ed all'impegno del legale rappresentante del soggetto di cui all'art. 1, comma 2, in caso di finanziamento, al conferimento di apposito incarico di coordinamento al giovane ricercatore di cui allo stesso art. 1, comma 3) entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) – Direzione Generale della Ricerca – Ufficio IV – Piazzale J.F. Kennedy, 20 – 00144 ROMA.
3. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio di cui al precedente comma 1.
4. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MUR per l'espletamento degli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto.
5. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal MUR stesso.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 febbraio 2008

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luciano Criscuoli)