Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2008 n. 69

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica


Visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, come modificata dall'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623;
Considerata l'opportunita' di modificare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi disciplinati dal citato decreto n. 623 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Viste le comunicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (note prot. n. GAB/100088/1521/1.5/07 del 3 agosto 2007 e prot. n. 569 del 23 gennaio 2008) cosi' come attestate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 4 settembre 2007, prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/6516 e prot. n. DAGL 21.2.2/07/1/629 dell'8 febbraio 2008;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Gli enti di ricerca in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca.
2. Il bando di cui al comma 1, contenente le modalita' di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva, e' emanato alla scadenza di ciascun triennio, dal Ministro dell'universita' e della ricerca.

Art. 2.
Soggetti ammissibili
1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza scopo di lucro, l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, gli enti pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonche' gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalita' e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.
Criteri di valutazione e ripartizione delle risorse
1. La valutazione e selezione delle domande e' effettuata da una commissione, composta da cinque esperti tecnico scientifici, nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. La commissione opera tenendo conto dei seguenti criteri:
a) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualita', sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunita' scientifica;
b) qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelle dell'Unione europea;
c) coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente;
d) consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte;
e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale.
2. La commissione, per lo svolgimento della sua attivita', puo' avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualita' e della rilevanza dei programmi.
3. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione formulando proposte al Ministro dell'universita' e della ricerca, che, valutate la proposte, provvede alla assegnazione dei contributi con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

Art. 4.
Controllo e monitoraggio
1. Il controllo delle attivita' svolte e delle spese sostenute dai soggetti che ricevono i contributi e' effettuato attraverso l'esame di relazioni tecnico-scientifiche e di rendicontazioni dettagliate secondo le forme e le modalita' indicate nel bando.
2. Il giudizio negativo delle attivita' o la mancata presentazione delle rendicontazioni nei tempi e nei modi indicati dal bando comportano la revoca dei finanziamenti e l'obbligo del recupero delle somme gia' erogate.
3. Le relazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 sono altresi' tenute in considerazione dalla commissione di cui all'articolo 3, nel caso di partecipazione degli stessi soggetti a successive selezioni per l'inserimento nell'elenco previsto all'articolo 1, comma 1.

Art. 5.
Modalita' di erogazione dei contributi
1. Il contributo finanziario e' erogato in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione e 50% a saldo, previa dimostrazione delle spese sostenute e della positiva verifica delle relazioni tecnico-scientifiche e delle rendicontazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
2. L'ammontare del contributo annuale nel periodo di efficacia dell'elenco e' determinato in rapporto allo stanziamento complessivo previsto nella legge finanziaria. Qualora lo stanziamento previsto risulti superiore del 20 per cento a quello dell'anno precedente, l'elenco cui all'articolo 1 puo' essere aggiornato, secondo le modalita' disciplinate nel medesimo articolo.

Art. 6.
Abrogazioni
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 ottobre 1996, n. 623.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Registrato alla Corte del Conti il 06/03/2008)
Roma, 8 febbraio 2008
IL MINISTRO: Mussi

Visto, il Guardasigilli: Scotti
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 259