Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 11 febbraio 2008

Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista e di esperto contabile relative all'anno 2008

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio decreto 31     agosto 1933,   n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938,  n.1652 e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTA la legge 17 febbraio 1992, n.206, relativa al tirocinio professionale per i dottori commercialisti;
VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1995, n. 327, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
VISTO il decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n.654, con il quale è stato approvato il regolamento recante modifiche alle norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista;
VISTA la legge 12 febbraio 1992, n.183, relativa alla modifica dei requisiti  per l'iscrizione all'albo e all'elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali;
VISTO il decreto ministeriale 8 marzo 1996, n.622, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale;
VISTA la legge 24 febbraio 2005, n.34 sulla “Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 sulla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell' adunanza del 14 novembre 2007;
 

O R D I N A:


ART. 1

Sono indette nei  mesi di giugno e novembre 2008 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.


ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza.


ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 maggio 2008 e alla seconda sessione non oltre il  31 ottobre 2008   presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 31 ottobre 2008  facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) 
   -per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista: diploma di laurea specialistica nella classe 64/S  (scienze dell'economia) o nella classe 84/S (scienze economiche e aziendali), ovvero diploma  di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati  in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127. Per coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, si applicano le disposizioni di cui  all'art.71, comma 4, del decreto legislativo 139/2005;

   -per l'abilitazione all'esercizio della professione di esperto contabile: diploma di laurea nella classe 17 (scienze dell'economia e della gestione aziendale)  o nella classe 28 (scienze economiche). Per coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere già validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, si applicano le disposizioni di cui all'art.71, comma 5, del decreto legislativo 139/2005.

b)  
ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

c)  
certificato di compimento del tirocinio.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo  dei documenti di cui alla lettera  a) nonché del certificato  attestante il compimento del tirocinio previsto dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998, n.403.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


ART. 4

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate  presso la  sede di Trento.


ART. 5

Gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 26 giugno 2008 e per la seconda sessione  il giorno 27 novembre 2007. Gli esami per l'accesso alla sezione B dell'albo hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 3 luglio 2008 e per la seconda sessione il giorno 4 dicembre 2008.
Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 11 febbraio 2008

IL MINISTRO