Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Ordinanza Ministeriale 11 febbraio 2008

Prima e seconda sessione degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni non disciplinate dal d.p.r. 5 giugno 2001, n.328, relative all'anno 2008.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con  regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938,  n.1652 e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;
VISTA la legge 18 gennaio 1994, n.59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare;
VISTO il decreto ministeriale 18 novembre1997, n.470, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso nell' adunanza del 14 novembre 2007;
 

O R D I N A:


ART. 1

Sono indette nei  mesi di giugno e novembre 2008 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di  odontoiatra,  farmacista,  veterinario, tecnologo alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai Rettori delle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.


ART. 2

I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.


ART. 3

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 30 maggio 2008 e alla seconda sessione non oltre il  31 ottobre 2008   presso la segreteria dell'università o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 31 ottobre 2008  facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea specialistica conseguita in base all'ordinamento introdotto in attuazione dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente in originale o in copia autentica o in copia notarile.
b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.

I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'università il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico è inserita  nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I candidati agli esami di Stato per medico veterinario devono produrre, entro i termini indicati al primo comma rispettivamente per la prima e per la seconda sessione, un certificato rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico  attestante il compimento del tirocinio effettuato presso le strutture autorizzate dalle competenti università.
Detta certificazione è inserita  nel fascicolo del candidato a cura dell'ufficio competente.
I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendono sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, hanno effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico. 
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami
devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo  dei documenti di cui alla lettera  a) nonché dei certificati  attestanti il compimento del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del decreto del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998, n.403.
I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati,  sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.


ART. 4

I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati, allegando  un certificato ovvero  una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea .


ART. 5

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate  presso le seguenti sedi:
Odontoiatra Milano
Farmacista Bologna     
Veterinario Bologna
Discipline Statistiche Roma
Tecnologo alimentare Udine


ART. 6

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione il giorno 26 giugno 2008 e per la seconda sessione  il giorno 27 novembre 2008. Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto di istruzione universitaria sede di esami.

Roma, 11 febbraio 2008

IL MINISTRO
F.to Mussi