VISTO il Decreto Ministeriale 22/11/2007, con il quale sono stati attribuiti alle Università i contratti di formazione specialistica dei medici, relativi all'anno accademico 2007/2008;
VISTA la legge n. 244, del 24/12/2007, art. 433, che prevede per il concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione mediche possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea, purché nel momento in cui iniziano le attività formative della scuola abbiano il possesso della laurea e dell'abilitazione professionale;
VISTO il D.M. n. 1, del 9 gennaio 2008, che modifica il comma 3, dell'art. 2, del D.M. n. 172, del 6/3/2006, relativo al "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina mediante la sostituzione della locuzione "non meno di trenta giorni" con "non meno di dieci giorni";
CONSIDERATO che nel suddetto decreto 22/11/2007, all'art. 7 è indicata come data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche per l'a.a. 2007/2008 la data del 10 marzo 2008;
RAVVISATA la necessità di raccordare il succitato decreto con quanto disposto dal D.M. 9/1/2008,
D E C R E T A:
L'art. 7 del D.M. 22/11/2007 di cui alle premesse è modificato nel senso che la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione mediche, per l'a.a. 2007/2008, già prevista per il 10 marzo 2008, è annullata e è sostituita dalla data 20/3/2008.
Il Presente decreto sarà inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.