Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 23 giugno 2008, protocollo n.203

Attuazione art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - Programmazione triennale delle Università 2007-2009 (D.M. 3 luglio 2007, n. 362) – Differimento dei termini


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per l'Università – Ufficio V
Protocollo: n.203
Roma, 23 giugno 2008

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Ai Direttori Amministrativi delle Università
LORO SEDI

Alla
CRUI
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma
(risposta nota n. 471/P/gl del 6 giugno 2008)

Alla Direzione per lo studente e il diritto allo studio
SEDE

All'Ufficio di Statistica
SEDE

Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

e p.c.  

Al CUN
SEDE

Al CNSU
SEDE

Al CNVSU
SEDE

Al CODAU
c/o Università degli studi di Ferrara

Oggetto: Attuazione art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - Programmazione triennale delle Università 2007-2009 (D.M. 3 luglio 2007, n. 362) – Differimento dei termini

In risposta alla richiesta formulata dalla CRUI, e facendo seguito alle ministeriali n. 37 del 8 febbraio c.a. e n. 181 del 26 maggio c.a., si fa presente che il termine per l'adozione da parte delle Università dei programmi triennali, fissato, ai sensi dell'art. 1-ter della legge in oggetto, al 30 giugno c.a. deve essere considerato di carattere ordinatorio.
Pertanto, fermo restando quanto indicato con la ministeriale dell'Ufficio III n. 907 del 13 giugno c.a. per la parte relativa al fabbisogno del personale (che, come precisato nella stessa ministeriale, "è indispensabile per potere concorrere alla distribuzione delle risorse di cui al D.I. 30 aprile 2008…"), considerata la novità e la rilevante complessità per ciascun Ateneo nel predisporre e approvare un programma triennale che abbia come riferimento l'insieme delle proprie attività, il termine per l'adozione dei predetti programmi viene differito al 30 ottobre c.a. 1.
Si invitano, inoltre, le Università a proseguire nelle operazioni, sulle quali le stesse risultano essere attualmente impegnate, relative alla verifica dei dati da utilizzare per il calcolo degli Indicatori. Si fa presente che tale verifica dovrà essere ad ogni modo conclusa entro il giorno 8 settembre c.a. 2 , al fine di consentire all'Ufficio di statistica di procedere ai necessari controlli sulla coerenza  e la congruità dei dati.
Fermo restando che, come in precedenza già comunicato, i predetti programmi  non devono essere trasmessi al Ministero, si fa presente che le Università dovranno altresì riportare, entro il 30 ottobre c.a., nella apposita sezione che sarà predisposta sul medesimo sito internet (https://ateneo.cineca.it/pro3) ove è attualmente disponibile il quadro informativo relativo agli Indicatori, le ponderazioni da attribuire ai risultati conseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 33, del D.M. 3 luglio 2007, n. 362 4

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia



1 Invece che il 30 giugno, come indicato, nella nota n. 37/2008.
2 Invece che il 25 giugno, come era stato indicato nella nota n. 181/2008.
3 Il quale, si ricorda, prevede che "al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, le stesse possono effettuare, …, specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area, fermo restando che la somma delle predette percentuali deve risultare pari a 100. In assenza delle predette opzioni, o qualora le stesse vengano effettuate in termini non coerenti con quanto sopra indicato, i risultati relativi alle predette aree vengono ponderati ciascuno nella misura del 20%. Gli Istituti universitari statali a ordinamento speciale (Scuole Superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri) possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività, fermo restando quanto sopra indicato.
4 Come è noto, alla predetta ministeriale n. 181/2008 è stata unita una nota tecnica contenente l'esplicitazione, in termini di formula algebrica, del criterio da utilizzare per la ripartizione delle risorse della programmazione, secondo quanto previsto dall'allegato del D.M. 18 ottobre 2007, n. 506. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che la predetta "formula" non dovrà essere utilizzata dalle Università ma dal Ministero. Il Ministero ha tuttavia ritenuto, per motivi di trasparenza dell'azione amministrativa, di portare a conoscenza di tutti gli Atenei quale sarà l'algoritmo di calcolo che lo stesso utilizzerà per la ripartizione delle predette risorse della programmazione, algoritmo che, tra l'altro, era stato già presentato dal CINECA agli Atenei intervenuti all'incontro del CODAU tenutosi a Roma il giorno 8 maggio c.a..