

Ai Rettori
Ai Direttori Amministrativi
LORO SEDI
e p.c.
Al Comitato nazionale per la
valutazione del sistema
universitario
SEDE
Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Come è noto, l'allegato B del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544 prevede, fra l'altro, che "ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, possono essere considerati anche docenti di ruolo di altro Ateneo sulla base di convenzioni finalizzate, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, ad attività didattiche svolte in collaborazione, e, in particolare, per il rilascio del doppio titolo o dei titoli congiunti, fermo restando che, in tali casi, ciascun docente non può essere conteggiato più di due volte ai fini indicati, una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo, con peso pari in ognuno a 0,5 1".
Tenuto conto dei problemi operativi incontrati dalle Università interessate per lo svolgimento nella Pre-Off.F delle operazioni relative alla verifica del possesso dei requisiti di docenza con riferimento ai predetti corsi di studio interateneo, si fa presente che, limitatamente a tali corsi, le Università potranno ripetere entro il 30 giugno c.a. le operazioni di verifica dei predetti requisiti utilizzando - nel rispetto, comunque, delle numerosità complessive della docenza necessaria indicate dal predetto allegato B - le seguenti modalità di conteggio dei docenti necessari:
- ciascun docente (nominativamente indicato) potrà essere conteggiato:
• due volte (una volta nel proprio e una seconda volta nell'altro Ateneo), con peso 0,5;
• oppure, una sola volta con peso 1. In tal caso, il docente verrà interamente sottratto, ai fini della verifica, dal computo della disponibilità della Ateneo/facoltà di afferenza;
- per quanto riguarda i corsi finalizzati al rilascio di titoli congiunti o di doppi titoli con Atenei stranieri - attesa l'impossibilità di implementare nella Pre-Off.F lo stesso tipo di verifica utilizzato per i corsi interateneo tra Università italiane - i docenti dei predetti Atenei stranieri (nominativamente indicati) potranno essere conteggiati una sola volta:
• con peso pari a 0,5;
• oppure, con peso pari a 1, sulla base della loro dichiarata disponibilità (da evidenziare nell'Off.F pubblica) ad essere considerati docenti di riferimento per tali corsi per un numero di anni almeno pari alla loro durata normale dei corsi stessi.