Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 1 luglio 2008

Definizione posti disponibili per ammissioni corso di laurea specialistica in Medicina Veterinaria

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n.244" e, in particolare, il comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTI i DD.MM. rispettivamente in data 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche/magistrali;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art.39, comma 5, così  come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data  16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2008-2009 riferito alle predette disposizioni;
VISTA la rilevazione del fabbisogno nazionale, relativo alla professione di medico veterinario per l'anno accademico 2008- 2009, effettuata dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali ai sensi dell'art.6 ter del D.L.gs. n.502/1992 e successive modifiche;
VISTA l'offerta potenziale formativa  deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento  ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264;
VISTE le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 25 febbraio 2008 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle Professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Medicina Veterinaria, della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e della Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani;
RITENUTO di condividere le proposte formulate dal citato Tavolo da cui deriva la opportunità di  correlare quanto più possibile l'offerta potenziale formativa degli Atenei al richiamato fabbisogno nazionale;
RITENUTO, conseguentemente, di definire l'offerta formativa proposta da alcune Università che ne hanno richiesto l'ampliamento rispetto al precedente anno accademico, in funzione di un rapporto, ritenuto congruo, tra il numero dei docenti ed il numero degli studenti iscrivibili al primo anno, ovvero di accogliere l'offerta formativa delle altre sedi qualora risulti inferiore ai posti definiti per l'anno accademico 2007-2008;
RITENUTO di dover determinare per l'anno accademico 2008-2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

D E C R E T A:


Art. 1

1. Limitatamente all'anno accademico 2008-2009, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria è determinato in  n. 1.270.
2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 1.201 posti ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce  parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 69 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data  16 maggio 2008 citate in premesse.

 

Art.2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti  non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 1 luglio 2008
f.to Il Ministro
Mariastella Gelmini