Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 8 luglio 2008

Decreto Ministeriale da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005 Criteri e modalità per il conferimento da parte degli Atenei di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti.

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, che prevede  che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina dei professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Visto il D.M. 21 maggio 1998, n. 242, con cui è stato adottato ai sensi della citata legge 127/1997 il regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni concernenti  i professori e i ricercatori  universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari e, in particolare, l'articolo 1, comma 10, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane il Consiglio Universitario Nazionale, sono stabiliti criteri e modalità in ordine al conferimento da parte delle università di incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata;
Udito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, espresso in data 23 novembre 2006;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso in data 14 dicembre 2006;

 

DECRETA:

 

Art.1.
Finalità degli incarichi di didattica

1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a:
a. soggetti italiani e stranieri ad esclusione del personale tecnico-amministrativo  delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
b. soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'articolo 28 del D.P.R. 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/95.

2. La qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti ovvero dell'attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al comma precedente è certificata dal competente dipartimento o da altre strutture scientifiche individuate dai regolamenti interni degli atenei, sulla base di criteri fissati nei regolamenti di cui all'art. 2 comma 1, tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del  curriculum complessivo del candidato, in modo da accertarne l'adeguata qualificazione nel settore scientifico–disciplinare oggetto dell'incarico e della tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.

 

Art.2
Criteri e modalità per la selezione

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli Atenei, previa deliberazione dei propri organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indicono con specifici bandi procedure di selezione disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, prevedendo altresì i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi.
2. I bandi  debbono indicare i criteri e le modalità in base alle quali deve essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati, e delle eventuali prove previste, con riferimento al settore scientifico-disciplinare inerente l'attività didattica da svolgere.
3. Nel caso di incarichi retribuiti, le disposizioni di indizione della selezione debbono attestare la copertura finanziaria.
4. L'attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle università

 

Art.3
Specifici contenuti degli incarichi

1. I regolamenti di Ateneo disciplinano:
a) i diritti ed i doveri dei soggetti incaricati, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento ed alla assistenza agli studenti, alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione  didattica e l'accertamento dell'apprendimento;
b) le modalità dell'eventuale partecipazione degli stessi agli organi accademici collegiali, dai quali è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente decreto.
c) le modalità dell'eventuale partecipazione dei soggetti incaricati ad attività di ricerca e ad attività assistenziali, da svolgersi nell'ambito dei rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale.

2. I regolamenti possono prevedere, indicandone i criteri e le modalità, il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure selettive di cui all'articolo 2, ad eminenti studiosi, italiani o stranieri, a fronte dei riconoscimenti scientifici e/o professionali dagli stessi ottenuti in ambito nazionale ed internazionale.

 

Art. 4
Modalità di conferimento e trattamento economico

1. Gli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 230/2005 possono avere durata annuale o pluriennale e possono essere rinnovati previa valutazione dell'attività svolta.
2. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo oneroso o gratuito e sono affidati mediante contratti di diritto privato a soggetti esterni al sistema universitario o mediante affidamento a soggetti interni al sistema stesso. Nel caso di personale di ruolo nelle università, gli incarichi di insegnamento sono attivati mediante affidamento con provvedimento dell'Ateneo, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 2 del presente decreto. Qualora si tratti di attività rientranti nei propri doveri istituzionali sono comunque a titolo gratuito.
3. Il trattamento economico degli incarichi  a titolo oneroso è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio, sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
4. In materia previdenziale ai contratti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Le Università provvedono direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
5. Gli incarichi di insegnamento possono altresì essere conferiti, senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad Enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2.

 

Art. 5 
Professori a contratto

1. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del regolamento adottato con D.M. 242/1998, e quelli per i quali sia già stato emanato un avviso di selezione ai sensi della medesima normativa.
2. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il D.M. 242/1998 resta applicabile limitatamente a quanto in esso disposto in ordine alla possibilità di stipulare contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative.
3. La disciplina del presente decreto si applica alle università statali. Le università non statali possono recepire le disposizioni di cui al presente decreto con deliberazioni adottate dai competenti organi accademici.


 

Roma, 8 luglio 2008
IL MINISTRO
F.to