

VISTA la Legge 14 novembre 2000, n.338 -disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari- e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;
VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n.388, art. 114, comma 18;
VISTO l'art.7, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n.212, convertito nella Legge 22 novembre 2002, n.268, con il quale viene modificato l'art.1, comma 5, della citata Legge 23 dicembre 2000, n.338;
VISTA l'art. 17 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione delle risorse;
VISTO il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003,n. 326, con il quale all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni;
VISTO il D.M. 22 maggio 2007, n.42 -registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2007 reg. 5 fg. 29- con il quale sono state disciplinate procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonché alla relativa copertura finanziaria;
VISTO il D.M. 9 maggio 2001,n.117 con il quale è stata istituita la Commissione di cui all'art.1,comma 5, della Legge n.338/2000;
VISTO il D.D. 22 novembre 2002, n. 209, di modifica e integrazione dell'art. 3, commi 1 e 5 del citato D.M. 117/2001;
VISTO il D.M.18 luglio 2005, n. 28, relativo alle designazioni dei componenti della Commissione in rappresentanza del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale è stato altresì previsto l'incremento nel numero dei componenti la Commissione, da 12 a 14 unità;
VISTO il D.M. 13 ottobre 2005, n.45, con il quale a completamento di quanto previsto dal citato D.M. 28/2005, sono stati nominati i sette componenti in rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
VISTO il D.M. 17 ottobre 2005, n.47, con il quale è stata formalizzata in un unico provvedimento la composizione della Commissione nonché è stato nominato quale Presidente, il prof. Romano Del Nord –ordinario di "Tecnologia dell''Architettura" presso il Dipartimento di Tecnologie e Design "Pierluigi Spadolini" dell'Università degli Studi di Firenze;
VISTO il D.M. 22 maggio 2007, n.43, -registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2007, reg. 5 fg. 30- con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citata Legge n.338/2000;
VISTO il D.M. 20 luglio 2007, n.71, con il quale è stato adottato il modello Informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari;
VISTO l'art. 7, comma 4, del citato D.M. 22 maggio 2007, n.42, che ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze universitarie sono stati destinati, sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2006 e per gli anni successivi fino al 2009 compreso, i seguenti importi:
esercizio 2006 € 32.000.070
esercizio 2007 € 31.972.070
esercizio 2008 € 31.332.070
per un totale di € 95.304.210, oltre ad una previsione di € 31.977.000 per l'anno 2009, nonché le risorse rese disponibili di cui all'art.9 del D.M. 10 dicembre 2004, n. 40 (Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari);
CONSIDERATO che i suindicati stanziamenti iscritti in bilancio a tutto l'esercizio Finanziario 2008 sono stati impegnati per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa;
CONSIDERATO che in osservanza dell'art. 17, della citata Legge 16 gennaio 2003, n.3, il M.I.U.R. ha proceduto alla stipula della convenzione tipo del 30 giugno 2005 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., convenzione che è condizione presupposta per l'attuazione del presente Piano;
CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse finanziarie sopra individuate e previste dal D.M. 22 maggio 2007,n. 42,con apposito atto aggiuntivo del 26 giugno 2008, in corso di perfezionamento, alla citata convenzione tipo del 30.6.2005;
CONSIDERATO che nella citata convenzione del 30 giugno 2005, il compenso dovuto alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ammonta all'1,25%, IVA compresa, confermato nell'atto aggiuntivo del 26 giugno 2008, sopracitato;
TENUTO PRESENTE che degli oneri ivi previsti, viene fin d'ora tenuto conto nella predisposizione del presente Piano, nella misura convenuta con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
TENUTO CONTO, altresì, che in applicazione del citato art.7, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n.212, convertito in Legge 22 novembre 2002, n.268, la spesa per il funzionamento della Commissione è determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei fondi di cui all'art.1, della Legge 14 novembre 2000, n. 338;
TENUTO CONTO dell'art.3 del D.M. 22 maggio 2007,n.42 con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento nonché dell'art. 7 con il quale le risorse disponibili per il cofinanziamento sono state destinate alle tipologie come individuate dal citato art. 3;
TENUTO CONTO che in relazione a quanto previsto dal citato art. 7, comma 7, del D.M. 22 maggio 2007, n.42, le risorse accantonate sul capitolo di Bilancio 7273 del Ministero relativamente all'anno 2006 pari ad € 32.000.070, sono destinate al cofinanziamento degli interventi classificati nelle categorie A1, A2, A3 mentre quelle eventualmente residuali rispetto alle esigenze per il cofinanziamento di tali interventi sono destinate agli interventi di cui alle categorie B, C e D nell'ambito dell'approvazione del II°Piano;
Disponibilità per interventi A1,A2,A3 - art. 7, comma 7, D.M. n.42/2007
Esercizio 2006 ............................................................... € 32.000.070,00
A detrarre accantonamento spese
funzionamento Commissione ex art.4
decreto ministeriale 117/2001 come
modificato dal decreto ministeriale 22
novembre 2002, n. 209, in attuazione
art. 7, comma 2, decreto-legge 25
settembre 2002, n, 212, convertito
con legge 22 novembre 2002, n. 268
(1% stanziamento) ................................................... € 320.000,00
Disponibilità al netto 1% ............................................. € 31.680.070,00
A detrarre accantonamento commissione
spettante alla Cassa DD.PP. ex art. 17,
legge 16 gennaio 2003, n. 3
(1,25% IVA compresa -
di euro 31.288.958,02) ........................................... € 391.111,98
Disponibilità per interventi A1, A2, A3 ......................... € 31.288.958,02
VISTO il comma 8, dell'art. 7, del D.M. n.42/2007, che prevede l'adozione di un I° Piano triennale che individua gli interventi A1, A2 e A3, ammessi al cofinanziamento e un successivo II° Piano triennale che individua gli interventi B, C e D ammessi al cofinanziamento, stabilendo inoltre che gli interventi dei due Piani triennali rientrano nei limiti delle risorse disponibili e con la graduatoria di quelli ammessi con riserva;
VISTA la graduatoria definitiva degli interventi della tipologia A1, A2, A3 di cui al D.M. 22 maggio 2007, n. 42, formulata dalla Commissione "alloggi e residenze universitarie", acquisita al prot. n. 174, del 13 maggio 2008;
VISTA la proposta del I° Piano triennale (All. A), che costituisce parte integrante del presente decreto, disposta sulla scorta della sopra citata graduatoria definitiva degli interventi di cofinanziamento della sola tipologia A, dalla Commissione di cui art.1, comma 5, della Legge n.338/2000, formulata nella "1° fase" dove è prevista la ripartizione su base regionale delle quote pari al 30% delle risorse e nella " 2° fase", dove vengono attribuite le restanti risorse come previsto dal D.M. n. 42/2007, all'art. 7, commi 5, 6;
VISTO che con la suddetta proposta definitiva di Piano la Commissione ha, anche, individuato i progetti non ammissibili al cofinanziamento;
D E C R E T A
Art. 1
Progetti ammessi al cofinanziamento del I° Piano triennale (tipologia A1, A2, A3)
Sulla scorta della proposta del I° Piano triennale formulata dalla Commissione paritetica, in premessa richiamata, sono ammessi al cofinanziamento i progetti sotto indicati, in applicazione della Legge n. 338/2000, riportati con l'importo a fianco di ciascuno assegnato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
1) progetti contrassegnati dal n. 1 al n. 13 nella proposta di Piano relativa alle tipologie di interventi A1, A2, A3, (Allegato A), sono ammessi a cofinanziamento nell'ambito della quota regionale (Fase 1);
2) progetti contrassegnati dal n. 14 al n. 30 nella proposta di Piano relativa alle tipologie A1, A2, A3, (Allegato A), sono ammessi a cofinanziamento con le restanti disponibilità sulla base della graduatoria di cui all'art. 6, comma 2, del D.M. 22 maggio 2007, n. 42, (Fase 2).
Art. 2
Progetti non ammessi
Non sono ammessi al cofinanziamento previsto dalla Legge 14 novembre 2000, n. 338, i progetti di cui all'Allegato A (Fase 4), che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3
Risorse finanziarie
Le risorse destinate al cofinanziamento degli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari - tipologia A1, A2, A3 - a valere sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero relativo all'esercizio 2006 per € 32.000.070, che al netto dell'accantonamento relativo alle spese per il funzionamento della Commissione ed alla misura della commissione spettante alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. residuano ad € 31.288.958,02.
Il presente I° Piano triennale comporta un impegno di spesa pari ad € 22.648.908,00, l'importo residuo complessivo pari a € 8.640.050,02 (rispetto alla disponibilità economica di € 31.288.958,02), sarà utilizzato nelle modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti per il II° Piano triennale – tipologie B, C e D, di cui al successivo art. 7 del presente decreto.
Art. 4
Documentazione
Entro duecentoquaranta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, per gli interventi inseriti nel presente Piano, i soggetti proponenti devono inviare, pena l'esclusione, unicamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – P.le Kennedy,20 – 00144 Roma, la documentazione integrativa di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 22 maggio 2007, n. 42.
La documentazione di cui sopra dovrà essere spedita per raccomandata ed ai fini della scadenza del termine si considera valida la data dell'ufficio postale accettante.
Art. 5
Revoca del cofinanziamento
All'eventuale revoca del cofinanziamento assegnato si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze per gli interventi di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D.M. 22 maggio 2007, n.42, :
- in caso di mancato inizio dei lavori entro il duecento quarantesimo giorno successivo alla data di emanazione del decreto di assegnazione del cofinanziamento. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n.42/2007, limitatamente agli interventi di cui alla lettera A ed in ragione di particolari circostanze, da motivare in sede di stipulazione della convenzione tra il Ministero ed il beneficiario, di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo D.M. n. 42/2007, il termine di inizio lavori, utile per non incorrere nella sanzione della revoca del cofinanziamento, potrà essere differito entro e non oltre il 30 settembre successivo al termine prima definito;
- in caso di mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 3, lettera e) del D.M. 22 maggio 2007, n.42, inviato in allegato alla richiesta di
cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui sia fornita adeguata documentazione della non imputabilità al beneficiario dell'inadempimento;
- qualora non venga rispettato quanto previsto nella convenzione di cui ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 22 maggio 2007, n.42, con il soggetto destinatario del cofinanziamento, che stabilisce gli obblighi dello stesso.
La violazione delle condizioni di cui all'art. 3, comma 11, del D.M. n. 42/2007, darà luogo a sanzioni stabilite nella convenzione , oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. In caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andrà completamente restituita al Ministero dell'Università e della Ricerca.
Art. 6
Modalità di revoca del cofinanziamento
La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:
a) gli uffici competenti del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti cui sia affidato il supporto operativo, procedono alla verifica dei tempi e degli adempimenti previsti per l'attuazione dei procedimenti;
b) nel caso in cui gli uffici competenti del Ministero ravvisino la presenza di una delle condizioni di revoca previste, procedono a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti necessari, che devono essere presentati inderogabilmente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta;
c) la Commissione di cui all'art. 1, comma 5, della Legge n. 338/2000 e successive modifiche ed integrazioni, esaminata la documentazione trasmessa dagli uffici ministeriali e le eventuali controdeduzioni del soggetto beneficiario del cofinanziamento, formula parere e proposte ai fini della revoca;
d) il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere e le proposte della Commissione, procede con proprio decreto alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità ed i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate.
Art.7
Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti
Le risorse non utilizzate per il presente I°Piano unitamente a quelle rese disponibili per effetto delle revoche e delle economie conseguenti alla rideterminazione dei cofinanziamenti concessi a seguito di ribassi derivanti dalle aggiudicazioni in sede di gara –art. 8, comma 3, del D.M. 22 maggio 2007, n.42- o determinatasi a qualsiasi altro titolo sono destinate agli interventi di cui all'art.3, comma 1, alle tipologie B, C, D per la definizione del II° Piano triennale.
Art. 8
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 2007, reg. 5, fg. 29, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana Serie generale n. 159 dell'11 luglio 2007.
Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.