Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 15 ottobre 2008
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2008 n. 253

Abilitazione all' "Istituto per lo psicodramma a orientamento dinamico" ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' - Uff. VI - IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16  maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 17 novembre 2006 di diniego dell'abilitazione all'Istituto "IPA – Istituto di psicodramma analitico – Plays" di Roma;
VISTA la reiterazione dell'istanza con la quale l' "Istituto per lo psicodramma a orientamento dinamico" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma – via della Lungara, 3 e via di S. Dorotea, 23 p. 1-2 - , per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso  pari a  15 unità e, per l'intero corso, a  60 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del regolamento nella seduta del 22 febbraio 2008;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato,  espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 1° ottobre 2008 trasmessa con nota prot. 397 del 1° ottobre 2008;

 

D E C R E T A :

 

Art. 1

1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con  decreto  11   dicembre   1998, n.  509, l' "Istituto per lo psicodramma a orientamento dinamico" è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma – via della Lungara, 3 e via di S. Dorotea, 23 p. 1-2 -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a  60 unità;   

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 15 ottobre 2008
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonello MASIA