VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5, così come convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, " Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991" e, in particolare l'art.5, commi 9 e 11;
VISTO il decreto ministeriale 29 gennaio 2008 con il quale, ai sensi della richiamata normativa, sono stati aggiornati per l'anno accademico 2008/2009 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente ed i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente;
CONSIDERATO che non è stata ancora definita la normativa di riferimento in coerenza con la modifica recata dal Titolo V della parte seconda della Costituzione;
RITENUTO pertanto di aggiornare i limiti massimi dei suddetti Indicatori in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita di cui all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 2009;
VISTA la nota trasmessa dall'ISTAT in data 28 gennaio 2009;
DECRETA:
Art. 1
1. Per l'anno accademico 2009/2010 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l'anno accademico 2008/2009 tra i 13.919,31 ed i 18.559,08 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell'Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del +3,2 per cento, e pertanto sono stabiliti tra i 14.364,73 ed i 19.152,97 euro.
2. Per l'anno accademico 2009/2010 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l'anno accademico 2008/2009 tra i 24.358,80 ed i 31.318,45 euro, sono aggiornati con riferimento alla variazione dell'Indice generale ISTAT, di cui al comma 1, tra i 25.138,28 ed i 32.320,64.