VISTA la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n. 127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n.38, recante il riordino della disciplina delle scuole superiori per interpreti e traduttori;
VISTO il regolamento adottato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 che ha sostituito il predetto D.M. 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il D.M. 4 agosto 2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in "Scienze della mediazione linguistica";
VISTO il D.M. in data 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTA l'istanza presentata dall'Academy School s.r.l. con sede in Afragola (Na), via S.Maria, 3, per i fini di cui all'art. 4 del D.M. n. 38 del 2002;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della Scuola , espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16.1.2009;
D E C R E T A :
L'Academy School s.r.l. con sede in Afragola (Na) è autorizzata ad istituire una Scuola Superiore per Mediatori Linguistici con sede in Afragola (Na), Via S.Maria, 3.
1. La Scuola è abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto 2000.
2. Il numero massimo degli allievi ammissibili per ciascun anno è pari a 50 unità e, complessivamente per l'intero ciclo, a 150 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.