DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' Uff. VI - IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 24 marzo 2006, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del
predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento
sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla
Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che
prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento,
idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al
richiamato comma 5;
VISTA l'istanza con la quale l'Istituto " INP -
Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi" ha chiesto l'abilitazione ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia in Milano - Viale Papiniano, 42 - per un numero
massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a
20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;
CONSIDERATO che la competente Commissione
tecnico-consultiva nella riunione del 19 dicembre 2008, ha espresso
parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente,
rilevando in particolare che la presentazione del quadro di
riferimento teorico è estremamente prolissa e diffusa su temi che
non hanno specifica attinenza con lo scopo assegnato a questa parte
della richiesta di riconoscimento (che non è certo quello di una
disamina filosofica) e che la strutturazione del percorso
didattico-formativo non è chiaramente connessa con le premesse
teorico-metodologiche, verosimilmente anche a causa di ciò che è
stato rilevato nel paragrafo precedente. Inoltre il corpo docenti è
esiguo e scarsamente rappresentativo di capacità e competenze
professionali adeguate. Infine il garante scientifico appartiene ad
un settore scientifico-disciplinare non congruo a termini di
regolamento;
RITENUTO che per i motivi sopraindicati l'
istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere
accolta;
D E C R E T A :
Art. 1
L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto "INP - Istituto Neofreudiano di Psicoanalisi" con sede in Milano - Viale Papiniano, 42 -, per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dr. Antonello MASIA