

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare, l'art.1, comma 5;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a) ;
VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509";
VISTI i DD.MM. in data 4 agosto, 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state determinate, rispettivamente, le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche/magistrali;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art.39, comma 5, così come sostituito dall'art.26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione";
VISTE le disposizioni ministeriali in data 16 maggio 2008 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2008-2011;
VISTO il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2009-2010 riferito alle predette disposizioni;
VISTO il parere reso dal Comitato di valutazione del sistema universitario in merito all'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n.264;
RITENUTO di determinare per l'anno accademico 2009/2010 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;
D E C R E T A:
Art. 1
Art.2
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.