Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 6 maggio 2009, protocollo n.95

Computo - ai soli fini del conteggio dei requisiti necessari di docenza ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - degli ex docenti ISEF di cui all’art. 5 del d.leg.vo n. 178/1998


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ UNIVERSITÀ, L’AFAM E PER LA RICERCA Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio V
Protocollo: n.95
Roma, 6 maggio 2009

Ai Rettori
Ai Direttori Amministrativi
LORO SEDI

e p.c. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario
SEDE

Alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
p.zza Rondanini, 48
00186 Roma
Al Consiglio universitario nazionale
SEDE

Al CINECA
via Magnanelli 6/3
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: Computo - ai soli fini del conteggio dei requisiti necessari di docenza ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - degli ex docenti ISEF di cui all’art. 5 del d.leg.vo n. 178/1998

Come è noto:
• l’art. 5 del d.leg. vo  8 maggio 1998 n. 178 “trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienza motorie, a norma dell’art. 17, comma 115 della legge 15 maggio 1997, n. 127” prevede che “il personale docente non universitario…presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge n. 127/1997, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di…incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea…”;
• il D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, adottato, in attuazione dell’art. 9, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nel disciplinare i requisiti relativi all’entità e alle caratteristiche delle dotazioni di docenza necessari per la durata normale dei corsi di studio, si riferisce esclusivamente alla docenza di ruolo.

Con nota n. 16452 del 6 aprile c.a., l’Università di Perugia, nel far  presente, in relazione ai corsi dell’ISEF di Perugia, che, in attuazione dell’art. 5 del predetto d.leg.vo n. 178/1998,  l’Università:
• ha istituito e attivato i corsi di studio afferenti alle classi delle Scienze motorie;
• è tenuta a far fronte alle attività didattiche dei predetti corsi di studio ricorrendo anche ai docenti dell’ex ISEF, che sono in numero complessivamente pari a 11.
ha chiesto al Ministero se i predetti docenti dell’ex ISEF di Perugia, impiegati dall’Università nelle attività didattiche dei corsi di studio afferenti alle classi delle Scienze motorie, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.leg. vo n. 178/1998, possano essere conteggiati ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza di cui al D.M. n. 544/2007.

In relazione a quanto sopra, considerato che le Università sono tenute a utilizzare i predetti docenti degli ex ISEF nelle attività didattiche dei corsi di studio afferenti alle classi delle scienze motorie in attuazione di una espressa disposizione di legge (e cioè art. 5 del d.legs. n. 178/1998), si fa presente che tali docenti potranno essere conteggiati ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per i predetti corsi di studio, previa indicazione nominativa degli stessi nella sezione Pre-Off.F. della Banca dati dell’offerta formativa, nonché del settore scientifico disciplinare d’impiego (M-EDF/01 o M-EDF/02).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia