Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
Ai Direttori
Accademie di Belle Arti
Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute
LORO SEDI
Il Regolamento concernente la definizione dei criteri e dei livelli di qualità relativi all'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento e dei requisiti organizzativi dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, approvato con decreto 26 maggio 2009, n.87 del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pone la necessità di dover riesaminare ed adeguare il percorso formativo di durata triennale sul "restauro" già previsto dall'ordinamento didattico delle Accademie di Belle Arti.
Come è noto, attualmente l'insegnamento del restauro è
disciplinato dal Regolamento emanato con il D.P.R.
212/2005, il quale prevede percorsi
formativi triennali e biennali al termine dei quali si
conseguono i diplomi accademici di primo e di secondo livello.
L'ordinamento didattico dei corsi in parola non è coincidente
con i principi e le caratteristiche dei nuovo percorso a
ciclo unico di durata quinquennale abilitante alla professione di
"restauratore di beni culturali, previsto dal
decreto sopra citato. E' necessario, pertanto,
riesaminare le finalità del percorso formativo di primo
livello sul "restauro" previsto dall'ordinamento
didattico dei corsi di studio delle Accademie di Belle Arti ,
definito con D.M. n.123/2009.
Alla luce della nuova normativa, i diplomati delle Accademie
di Belle Arti nella stessa disciplina, non potranno, come
precedentemente previsto, acquisire la qualifica di
"Collaboratore-restauratore di Beni Culturali". Infatti il
nuovo contesto normativo prevede, in riferimento alla
predetta qualifica, la ridefinizione dei contenuti
didattico-professionali. Conseguentemente, il citato D.M.
n.123/2009, di definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di
studio di primo livello delle Accademie di Belle Arti, sarà
rettificato relativamente agli obiettivi formativi ed alle
prospettive occupazionali relative al diploma della scuola di
restauro.
Posto quanto sopra appare opportuno che sia data idonea ed
esaustiva informazione che il corso triennale in questione
non assicura, allo stato, alcuna prospettiva professionale
specifica espressamente disciplinata. Inoltre, non si può
assicurare che i crediti acquisiti con la frequenza del corso in
questione possano essere ritenuti utili in funzione del nuovo
corso quinquennale a ciclo unico per l'accesso alla qualifica
di restauratore di beni culturali, previsto dalla nuova
disciplina.
Al riguardo, si rende noto che l'ordinamento del predetto
corso quinquennale è stato già delineato
ed approvato da parte del CNAM ed è attualmente
in corso di definizione il decreto che deve essere emanato di
concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giorgio Bruno Civello