Dipartimento per l'Universita,
I'AFAM e per la Ricerca
Dlrezione Generale per it Coordinamento e Sviluppo della
Ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge del 14 luglio 2008 n. 121 di
conversione, con modifiche del D.L. del 16 maggio 2008 n. 85,
recante "Disposizioni urgenti per I'adeguamento delle strutture di
governo in applicazione dell 'art. 1, commi 376 e 377, della Legge
del 24 dicembre 2007 n. 244" con la quale,tra l'altro, e state
previsto che le funzioni del Ministero dell'Universita e della
Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, sono trasferite al Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita e della Ricerca (MIUR);
VISTO il decreto legislativo del 27 luglio 1999,
n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita dei
ricercatori" e s.m.i.;
VISTO il decreto ministeriale n. 593 del 8 agosto
2000, recante: "Modalita procedurali per la concessione delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297" e s.m.i.;
VISTI, in particolare, l'articolo 7, comma 1, del
predetto decreto legislativo, nonche l'articolo 4, comma 5, del
predetto decreto ministeriale, che prevedono che il MIUR, per la
valutazione degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti e dei
programmi presentati nell'ambito delle procedure valutative e
negoziali, possa avvalersi di esperti iscritti in apposito
elenco/albo, previo accertamento dei requisiti di onorabilita,
qualificazione scientifica e esperienza professionale nella ricerca
industriale;
VISTO il decreto n. 1521/Ric. del 20 dicembre
2001 con il quale il Capo del Dipartimento per la Programmazione,
il Coordinamento e gli Affari Economici del MIUR ha indetto una
selezione pubblica finalizzata alIa formazione del richiamato
elenco degli esperti;
VISTI i decreti n.l176/Ric. del 2 agosto 2002, n.
603/Ric. del 24 marzo 2003, n. 891/Ric. del 7 maggio 2003, n.
1543/Ric. del 8 settembre 2003, con il quali il Capo del
Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari
Economici del MIUR, all' esito della richiamata selezione pubblica,
ha provveduto alIa formale costituzione e aggiomamento dell'albo
degli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo n. 297/1999, consultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio
alIa voce Albo degli Esperti;
COSIDERATO che con decreto ministeriale n.
625/Ric. del 22 ottobre 2009 sono stati nominati i componenti del
Comitato di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n.
297/1999;
RITENUTA l'opportunita di procedere alIa
revisione e all'aggiomamento di un nuovo elenco degli esperti
secondo criteri e procedure idonei ad assicurare la massima
funzionalita delle stesso;
RlTENUTO per quanto sopra premesso di procedere
ad una selezione pubblica con termini aperti;
DECRETA
Articolo 1
(Finalità)
1. Ai fini della revisione e dell'aggiomamento costante
dell'elenco degli esperti di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e al decreto
ministeriale n. 593 del 8 agosto 2000, e indetta una selezione
pubblica intemazionale secondo i criteri e le procedure di seguito
specificati.
Articolo 2
(Requisiti di ammisstbilita)
1. Possono partecipare alIa selezione i soggetti in possesso di
Diploma di Laurea (DL), conseguito secondo la normativa in vigore
anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica
(LS) 0 Laurea Magistrale (LM) di cui al D.M. 270/2004, 0 che
abbiano conseguito presso una Universita straniera una laurea
dichiarata "equivalente" dalle competenti Universita italiane e
secondo la vigente normativa in materia (art. 38, comma 3, del
D.Lgs. n.165/2001), e appartenenti ad una delle seguenti
categorie:
a) Dipendenti pubblici con qualifica di:
- professori 0 ricercatori di ruolo universitari;
- dirigenti di ricerca/tecnologi 0 primi ricercatori/tecnologi 0
ricercatori/tecnologi degli enti pubblici di ricerca di cui al DPCM
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni,
nonche dell'ENEA edell'ASI.
b) Dirigenti di ruoli tecnici delle Amministrazioni pubbliche che
abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio.
c) Professionisti, esperti e dipendenti in possesso di documentata
esperienza tecnico-scientifica, almeno quindicennale, in imprese
e/o centri di ricerca pubblici 0 privati.
Articolo 3
(Criteri per l'inserimento nell'Albo)
1. L'inserimento degli esperti nell'elenco eeffettuato sulla base
di un apposito accertamento atto a verificare:
- la competenza tecnico-scientifica sia relativa a una 0 pili Aree
scientifico-disciplinari di cui all' Allegato A del decreto
ministeriale 4 ottobre 2000 reperibile al seguente indirizzo:
http://www.miur.it/0006Menu_c/0012Docume/0015Atti_M/0220Settor_cf2.htm.
sia con riferimento ai comparti produttivi (di cui alla
c1assificazione ATECO 2007) nell' ambito dei quali il richiedente
esplica la predetta competenza;
- l'esperienza di gestione e di valutazione, nel settore della
ricerca industriale, di programmi e/o organismi di elevata
complessita.
Articolo 4
(Modalita di presentazione e contenuto delle domande)
1. Le domande possono essere presentate in ogni momento, a
decorrere dal 19 aprile 2010, tramite i servizi dello sportello
telematico SIRIO (http://roma.cilea.it/Sirio), dove epossibile
registrare la propria utenza e consultare le guide sull'utilizzo
dei servizi offerti dallo sportello telematico.
2. predetto servizio on-line consentira la stampa delle domande
che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, entro i
successivi 7 giomi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,
al Ministero dell'Istruzione, dell'Universita e della Ricerca
(MIUR) - Dipartimento per l'Universita, l' Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione
Generale per 10 Sviluppo e il Coordinamento della Ricerca - Ufficio
VI - Piazzale 1. F .Kennedy, 20 - 00144 Roma. La relativa busta
dovra recare la dicitura: "Candidatura per Albo Esperti".
3. In caso di difformita fara fede esclusivamente la copia
inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente
comma 1.
4. Tutto il materiale trasmesso verra utilizzato dal MIUR
esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi
all'accertamento di cui all'art.3.
5. Le domande, compilate on-line secondo le modalita
precedentemente indicate, dovranno fornire ogni elemento
informativo idoneo all'accertamento dei requisiti di cui ai
predetti articoli 2 e 3, tra cui:
- aree scientifico-disciplinari e comparti produttivi;
- istruzione e formazione;
- attivita scientifica (pubblicazioni, brevetti, premi, attivita
congressuali);
- esperienze professionali nel settore della ricerca;
- esperienze di gestione e/o di valutazione di progetti di
ricerca.
6. Fanno parte della domanda, a pena di esclusione,
l'autocertificazione di non aver riportato condanne penali 0 di
essere sottoposti a procedimenti penali e/o provvedimenti
disciplinari e la sottoscrizione della consapevolezza delle
responsabilita penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 per
le ipotesi di falsita in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.
7. I candidati dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta
del MIUR, tutti i chiarimenti, le informazioni e la documentazione
ritenuti necessari dal Ministero.
Articolo 5
(Inserimento, aggiornamento e pubblicazione
dell'Albo)
1. Al termine dell'accertamento, si procedera all'inserimento dei
candidati idonei nell' Albo degli esperti, inviando apposita
comunicazione, corredata della relativa motivazione in caso di
diniego.
2. L'inserimento degli idonei nell'Albo e effettuato con uno 0
pili decreti su proposta di una apposita Commissione nominata dal
Direttore Generale per il Coordinamento 10 Sviluppo della Ricerca.
La Commissione opera senza nuovi e maggiori oneri a carico del
Ministero e si riunisce all' occorrenza, previa verifica della
regolarita formale delle domande di cui all' art. 4 svelte,
dall'ufficio competente che provvede anche alle funzioni di
segreteria.
3. L'albo degli esperti e strutturato in sezioni in funzione delle
diverse categorie e tipologie professionali, ed ecorredato di
apposite schede anagrafiche ad uso interno d'ufficio
riassuntive dei dati forniti da ciascun esperto per la
descrizione del relativo profilo.
4. L'albo econsultabile all'indirizzo http://roma.cilea.it/sirio
alla voce "Albo degli Esperti".
5. Con cadenza annuale dalla data di iscrizione, gli esperti
dovranno comunicare al Ministero, pena decadenza dall'albo, la
conferrna dei propri dati ovvero Ie eventuali variazioni
intervenute, provvedendo ad aggiornare direttarnente le
inforrnazioni contenute nel predetto elenco. Variazioni di natura
anagrafica possono essere aggiornate in ogni momento.
6. Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto
facciano gia parte dell'elenco degli esperti di cui alle premesse
del presente decreto, sono inseriti nell' Albo, previa
presentazione della domanda di cui all'articolo 4 e previo
accertamento dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 6
(Compiti e responsabilita degli esperti)
1. Gli esperti sono responsabili della diligente, regolare e
puntuale esecuzione della prestazione richiesta e sono tenuti ai
previsti obblighi di riservatezza. Essi sono, altresi, responsabili
delle conseguenze ascrivibili ad eventuali carenze e/o negligenze
comportamentali.
2. La valutazione tecnico-scientifica degli interventi di sostegno
alla ricerca industriale non puo essere conferita ad esperti che
rivestano 0 abbiano rivestito negli ultimi due anni incarichi
comunque denominati presso i soggetti di cui all' art. 2 del
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297. A tal fine gli esperti
inseriti nell'albo sono tenuti a dichiarare, all'atto
dell'incarico, la non sussistenza di situazioni di incompatibilita
e/o conflitti di interesse diretto e indiretto.
3. Agli esperti si applica, in quanta compatibile, il Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche arnministrazioni di
cui al DPCM 28 novembre 2000.
4. Ai fini dell'accettazione dell'incarico gli esperti, qualora
svolgano lavoro subordinato, dovranno trasmettere la relativa
autorizzazione del proprio datore di lavoro, in base a quanta
disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
Articolo 7
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Sino alla forrnazione del nuovo elenco degli esperti da
costituire sulla base delle domande pervenute a decorrere dal 19
aprile 2010 il MIUR potra avvalersi degli esperti di cui al vigente
Albo, ovvero di singole sue sezioni specializzate in funzione delle
diverse categorie e tipologie professionali, nonche di colora che
hanno presentato la domanda di cui all'art. 4, previa specifica
verifica circa il possesso dei requisiti richiesti.
2- Con successivo provvedimento sara deterrninata la misura dei
compensi da attribuire agli esperti all' atto dell' assegnazione
dei relativi incarichi.
Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ltaliana e sul sito internet del Ministero: http://www.istruzione.it/web/ricerca
Il Direttore
Antonio Agostini