

VISTA la legge 14
luglio 2008, n. 121 "Conversione in legge del decreto legge 16
maggio 2008, n.85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento
delle strutture di Governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e
377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e, in particolare,
l'art.1, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 2009, n.17 "Regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca";
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma
degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare,
l'articolo 6;
VISTO il decreto 21 luglio 1997, n.245
"Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione
universitaria e di connesse attività di orientamento", così come
modificato dal decreto 8 giugno 1999, n.235 e, in particolare
l'articolo 3 ;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264 "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari" e, in particolare,
l'articolo 3, comma 1, lettera d);
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n.509";
VISTA la legge 19 ottobre 1999, n.370
"Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e
tecnologica" e, in particolare l'articolo 6, comma 6;
VISTI i DD.MM. 16 marzo 2007 con i quali sono
state ridefinite, ai sensi del citato D.M. n.270/2004, le classi
dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
VISTO il D.M. 2 aprile 2001 con il quale sono
state determinate le classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie;
VISTO il D.M. 12 aprile 2001 con il quale sono state
determinate le classi delle lauree universitarie nelle scienze
della difesa e della sicurezza;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508 "Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti
musicali pareggiati";
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132
"Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212
"Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2
della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
14 gennaio 2008, n.21 "Norme per la definizione dei percorsi di
orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le
università e le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità
dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai
corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art.
1 della legge 2 agosto 1999, n.264, a norma dell'art.2, comma 1,
lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1";
VISTO il D.M. 10 gennaio 2002, n.38 "Regolamento recante
riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre
1986, n.697, adottato in attuazione dell'art.17, comma 96, lettera
a), della legge 15 maggio 1997, n.127";
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104"
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate" e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di dati personali" ed in particolare
l'articolo 154, commi 4 e 5;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n.212
convertito con la legge 22 novembre 2002, n.268, recante "Misure
urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e
tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale" ed, in
particolare l'articolo 7;
VISTA la banca dati dell'offerta formativa degli Atenei
quale risulta dalla implementazione dei dati forniti dalle stesse
sedi universitarie, realizzata ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA l'offerta formativa delle Accademie di
Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica,
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei
Conservatori di Musica, dell'Accademia Nazionale di Danza, degli
Istituti musicali pareggiati;
VISTO l'elenco delle Scuole superiori per
mediatori linguistici abilitate, ai sensi del regolamento adottato
con il richiamato D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, a rilasciare titoli
equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti
presso le Università;
RITENUTO opportuno che si sviluppino, da
parte delle istituzioni formative, attività di orientamento a
favore degli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola
secondaria superiore per rendere matura e consapevole la
scelta futura dei loro studi in relazione ad un proprio
progetto personale;
RITENUTO necessario realizzare o potenziare iniziative
sinergiche tra le varie istituzioni, finalizzate a
favorire la continuità del percorso formativo;
RITENUTA la necessità di garantire, attraverso lo
strumento delle preiscrizioni, una adeguata informazione sui corsi
di studio presenti nelle varie sedi delle Istituzioni di istruzione
superiore, nonché sui servizi offerti e di far conoscere i
settori del lavoro anche emergenti ed il loro collegamento con le
tipologie dei corsi di studio prescelti;
RITENUTA l'opportunità di acquisire indicazioni
in ordine alle scelte effettuate dagli studenti in modo da
sviluppare le opportune iniziative e attività di orientamento
nel necessario raccordo tra la Scuola e le Istituzioni
interessate;
RITENUTO opportuno acquisire, peraltro,
indicazioni in ordine alle scelte degli studenti verso i percorsi
formativi universitari delle Accademie Militari;
VISTO il parere della Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane del 22 gennaio
2010;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari, espresso nell'adunanza del 5 febbraio
2010;
VISTO il parere del Garante per la protezione dei
dati personali , espresso in data 4 marzo 2010;
VISTO il parere del Consiglio Nazionale dell'Alta
Formazione Artistica e Musicale, espresso nell'adunanza del 9
febbraio 2010;
RITENUTO necessario definire le modalità di
effettuazione delle preiscrizioni per l'anno accademico
2010/2011;
DECRETA:
Art. 1
1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria
superiore, interessati all'accesso ai corsi di laurea
universitari, alle scuole superiori per mediatori
linguistici, ai corsi delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed ai
percorsi formativi universitari delle accademie militari e navali,
possono preiscriversi, dal 26 aprile 2010 al 26 maggio 2010,
utilizzando l'apposito modulo ad
accesso libero presente sul sito web del MIUR
all'indirizzo: http://universo.miur.it.
2.Il modulo può essere compilato presso la propria scuola,
eventualmente avvalendosi dell'aiuto dei professori, ovvero presso
le Istituzioni di Istruzione superiore o attraverso qualunque altra
postazione collegata con la rete Internet.
3.Gli studenti possono indicare, in ordine di priorità, fino ad un
massimo di tre corsi anche di Istituzioni superiori diverse.
4.La preiscrizione è finalizzata, prioritariamente, alla
predisposizione e alla fruizione di iniziative e attività di
orientamento, nonchè alla programmazione dell'offerta e dei
servizi destinati agli studenti da parte delle Istituzioni
formative interessate.
5.La procedura informatizzata, presente sul sito del MIUR,
all'indirizzo indicato nel precedente comma 1, è realizzata anche
per gli studenti non vedenti o ipovedenti secondo gli standard WAI
di accessibilità dal MIUR. Essa contiene: una prima parte
informativa di carattere generale, l'offerta formativa delle
singole Istituzioni di istruzione superiore e la scheda di
preiscrizione che lo studente può compilare inserendo:
- il codice fiscale e i propri dati
anagrafici;
- l'indirizzo di posta
elettronica;
- la scuola di provenienza e il
relativo indirizzo postale;
- la o le sedi universitarie presso
cui intende prescriversi;
- una delle quattro aree
didattico-scientifiche in cui sono ricomprese le classi di
afferenza del o dei corsi universitari cui intende
indirizzare la propria scelta;
- la denominazione e i relativi curricula
dei corsi attivati in ogni sede universitaria;
- la o le sedi delle Istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
- la o le sedi delle Scuole superiori per
mediatori linguistici;
- la o le sedi dei vari corsi di
istruzione e formazione tecnica superiore;
- l'interesse ad una formazione superiore
presso le accademie militari e navali.
6. Lo studente ha la possibilità, avendone i requisiti, di
segnalare l'interesse a beneficiare della borsa di studio
universitaria e degli altri interventi per il diritto allo
studio.
7.Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di dati personali" viene
predisposta l'informativa, di cui allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, nella quale vengono esplicitate le
finalità e le modalità del trattamento dei dati personali forniti
da ciascun studente.
Art. 2
1. Il MIUR predispone, entro il 10 giugno 2010, la banca dati
contenente i moduli compilati dagli studenti e ne consente, in pari
data, l'accesso telematico alle università, alle scuole superiori
per mediatori linguistici, agli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, alle accademie militari e navali,
ai centri servizi amministrativi nel caso di studenti
provenienti da scuole private, alle scuole pubbliche collegate in
rete. Al fine di garantire la riservatezza dei dati, le Istituzioni
sopra indicate possono ottenere, attraverso una specifica chiave di
accesso loro assegnata, una copia, in via telematica, dei soli
moduli riguardanti gli studenti afferenti alle proprie
strutture o a quelle di riferimento.
2. Le predette Istituzioni, in base ai dati acquisiti, promuovono,
anche di comune intesa, idonee attività di orientamento tendenti a
far acquisire allo studente preiscritto la conoscenza degli
obiettivi formativi specifici dei corsi, le opportunità di tirocini
formativi, le disponibilità delle strutture didattiche
e dei servizi a disposizione, la
adeguata preparazione iniziale
richiesta per il corso
prescelto e, se necessario, le modalità di verifica, le eventuali
attività formative propedeutiche svolte eventualmente in
collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore. Lo
studente può, altresì, venire a conoscenza dei settori del lavoro
emergenti ed il loro collegamento con le tipologie dei corsi di
studio prescelti, nonché delle informazioni circa i percorsi
formativi universitari delle accademie militari e navali.
3. Per il raggiungimento di tali finalità le Istituzioni
interessate possono avvalersi anche della collaborazione di
studenti delle Università e delle altre Istituzioni di Istruzione
Superiore in forma singola o associata.
IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini