

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508,
concernente la Riforma delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche,
dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati;
VISTO in particolare l'art. 3, commi 2 e 3, della citata
legge n. 508/1999, con il quale è prevista la costituzione del
Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
(CNAM) e l'emanazione di un decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le
modalità di nomina e di elezione dei relativi componenti;
VISTO il D. M. 16 settembre 2005, n. 236,
concernente il regolamento recante la composizione, il
funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti
il CNAM;
VISTO in particolare l'art. 10 del citato D.M. n.
236/2005, con il quale è prevista l'emanazione di una ordinanza
elettorale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca contenente l'indizione delle elezioni, nonché le scansioni
temporali per lo svolgimento delle procedure e degli adempimenti
necessari alle operazioni di voto per il rinnovo dei componenti del
CNAM;
VISTO il D.M. 16 febbraio 2007, n. 19, e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato
costituito il CNAM, per la durata di un triennio;
VISTO il decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, e
la relativa conversione in legge del 26 febbraio 2010, con i quali
l'Organo è stato prorogato, nella sua composizione esistente fino
al 31 dicembre 2010;
CONSIDERATO che tre rappresentanti della
componente studentesca in seno all'Organo, ed in particolare il
rappresentante degli Istituti musicali pareggiati (art. 3 comma 2,
lettera p, del D.M. 16/09/2005 n. 236), quello degli Istituti
superiori per le industrie artistiche - ISIA (art. 3 comma 2,
lettera q, del D.M. 16/09/2005 n. 236) e quello delle Accademie di
belle arti legalmente riconosciute (art. 3 comma 2, lettera t, del
D.M. 16/09/2005 n. 236), sono decaduti dal mandato, essendo venuto
meno il requisito di appartenenza alle suddette categorie;
RITENUTA la necessità di dover provvedere alla
sostituzione delle rappresentanze decadute;
CONSIDERATO che il D.M. 16/09/2005 prevede per le
operazioni di voto l'utilizzazione di procedure telematiche
unificate;
CONSIDERATO che il sistema di voto, U-vote, del
CINECA è conforme alle norme europee sui sistemi di voto
elettronico e garantisce adeguati requisiti di sicurezza e
affidabilità, anche in riferimento all'autenticazione e
all'anonimato dell'elettore, come accertato dal Comitato Tecnico
per la validazione delle procedure elettorali telematiche
unificate, costituito con Decreto del Capo Dipartimento per
l'Università, AFAM e per la Ricerca del 21.07.2009 n. 88;
RITENUTO pertanto di dover adottare le predette
modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio;
ORDINA
Art. 1
(Arco temporale delle votazioni)
1. Nell'arco temporale 21 - 24 giugno 2010 sono
indette le votazioni per l'elezione dei seguenti tre rappresentanti
della componente studentesca del CNAM:
- Istituti musicali pareggiati;
- Istituti superiori per le industrie artistiche - ISIA
- Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute
2. Il sistema di voto sarà operativo dalle ore 9,00 alle ore 18,00
nei giorni 21, 22 e 23 giugno e dalle ore 9,00 alle ore 13,00
del 24 giugno 2010.
Art. 2
(Procedure per l'individuazione e l'invio delle candidature e
delle sottoscrizioni)
1. Le sottoscrizioni sono raccolte, avvalendosi
dell'autocertificazione di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.
Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data
di nascita, istituzione di appartenenza. Non è consentita la
contemporanea sottoscrizione di più candidati. Le sottoscrizioni
sono presentate da un elettore firmatario, identificato con
riferimento anche al luogo e data di nascita, istituzione di
appartenenza.
2. Le candidature espresse dalla consulta degli
studenti, ovvero quelle presentate da almeno 50 sottoscrittori,
devono essere presentate alle direzioni amministrative delle
Istituzioni di appartenenza.
3. Le candidature espresse dalla consulta degli
studenti e dai sottoscrittori, devono pervenire alla commissione
elettorale centrale, di cui all'art. 8 del D.M. n. 236/2005.
Art. 3
(Procedure di voto)
1. Ogni elettore esprime una sola preferenza e
può votare esclusivamente nella sua sede di servizio.
2. Le operazioni di voto, anche al fine di
assicurare l'accertamento dell'identità dell'elettore e la
segretezza nell'espressione della preferenza si svolgono secondo le
procedure telematice già validate dalla Commissione Tecnica di cui
in premessa.
Art. 4
(Scrutinio di voto e proclamazione degli eletti)
1. Le operazioni della commissione elettorale
centrale sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro
successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione per via
telematica.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, la
commissione redige apposito verbale, allegando l'elenco delle
graduatorie dei candidati per ogni singola rappresentanza elettiva
di cui al citato art. 3, comma 2, del DM 236/2005, in ordine di
preferenze ricevute.
3. Risultano eletti per ciascuna delle
rappresentanze di cui al citato articolo 3, comma 2, del DM
236/2005, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di
voti.
4. A parità di voti prevale lo studente con
minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il
più anziano di età.
5. Esaurite le operazioni di scrutinio la
commissione proclama gli eletti. Con decreto del Direttore Generale
dell'Alta Formazione Artistica e Musicale sono individuati i
componenti eletti per le rappresentanze di cui alle lettere p), q)
e t) comma 2, dell'articolo 3 del D.M. n.236/2005.
6. Avverso il provvedimento di cui al comma 6 è
ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e ricorso straordinario al
Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data
del decreto di individuazione dei componenti eletti.
Art. 5
(tempistiche)
4. La tempistica per l'individuazione delle
candidature, della presentazione di eventuali opposizioni e per lo
svolgimento delle procedure di voto è comunicata alle singole
Istituzioni dalla Direzione Generale dell'Alta Formazione Artistica
e Musicale, al fine di assicurare il rispetto dei termini indicati
per le singole fasi delle procedure, dal D.M. n. 236/2005.
IL MINISTRO
F.to Mariastella Gelmini