Dipartimento per l'Università,
l'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica e per la
Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della
Ricerca
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008 n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", istitutivo tra l'altro del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella Legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008;
VISTE, le Linee Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;
CONSIDERATO che, a tale scopo, le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;
VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto Tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;
VISTO l'Accordo di Programma (di seguito denominato "Accordo") siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto Tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei Conti in data 18 settembre 2006;
VISTO l'Atto Integrativo al predetto Accordo, siglato in data 27 marzo 2009 tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Friuli Venezia Giulia e registrato alla Corte dei Conti in data 12 giugno 2009;
CONSIDERATO che il predetto Accordo, così come modificato nell'atto integrativo, prevede l'impegno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, da presentare, selezionare e finanziare tramite l'utilizzo degli articoli 11, 12 e 13 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e s.m.i.;
VISTO, in particolare, l'articolo 5 del predetto Accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;
VISTO, il Decreto Direttoriale n.1982/Ric del 2 ottobre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 235 del 9/10/2006, con il quale il Ministero ha emanato il I Bando di invito alla presentazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.M. 593/2000, di progetti nel settore della Biomedicina Molecolare da realizzarsi nella regione Friuli Venezia Giulia, per un totale di risorse pari a 10 milioni di euro, a fronte dei complessivi 15 milioni di euro previsti dall'Accordo;
VISTA la nota 25 giugno 2008, prot. 30 bis/ASS 08, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha proposto, in particolare, la destinazione dei rimanenti 5 milioni di euro previsti dall'Accordo ad un nuovo Bando, ai sensi del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e del D.M. 593/2000 negli articoli 11 e 12;
VISTO il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999), recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori" e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297", pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001;
VISTO il Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei Conti il 16 aprile 2008 Reg. n. 1 foglio n. 388, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla Nota esplicativa relativa al Decreto stesso;
VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca;
VISTE le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui al decreto di riparto n. 560 del 2 ottobre 2009;
VISTA la nota 14/08/2009, prot. n. 187, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, d'intesa con il Consorzio CBM, ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo, così come modificato dall'Atto integrativo, ha comunicato al MIUR le valutazioni aventi ad oggetto le tematiche prioritarie ed i conseguenti risultati attesi, ai fini dello sviluppo del Distretto tecnologico;
RITENUTA la opportunità di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato Accordo di Programma e nel relativo Atto Integrativo, all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 5 milioni di euro;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Articolo 1
(Obiettivi generali)
1. Le Linee-Guida per la Politica Scientifica, Tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.
2. A tale scopo le Linee-Guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.
3. In tale ambito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.
4. Il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia presenta elementi di notevole rilevanza, quali:
5. In tale quadro il MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca.
6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno tra l'altro concordato di destinare un importo totale pari a 5 milioni di euro:
A. al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 12 del Decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, nonché
B. al sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'articolo 11 del predetto decreto n. 593/00.
7. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore della biomedicina molecolare e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio del Friuli Venezia Giulia.
8. I progetti dovranno, altresì, contribuire alla promozione di piattaforme tecnologiche a rete per la ricerca industriale nei comparti produttivi della biomedicina molecolare in Friuli Venezia Giulia. Tali piattaforme tecnologiche hanno l'obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacità di sviluppo di attività di ricerca industriale.
9. I progetti, ove previsto, dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.
Articolo 2
(Tematiche dei progetti)
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto Accordo di Programma vengono individuate le seguenti n. 6 tematiche:
Tema 1. E-health
L'e-health può essere definito come il complesso delle tecnologie informatiche di rete applicate all'esercizio dell'attività assistenziale a favore del cittadino/paziente. L'obiettivo del tema è quello di sviluppare sistemi informativi sanitari, servizi di telemedicina e tele-refertazione, portali sanitari e sistemi di ICT per il supporto alla prevenzione, diagnosi, monitoraggio, trattamento dello stato di salute, per lo sviluppo professionale continuo, per la formazione e per la promozione di stili di vita salutari.
Tema 2. Sviluppo di piattaforme tecnologiche e strumenti per la diagnostica nel campo della biomedicina
L'obiettivo del tema è quello dello sviluppo, validazione e commercializzazione di sistemi diagnostici, materiali ed apparati biomedicali basati su processi biotecnologici altamente innovativi al fine di implementare nuove prospettive diagnostiche e di management del paziente favorendo il processo decisionale clinico.
Tema 3. Sviluppo di terapie innovative nel campo della biomedicina
L'obiettivo principale di questo tema è quello di supportare una ricerca medica innovativa che offra soluzioni terapeutiche a problemi quali il cancro, le malattie cardiovascolari, e neurodegenerative, con particolare enfasi sulla ricerca traslazionale e sullo sviluppo e validazione di terapie innovative.
Tema 4. Ambiente e salute
L'obiettivo del tema è di favorire e potenziare la ricerca biomedica affrontando le questioni emergenti in materia di ambiente e salute, al fine di realizzare prodotti in grado di dare risposte precise ed attendibili, necessarie per ridurre l'impatto negativo sulla salute di determinati fattori ambientali.
Tema 5. Sviluppo di piattaforme tecnologiche nel campo della biomedicina
Le piattaforme tecnologiche rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica che favoriscono l'ampliamento delle competenze e delle capacità laboratoristiche degli enti, delle imprese del Distretto e, più in generale, del contesto scientifico ed imprenditoriale regionale. L'obiettivo principale del tema è quello di implementare e sviluppare tali piattaforme nei settori della genomica, della trascrittomica, della metabonomica e del imaging molecolare.
Tema 6. Nutrizione e salute
L'obiettivo principale del tema è di favorire l'implementazione di
nuove tecnologie e di nuove discipline come la nutrigenomica, la
nutrigenetica, la nutriceutica, i cibi funzionali, in un approccio
integrato e multidisciplinare volto alla realizzazione di scoperte
e prodotti per il miglioramento, attraverso l'alimentazione, dello
stato di salute e per la lotta alle malattie associate a disturbi
e/o ad una errata alimentazione (intolleranze, obesità, diabete,
etc.)
Articolo 3
(Presentazione e requisiti dei progetti ex art. 12 D.M.
593/2000)
1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto Accordo di Programma, e ai fini di cui al precedente art. 1, comma 6.A , i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificati dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4, sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/00, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato Decreto Ministeriale n.GAB/4, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.
2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi.
3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente articolo 2.
4. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:
5. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.
6. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca, in modo tale che siano soddisfatte le seguenti condizioni.
7. In relazione agli obiettivi generali dell'Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli Venezia Giulia, ad eccezione di una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.
8. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 7, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.
9. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siamo oggetto di altri finanziamenti pubblici.
10. Saranno considerati ammissibili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:
Articolo 4
(Criteri di valutazione dei progetti ex art. 12 D.M.
593/2000)
1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e s.m.i.
2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato articolo 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.
3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Friuli Venezia Giulia, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:
4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 30%.
5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.
Articolo 5
(Presentazione, selezione e finanziamento di progetti per
la creazione di nuove imprese ex art. 11 D.M.
593/2000)
1. Al fine di favorire nel settore della Biomedicina molecolare e nel territorio del Friuli Venezia Giulia la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente articolo 1, comma 6.B., i soggetti di cui all'art. 11 del D.M. 593/2000, commi 2 e 3, sono invitati a presentare, ai sensi del citato art. 11, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato Decreto Ministeriale n.GAB/4.
2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente articolo 2.
3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.
4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli Venezia Giulia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Friuli Venezia Giulia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.
5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.
6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell'articolo 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4., integrando il Comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato articolo 11, comma 8, con un rappresentante della Regione.
Articolo 6
(Forme e misure del finanziamento dei progetti)
1. Per il finanziamento dei progetti di cui ai precedenti
articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca interviene nelle
forme e nelle misure stabilite dagli articoli 11 e 12 del
richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così
come modificate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
274 del 25 novembre 2003) e dal Decreto Ministeriale 2 gennaio 2008
Prot. GAB/4.
2. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate
complessivamente al finanziamento dei predetti progetti è stabilito
in 5 milioni di Euro a valere sulle risorse del FAR, di cui:
- 3,5 milioni di euro per i progetti di ricerca e formazione
ex art. 12 del D.M. 593/2000;
- 1,5 milioni di euro per i progetti ex art. 11 del D.M.
593/2000 (creazione di nuove imprese).
3. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, si terrà presente l'esigenza di assicurare la realizzazione di progetti afferenti a ciascuna delle tematiche previste dal presente decreto. A tal fine, eventuali minori utilizzi di risorse, relativamente ad una tra le due iniziative di cui all'art.11 o all'art.12 del D.M. 593/2000, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenienti dall'altra iniziativa.
Articolo 7
(Modalità di presentazione dei progetti)
1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17.00 del 27 aprile 2011 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: https://roma.cilea.it/Sirio che sarà attivato a partire dal 6 aprile 2011.
2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione "Servizi persona fisica", voce "Registrazione Nuovo Utente"). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione "Guide".
3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.
4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.
5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.
6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio AGOSTINI)