

VISTO lo stanziamento disponibile sul cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2010 al netto delle riduzioni apportate alla tabella C, nonché delle riduzioni disposte dal Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, dall'art. 66, comma 13, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, che riducono la disponibilità del capitolo ad € 6.256.384.974;
VISTO l'art. 2, comma 250, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo di finanziamento ordinario delle Università per un importo pari a €. 400.000.000 per l'anno 2010, come risultante nell'elenco 1;
VISTO l'art. 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario e che consente di modulare la quantificazione delle risorse per ciascun ateneo anche in relazione alle peculiarità oggettive di ciascuna università nel contesto generale del sistema universitario nazionale;
VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;
VISTO il D.M. 23 settembre 2009, n. 45,
relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno
2009;
VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle
pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo
di finanziamento ordinario per l'anno 2009;
VISTO l'art. 2, commi 428 e 429, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo all'istituzione di un fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario nazionale;
VISTO il Decreto Interministeriale del 25 ottobre 2010, con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della predetta Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
VISTO l'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;
RITENUTO opportuno adottare un modello unico di finanziamento, all'interno del quale confluiscano gli elementi distintivi del modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario e dei criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di cui al predetto art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTO i pareri resi dal CNVSU in data 27
settembre 2010 e dal CIVR in data 18 ottobre 2010 sulla proposta di
individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al
predetto art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1;
VISTO il parere espresso dalla Commissione
istituita con D.D. 30 settembre 2009, n. 97 al fine di definire
nuovi criteri di ripartizione delle risorse ministeriali a favore
dei Consorzi interuniversitari;
RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare
per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione
alle Università statali del predetto Fondo;
TENUTO CONTO del D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;
D E C R E T A
Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 10, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati:
Art. 1 - Interventi quota
base
Sulla base delle risorse complessivamente disponibili viene
disposta la seguente attribuzione:
a) a ciascuna Università, di una quota pari a circa l'80% del Fondo di finanziamento ordinario assegnato nell'anno 2009, al netto degli interventi straordinari;
b) alle Istituzioni ad ordinamento speciale, alle Università per Stranieri, all'Università degli Studi di Roma "Foro Italico", all'Università degli Studi di Urbino e all'Università degli Studi dell'Aquila viene disposta una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2009, al netto degli interventi straordinari, ridotta del 3,72%;
c) all'Università degli Studi di Camerino e all'Università degli Studi di Macerata viene disposta, sulla base dell'Accordo di programma sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, una assegnazione pari a quella disposta nell'anno 2009, al netto degli interventi straordinari e del contributo di cui all'accordo stesso, ridotta del 3,72%;
Le assegnazioni di cui sopra vengono ridotte per ogni singola Istituzione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 66 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proporzione alle risorse resesi disponibili dal turn over effettivo dell'anno 2009.
Nel trasferire le risorse alle Istituzioni si terrà conto, altresì, delle disposizioni di cui al D.I. 16 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 22 ottobre 2009, reg. 6, foglio 140, relativo al versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Ad integrazione di tali assegnazioni sono disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.
Art. 2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei
pregressi esercizi
Sono disposti interventi finanziari per la copertura di
obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei
precedenti esercizi ed in particolare:
Art. 3 - Fondo da destinare all'incremento
dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario
nazionale (art.2, commi 428 e 429, della Legge 24 dicembre 2007, n.
244 - cap. 1699).
550.000.000 € vengono assegnati alle università
sulla base dei criteri di cui al D.I. 25 ottobre 2010, in premessa
citato. Di tale importo 71 milioni di euro viene destinato per le
finalità di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n.1.
Art. 4 - Assegnazione destinata per le finalità di cui
all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180,
convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1
649.000.000 € a cui va aggiunto l'importo di 71
milioni di euro del fondo straordinario di cui all'articolo 3, pari
a circa il 10% del totale delle risorse disponibili, vengono
assegnati alle università sulla base dei criteri e delle modalità
di cui all'allegato 1.
11.500.000 € vengono assegnati, dopo tutti gli
interventi di cui agli articoli precedenti, per assicurare agli
Atenei una riduzione della quota di FFO non superiore a circa il
5,5%, rispetto all'anno 2009. L'assegnazione a ciascun Ateneo, dopo
tutti gli interventi, non potrà comunque essere disposta in misura
superiore all'anno 2009.
Art. 5 - Interventi per favorire la
mobilità del personale docente e ricercatore
2.000.000 € vengono destinati,
al fine di favorire una più razionale distribuzione del personale
docente, per incentivare i trasferimenti dei professori di I e di
II fascia e dei ricercatori tra le Istituzioni universitarie e per
assunzioni (I e II fascia) di idonei in valutazioni comparative, e
non ancora chiamati.
Gli interventi sono riservati a favore di quelle Istituzioni che,
nel periodo 01/01/2010 - 31/12/2010 abbiano assunto in servizio il
predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il trasferimento o la chiamata siano disposti da Istituzioni in cui il rapporto assegni fissi/FFO risulta, al 31 dicembre 2009, inferiore al 90%, e specificamente da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo;
b) nella facoltà che dispone il trasferimento o la chiamata, il numero di professori incardinati nel ruolo in riferimento al quale si dispone la chiamata, sia inferiore a quello degli incardinati nel ruolo dei docenti immediatamente inferiore;
c) il professore o ricercatore trasferito non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non provenga dai ruoli di università della stessa regione.
L'intervento, per quanto attiene i trasferimenti dei professori
di I e II fascia e dei ricercatori tra le Istituzioni
universitarie, è disposto a favore dell'università chiamante a
titolo di cofinanziamento nella misura pari al 70% del costo medio
nazionale relativo alla posizione rivestita dal soggetto
trasferito. Tale percentuale viene incrementata sino al 90%
nell'ipotesi in cui il soggetto chiamato presti servizio presso
atenei il cui rapporto assegni fissi/FFO supera la quota del
90%.
L'intervento, per quanto attiene le assunzioni (I e II fascia) di
idonei in valutazioni comparative, precedentemente estranei ai
ruoli universitari, e non ancora chiamati, è disposto a favore
dell'università chiamante a titolo di cofinanziamento nella misura
del 95% dei costi iniziali di ciascuna qualifica.
L'intervento, per quanto attiene le assunzioni (I e II fascia) di
idonei in valutazioni comparative, appartenenti ai ruoli
universitari, e non ancora chiamati, è disposto a favore
dell'università chiamante a titolo di cofinanziamento nella misura
del 90% del costo medio nazionale relativo al ruolo occupato
dall'interessato nell'ateneo di appartenenza.
Qualora il trasferimento riguardi soggetti che negli ultimi 10
anni hanno usufruito di incentivi o contributi ministeriali,
parziali o totali, si provvederà al recupero del 50% del
predetto incentivo o contributo dalla quota di FFO
consolidabile dell'Ateneo cedente.
Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto, per il corrente
esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del
personale interessato e saranno integrati nei successivi esercizi
fino alla concorrenza dei valori indicati.
Nel caso di trasferimenti operati nell'ambito di accordi di
programma regionali o interregionali sottoscritti da due o più
università e dal Ministero non viene applicata la condizione sub
c).
Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data di
assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa,
dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si
procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
Art. 6 - Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di
studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati
all'estero
1.000.000 € vengono destinati per la copertura,
in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente
esercizio, di chiamate dirette di cui all'art. 1, comma 9, della
Legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modifiche, con
esclusione di quelle per "chiara fama".
Gli interventi di cofinanziamento, nella misura del 50% del costo
della qualifica corrispondente, avranno effetto dalla data di
effettiva entrata in servizio del personale interessato, che dovrà
avvenire entro 180 gg. dalla data di autorizzazione da parte del
Ministro, L'inquadramento potrà essere effettuato tenendo conto
della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito
ed il cofinanziamento non potrà essere superiore al trattamento
economico relativo alla quinta classe stipendiale. A tal fine entro
il 31/12/2010, le università formulano specifiche proposte al
Ministero.
Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di
interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del
20.1.2003 e n. 18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è
elevato fino a concorrenza del 95%.
Qualora le proposte accolte superino le disponibilità previste dal
presente articolo il contributo verrà concesso sulla base di una
valutazione effettuata da apposita Commissione di esperti.
Nei casi di cessazione nell'arco di cinque anni dalla data di
assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei
soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si
procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.
5.000.000 € vengono destinati per la prosecuzione del programma denominato "Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.
Art.7 - Interventi di cooperazione interuniversitaria
internazionale strutturata
4.000.000 € vengono destinati
per consolidare e incentivare interventi di
cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati anche a
sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti,
laureati e dottorandi provenienti da Paesi extra europei in linea
con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.
Art.8- Intervento per dottorato di
ricerca
40.000.000 € vengono destinati per la
rivalutazione borse di dottorato di ricerca, quale
intervento una tantum, per la rivalutazione delle borse di
dottorato di ricerca, come disposto art. 2, comma 430, della Legge
Finanziaria per il 2009.
Art.9- Intervento per integrazione assegni di
ricerca
6.624.600 € vengono destinati, quale intervento
una tantum, per integrazione assegni di ricerca , come disposto
art. 1, comma 75, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 10 - Consorzi interuniversitari
46.000.000 €, sono destinati per assicurare un
adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai
Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante
interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca
scientifica e per il sostegno alla gestione ed al potenziamento
della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a
favore del sistema delle università statali salvo eventuale
conguaglio attivo o passivo, sulla base dei criteri e delle
modalità di cui all'allegato 2.
Art. 11- Interventi specifici
2.000.000 € vengono destinati per interventi specifici ed in particolare quale supporto agli atenei per le esigenze di implementazione dei dati relativi all'Anagrafe degli studenti, laureati, dottorandi di ricerca e docenti nonché a titolo di incentivo e sostegno alle attività connesse con l'avvio del sistema di contabilità economico patrimoniale, e per il supporto del progetto lauree scientifiche.
Art. 12- Interventi per studenti diversamente abili
6.000.000 € vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Art. 13- Ulteriori
interventi
3.000.000 € vengono riservati per interventi
straordinari a favore delle università e degli istituti di
istruzione universitaria.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.
IL MINISTRO
(f.to Mariastella Gelmini)
Criteri e calcoli per la definizione del rapporto studenti/docenti
Tabelle 2010 - rapporto studenti docenti
Tabelle 2010 - docenti 31/12/2009
Incentivi chiamate dirette 2010
Incentivi mobilità interregionale 2010
Incentivi chiamate idonei strutturati 2010