Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010 n. 50
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2011 n. 125

Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-2012

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), c) e d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Università statali, per l'istituzione di nuove Università non statali e per la soppressione di Università;

VISTO l'art.  26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato  dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Università telematiche trova applicazione  "quanto previsto … dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioè la stessa norma relativa alla istituzione delle Università non statali nell'ambito della programmazione;

 

VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:

  • il comma 1, il quale prevede che "le Università, anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari…I predetti programmi delle Università individuano in particolare:
  • a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
  • b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
  • c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
  • d) i programmi di internazionalizzazione;
  • e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.";
  • il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Università di cui al comma 1, …sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane…"
  • il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4;

 

VISTA la legge  16 gennaio 2006, n. 18, con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che il Ministero "richiede il parere del CUN sugli obiettivi della programmazione universitaria…dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università… nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che,  pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO, in particolare, l'art. 2, commi  138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività della stessa, è soppresso il CNVSU;

VISTO il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, con il quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare:

  • l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresì, i compiti di cui…all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito…dalla legge 31 marzo 2005, n. 43….già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario";
  • l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario…";
  • l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario….fanno parte….del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attività";

 

CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del d.p.r. n. 76/2010, i compiti attribuiti  ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa;

VISTO, altresì, l'art. 2, comma 148, della stessa legge n. 286/2006, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può essere autorizzata l'istituzione di nuove Università telematiche";

VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse… prendendo in considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche";

VISTE le Linee guida del Governo per l'Università, in data 6 novembre 2008;

VISTA la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, relativa ad interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio;

SENTITI i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010, dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI),  in data 17 dicembre 2010;

SENTITO, da ultimo, il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), in data 17 dicembre 2010;

 

D E C R E T A

Art. 1
(Linee generali d'indirizzo)

  • 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2010-2012. Le linee generali d'indirizzo definiscono gli obiettivi da raggiungere, riportati nell'allegato A), con le connesse indicazioni operative, riportate nell'Allegato B);  tali allegati sono parti integranti del presente decreto.
  • 2) Le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 sono  in particolare  finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario anche secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art.  2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per l'Università in data 6 novembre 2008, richiamati nelle premesse.

Art. 2
(Programmazione delle Università)

  • 1) Le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.
  • 2) Attesa l'esigenza di dare alle Università il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli Indicatori con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati, i programmi relativi al triennio 2010-2012 sono adottati dalle Università entro 90 giorni dalla data della registrazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2.
  • 3) Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 3.

 

Art. 3
(Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse)

  • 1) Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna Università, ovvero, al fine di incentivare l'attuazione di azioni coordinate fra le Università con sede nella medesima regione,  facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti complessivi delle attività delle Università di ciascuna regione, tenuto conto dell'apporto dato da ogni  singolo Ateneo, come precisato nel decreto del Ministro di cui al successivo comma 2.
  • 2) I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori,  e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005. I predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle lettere a.), b) e c.), di cui art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresì utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui allo stesso art. 2.
  • 3) Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e di prestazione delle Università, gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso decreto, mediante l'utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle Università, rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri), per i quali il predetto Modello non è utilizzabile, tali Indicatori sono ponderati, con le stesse modalità, mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.
  • 4) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione  dei precedenti commi  del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione….) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a 64.323.433 e quelle che saranno definite nei corrispondenti capitoli per gli anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa entità dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per stranieri.
  • 5) Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2
    • a) fra le Università, sulla base delle variazioni degli  indicatori ponderate con il Modello;
    • b) fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sulla base delle variazioni degli  indicatori ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relativo agli stessi.
  • 6) Attesa la ridotta entità delle risorse disponibili per gli anni 2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle stesse al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di cui al comma 2 possono essere altresì stabilite, ponderazioni differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, tenuto comunque conto delle specificità degli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale.
  • 7.    Considerato che i risultati dell'attuazione dei programmi delle Università relativi al 2009, ultimo anno del precedente triennio di programmazione 2007-2009, devono essere valutati,  le risorse di cui al comma 4 relative all'anno 2010 sono ripartite sulla base delle variazioni degli stessi indicatori di cui al DM 18 ottobre 2007, n. 506 (Indicatori per la valutazione dei risultati della attuazione della programmazione 2007-2009), con le modalità indicate nello stesso DM. n. 506/2007. A tal fine sono prese in considerazione le differenze tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del 2008 (ultimo anno che è stato preso in considerazione nel precedente triennio di programmazione), ponderate con il Modello utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2009 (ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale, con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nello stesso anno 2009), nonché le medesime ponderazioni che sono state già attribuite dagli Atenei per ciascuna area di attività in attuazione dell'art. 4, comma 3, del D.M. n. 362/2007.

 

Art. 4
(Fusioni e federazioni di Università)

  • 1) Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del Governo, una razionalizzazione del sistema universitario, finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualità degli studi superiori, nonché un più efficiente utilizzo delle risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e d), del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25,  tra Atenei (ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione.
  • 2) Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità della didattica, della  ricerca e della gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture  universitarie, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la federazione di due o più Università aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non oggettivamente possibile, in regioni confinanti.

 

Art. 5
(Nuove Università statali)

  • 1) Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4,  nel corso degli anni 2010-2012 non si dà luogo alla istituzione di nuove Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui allo stesso art. 4.
  • 2) Con successivi DDMM, da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalità per la trasformazione in Università statali di Università non statali di cui all'art. 6.

 

Art. 6
(Nuove Università non statali)

  • 1) Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, può essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c) del d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque senza  oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett c.), della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
    • a) l'istituzione di nuove Università non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale  con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese,  rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio;
    • b) l'istituzione come Università non statali delle filiazioni italiane di Università straniere,  a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato con DM 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto DM di istituzione della nuova Università italiana.
  • 2) Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto (che è parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella G.U., successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3.
  • 3) Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del DM di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa.
  • 4) Con il DM di istituzione delle Università di cui al comma 1 viene contestualmente disposta la approvazione dello statuto e, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e del settimo anno di attività, l'ANVUR provvede ad effettuare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette Università nelle attività di didattica e di ricerca. Nei casi di valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo anno di attività, con decreto del Ministro viene disposta la soppressione dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lett. d.) del d.p.r. n. 25/1998.
  • 5) Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle Università telematiche attualmente esistenti  mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione non si dà comunque luogo alla istituzione di nuove Università non statali telematiche.
  • 6) (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti)

 

Art. 7
(Disposizioni finali)

  • 1) Considerata l'esigenza di assicurare continuità all'azione programmatoria, le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1 del presente decreto trovano comunque applicazione fino alla adozione del DM con il quale sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione per il successivo triennio 2013-2015.
  • 2) In relazione a quanto  indicato nelle premesse, i compiti attribuiti ai fini del   presente decreto all'ANVUR sono svolti, con l'eccezione di quelli di cui all'art. 6, dal CNVSU  fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa.

 

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Registrato della Corte dei Conti  il 13 aprile 2011.
Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri dei servizi e alla persona e dei Beni Culturali, registro 4, foglio 243.
La sezione del  controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche nell'adunanza del 24 marzo 2011 ha ammesso al visto il DM con esclusione:
dell'art. 6, comma 6

Pubblicato sulla G.U. (Serie Generale) n. 125 del 31 maggio 2011

Roma, 23 dicembre 2010

IL MINISTRO
f.to Gelmini