Decreto Ministeriale
23 dicembre 2010
n. 50
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2011
n. 125
Definizione delle linee generali di indirizzo della Programmazione delle Università per il triennio 2010-2012
VISTO il decreto legge 16 maggio 2008 n. 85,
convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e,
in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale è stato,
rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso
le funzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca;
VISTO il d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25
(regolamento relativo alla programmazione del sistema
universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lett. a), c) e
d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per
l'istituzione di nuove Università statali, per l'istituzione di
nuove Università non statali e per la soppressione di
Università;
VISTO l'art. 26, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma
1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione
universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che
per le Università telematiche trova applicazione "quanto
previsto … dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioè la
stessa norma relativa alla istituzione delle Università non statali
nell'ambito della programmazione;
VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio
2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in
particolare:
- il comma 1, il quale prevede che "le Università, anche al
fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualità dei servizi
offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi
triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con
decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Università
italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio
nazionale degli studenti universitari…I predetti programmi
delle Università individuano in particolare:
- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei
requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed
umane, nonché quelli da sopprimere;
- b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e
degli interventi a favore degli studenti;
- d) i programmi di internazionalizzazione;
- e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla
mobilità.";
- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle
Università di cui al comma 1, …sono valutati dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e periodicamente
monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane…"
- il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25,
ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7
nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 4;
VISTA la legge 16 gennaio 2006, n. 18,
con la quale è stato riordinato il Consiglio universitario
nazionale (CUN) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale
dispone che il Ministero "richiede il parere del CUN sugli
obiettivi della programmazione universitaria…dopo l'acquisizione
dei previsti pareri di altri organi";
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale
prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "dà attuazione
all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Università…
nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della
Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei
programmi di cui trattasi non può che essere effettuata ex post,
mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati
dell'attuazione dei medesimi;
VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO, in particolare, l'art. 2, commi
138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la
costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla
effettiva operatività della stessa, è soppresso il CNVSU;
VISTO il d.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76, con il
quale è stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e
in particolare:
- l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge,
altresì, i compiti di cui…all'art. 1-ter del decreto legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito…dalla legge 31 marzo 2005, n.
43….già attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario";
- l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla
data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della
nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario…";
- l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di
facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra
l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario….fanno parte….del Consiglio direttivo
(dell'ANVUR) durante il primo anno di attività";
CONSIDERATO CHE, in relazione a quanto previsto
dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14,
commi 2 e 3, del d.p.r. n. 76/2010, i compiti attribuiti ai
fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla
data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del
Presidente della stessa;
VISTO, altresì, l'art. 2, comma 148, della
stessa legge n. 286/2006, il quale dispone che "fino alla data di
entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non può
essere autorizzata l'istituzione di nuove Università
telematiche";
VISTO l'art. 2 (misure per la qualità del
sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede
misure "al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo
delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia
e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse… prendendo in
considerazione:
a) la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei
processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle sedi
didattiche";
VISTE le Linee guida del Governo per
l'Università, in data 6 novembre 2008;
VISTA la ministeriale n. 160 del 4 settembre
2009, relativa ad interventi per la razionalizzazione e
qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva
dell'accreditamento dei corsi di studio;
SENTITI i pareri resi dal Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010, dalla
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), in
data 17 dicembre 2010;
SENTITO, da ultimo, il parere reso dal
Consiglio Universitario Nazionale (CUN), in data 17 dicembre
2010;
D E C R E T A
Art. 1
(Linee generali d'indirizzo)
- 1) In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter
(programmazione e valutazione delle Università), comma 1, del
decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee
generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il
triennio 2010-2012. Le linee generali d'indirizzo definiscono gli
obiettivi da raggiungere, riportati nell'allegato A), con le
connesse indicazioni operative, riportate nell'Allegato B);
tali allegati sono parti integranti del presente decreto.
- 2) Le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 sono
in particolare finalizzate ad incentivare l'efficienza
e la qualità dei servizi offerti dal sistema universitario anche
secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art. 2 (misure per
la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre
2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle
Linee guida del Governo per l'Università in data 6 novembre 2008,
richiamati nelle premesse.
Art. 2
(Programmazione delle Università)
- 1) Le Università adottano programmi triennali coerenti con le
linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.
- 2) Attesa l'esigenza di dare alle Università il tempo
occorrente per predisporre i propri programmi avendo come
necessario riferimento anche gli Indicatori con i quali i
risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati, i
programmi relativi al triennio 2010-2012 sono adottati dalle
Università entro 90 giorni dalla data della registrazione del
decreto di cui al successivo art. 3, comma 2.
- 3) Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
Università potranno adeguare i propri programmi anche in relazione
al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art.
3.
Art. 3
(Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse)
- 1) Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex
post i programmi delle Università, prendendo in considerazione i
risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai
miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle
attività di ciascuna Università, ovvero, al fine di incentivare
l'attuazione di azioni coordinate fra le Università con sede nella
medesima regione, facendo riferimento ai miglioramenti o ai
peggioramenti che caratterizzano gli esiti complessivi delle
attività delle Università di ciascuna regione, tenuto conto
dell'apporto dato da ogni singolo Ateneo, come precisato nel
decreto del Ministro di cui al successivo comma 2.
- 2) I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione
di cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori
quali-quantitativi, nel seguito denominati
Indicatori, e sono individuati nel decreto del
Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005. I
predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle lettere a.),
b) e c.), di cui art. 2 (misure per la qualità del sistema
universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresì
utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione
delle risorse di cui allo stesso art. 2.
- 3) Al fine di tenere conto delle diversità dimensionali e
di prestazione delle Università, gli Indicatori
individuati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo
sono ponderati, con le modalità indicate nello stesso decreto,
mediante l'utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo
di finanziamento ordinario alle Università, rispettivamente,
statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per
gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale (Scuole
superiori, Scuole di dottorato e Università per stranieri), per i
quali il predetto Modello non è utilizzabile, tali
Indicatori sono ponderati, con le stesse modalità,
mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario relative agli stessi.
- 4) Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini
dell'attuazione dei precedenti commi del presente
articolo sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie
iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione….) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a 64.323.433
e quelle che saranno definite nei corrispondenti capitoli per gli
anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa entità dei
trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono
suddivise fra le Università statali (ivi compresi gli Istituti ad
ordinamento speciale) e le Università non statali in due quote
proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli
Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto
della loro specificità, è riservata una percentuale delle risorse
pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul
fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole
Superiori e le Scuole di dottorato e per le Università per
stranieri.
- 5) Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012
sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalità
indicate nel decreto di cui al comma 2
- a) fra le Università, sulla base delle variazioni
degli indicatori ponderate con il Modello;
- b) fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento
speciale sulla base delle variazioni degli indicatori
ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di
finanziamento ordinario relativo agli stessi.
- 6) Attesa la ridotta entità delle risorse disponibili per gli
anni 2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle
stesse al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di
cui al comma 2 possono essere altresì stabilite, ponderazioni
differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree
di attività alle quali si riferiscono le linee generali di
indirizzo di cui al presente decreto, tenuto comunque conto delle
specificità degli Istituti universitari statali ad ordinamento
speciale.
- 7. Considerato che i risultati
dell'attuazione dei programmi delle Università relativi al 2009,
ultimo anno del precedente triennio di programmazione 2007-2009,
devono essere valutati, le risorse di cui al comma 4 relative
all'anno 2010 sono ripartite sulla base delle variazioni degli
stessi indicatori di cui al DM 18 ottobre 2007, n. 506 (Indicatori
per la valutazione dei risultati della attuazione della
programmazione 2007-2009), con le modalità indicate nello stesso
DM. n. 506/2007. A tal fine sono prese in considerazione le
differenze tra i valori dei singoli Indicatori di risultato
relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del 2008
(ultimo anno che è stato preso in considerazione nel precedente
triennio di programmazione), ponderate con il Modello
utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario
nell'anno 2009 (ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale,
con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento
ordinario nello stesso anno 2009), nonché le medesime ponderazioni
che sono state già attribuite dagli Atenei per ciascuna area di
attività in attuazione dell'art. 4, comma 3, del D.M. n.
362/2007.
Art. 4
(Fusioni e federazioni di Università)
- 1) Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente
triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del
Governo, una razionalizzazione del sistema universitario,
finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualità
degli studi superiori, nonché un più efficiente utilizzo delle
risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti,
sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalità per la
fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e d), del d.p.r.
27 gennaio 1998, n. 25, tra Atenei (ivi compresi gli istituti
ad ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella
medesima città o, se non oggettivamente possibile, nella medesima
regione.
- 2) Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità della
didattica, della ricerca e della gestione, di razionalizzare
la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare
l'utilizzazione delle strutture universitarie, con successivi
decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU,
sono definiti criteri e modalità per la federazione di due o più
Università aventi sede prioritariamente nella medesima città o, se
non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non
oggettivamente possibile, in regioni confinanti.
Art. 5
(Nuove Università statali)
- 1) Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel
corso degli anni 2010-2012 non si dà luogo alla istituzione di
nuove Università statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento
speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e
riorganizzazione di cui allo stesso art. 4.
- 2) Con successivi DDMM, da inviare alla Corte dei Conti,
possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e
modalità per la trasformazione in Università statali di Università
non statali di cui all'art. 6.
Art. 6
(Nuove Università non statali)
- 1) Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in
relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione
e diversificazione del sistema universitario, può essere disposta,
ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. c) del d.p.r. 27 gennaio 1998,
n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al
successivo comma 3, e comunque senza oneri a carico del fondo
di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui
all'art. 5, comma 1, lett c.), della legge 24 dicembre 1993, n.
537:
- a) l'istituzione di nuove Università non statali, sulla base di
proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di
laurea e di laurea magistrale con insegnamenti
prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a
studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni
formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non
soddisfatti dagli attuali corsi di studio;
- b) l'istituzione come Università non statali delle filiazioni
italiane di Università straniere, a condizione che i titoli
rilasciati in Italia siano stati dichiarati
ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della
legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato
con DM 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del
presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con
l'Università straniera, in ordine anche alla cessazione della
filiazione contestualmente all'adozione del predetto DM di
istituzione della nuova Università italiana.
- 2) Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate
dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto
(che è parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali
(ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai
fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al
Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di
presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali
sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella G.U.,
successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e
della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al
seguente comma 3.
- 3) Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono
oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2,
comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7
agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse
adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo
dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi
definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del DM di cui
al comma 2 dall'ANVUR stessa.
- 4) Con il DM di istituzione delle Università di cui al comma 1
viene contestualmente disposta la approvazione dello statuto e,
previo parere del Consiglio universitario nazionale, del
regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e
del settimo anno di attività, l'ANVUR provvede ad effettuare una
valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette
Università nelle attività di didattica e di ricerca. Nei casi di
valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo
anno di attività, con decreto del Ministro viene disposta la
soppressione dell'Università, secondo quanto previsto dall'art. 2,
comma 5, lett. d.) del d.p.r. n. 25/1998.
- 5) Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere
preliminarmente al riassetto delle Università telematiche
attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento
previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006,
in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione
non si dà comunque luogo alla istituzione di nuove Università non
statali telematiche.
- 6) (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti)
Art. 7
(Disposizioni finali)
- 1) Considerata l'esigenza di assicurare continuità all'azione
programmatoria, le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1 del
presente decreto trovano comunque applicazione fino alla adozione
del DM con il quale sono definite le linee generali d'indirizzo
della programmazione per il successivo triennio 2013-2015.
- 2) In relazione a quanto indicato nelle premesse, i
compiti attribuiti ai fini del presente decreto
all'ANVUR sono svolti, con l'eccezione di quelli di cui all'art. 6,
dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio
direttivo e della nomina del Presidente della stessa.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Registrato della Corte dei Conti il 13 aprile
2011.
Ufficio di controllo di legittimità su atti dei Ministeri dei
servizi e alla persona e dei Beni Culturali, registro 4, foglio
243.
La sezione del controllo di legittimità sugli atti del
Governo e delle Amministrazioni pubbliche nell'adunanza del 24
marzo 2011 ha ammesso al visto il DM con esclusione:
dell'art. 6, comma 6
Pubblicato sulla G.U. (Serie Generale) n. 125 del 31 maggio
2011