Vista la convenzione sul riconoscimento
delle qualifiche relative all'istruzione
superiore nella Regione Europa,
adottata nella Conferenza Diplomatica di Lisbona
dell'11 aprile 1997;
Vista la dichiarazione di Bologna, sottoscritta
il 19 giugno 1999, dai Ministri di 29 Paesi Europei;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509 con il quale e' stato approvato
il regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei;
Visto il decreto ministeriale 30 maggio
2001, con il quale sono stati individuati i
dati essenziali sulle carriere degli studenti e per il
rilascio del certificato di supplemento al diploma;
Vista la legge 11 luglio 2002, n.
148 concernente «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Visti gli atti della Conferenza Ministeriale di
Berlino del 2003 in cui sono stati ulteriormente precisati
gli impegni precedenti: «I Ministri stabiliscono
inoltre l'obiettivo che a partire dal 2005 ogni studente, al
compimento dei suoi studi, riceva il
Supplemento al Diploma automaticamente e senza spese. Il
Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea
ad ampia diffusione. Essi fanno quindi
appello alle istituzioni e ai datori
di lavoro affinche' facciano un uso sempre
piu' esteso del Supplemento al
Diploma. Potranno cosi' trarre vantaggio
dalla maggiore trasparenza e
flessibilita' dei sistemi di titoli di istruzione superiore
sia per favorire l'occupabilita' dei
laureati che per
facilitare il riconoscimento accademico ai fini del
proseguimento degli studi.»;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, n.
9, con il quale e' stato attuato l'art.
1-bis della legge n. 170/2003,
relativo all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale
degli studenti e dei
laureati;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
n. 270 relativo a Modifiche al
regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei,
approvato con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la Decisione n.2241/2004/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15 dicembre 2004 relativa ad un
quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (Europass), in particolare l'art.1 e
l'allegato IV;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 luglio 2005, n.212, recante la disciplina per
la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre
1999, n.508;
Visto il modello di
«diploma supplement» allegato al decreto
ministeriale 26 ottobre 2005, n. 49;
Ritenuto necessario procedere
alla sostituzione del termine
«certificato» all'art. 11, comma 8,
del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, e successivi
interventi modificativi, integrativi e collegati
in materia, con la locuzione
«relazione informativa»;
Decreta
All'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, e nei successivi
interventi modificativi, integrativi
e collegati in materia, il termine «certificato» e'
sostituito con la locuzione «relazione
informativa».
Il Ministro: Gelmini