Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 dicembre 2010
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2011 n. 3

Modificazioni al decreto 3 novembre 1999, n. 509 concernente l'approvazione delle norme dell'autonomia didattica degli atenei. (10A15765) (GU n. 3 del 5-1-2011)

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca


Vista la convenzione sul riconoscimento delle  qualifiche  relative all'istruzione  superiore  nella  Regione  Europa,   adottata   nella Conferenza Diplomatica di Lisbona dell'11 aprile 1997;

Vista la dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno  1999, dai Ministri di 29 Paesi Europei;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il  quale e'  stato  approvato  il  regolamento   recante   norme   concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2001,  con  il  quale  sono stati individuati i dati essenziali sulle carriere degli  studenti  e per il rilascio del certificato di supplemento al diploma;

Vista la legge 11 luglio 2002,  n.  148  concernente  «Ratifica  ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di  studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a Lisbona l'11 aprile 1997, e  norme  di  adeguamento  dell'ordinamento interno»;

Visti gli atti della Conferenza Ministeriale di Berlino del 2003 in cui sono stati ulteriormente precisati  gli  impegni  precedenti:  «I Ministri stabiliscono inoltre l'obiettivo che a partire dal 2005 ogni studente, al compimento dei suoi  studi,  riceva  il  Supplemento  al Diploma automaticamente e senza spese. Il Supplemento dovrebbe essere rilasciato in una lingua europea  ad  ampia  diffusione.  Essi  fanno quindi appello alle istituzioni  e  ai  datori  di  lavoro  affinche' facciano un uso  sempre  piu'  esteso  del  Supplemento  al  Diploma. Potranno  cosi'  trarre  vantaggio  dalla  maggiore   trasparenza   e flessibilita' dei sistemi di titoli di istruzione superiore  sia  per favorire  l'occupabilita'  dei  laureati  che   per   facilitare   il riconoscimento accademico ai fini del proseguimento degli studi.»;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, con il quale e' stato  attuato  l'art.  1-bis  della  legge  n.  170/2003,   relativo all'istituzione  dell'Anagrafe  Nazionale  degli   studenti   e   dei laureati;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n.  270  relativo  a Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Vista la Decisione n.2241/2004/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del Consiglio del 15 dicembre 2004  relativa  ad  un  quadro  comunitario unico  per  la  trasparenza  delle  qualifiche  e  delle   competenze (Europass), in particolare l'art.1 e l'allegato IV;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005,  n.212, recante la disciplina  per  la  definizione  degli  ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e coreutica, a norma dell'articolo 2 della Legge 21 dicembre  1999,  n.508;

Visto il  modello  di  «diploma  supplement»  allegato  al  decreto ministeriale 26 ottobre 2005, n. 49;

Ritenuto necessario  procedere  alla  sostituzione   del   termine «certificato» all'art.  11,  comma  8,  del  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509,  e  successivi   interventi   modificativi, integrativi e collegati  in  materia,  con  la  locuzione  «relazione informativa»;


Decreta

All'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n. 509,  e  nei   successivi  interventi  modificativi,   integrativi   e collegati in materia, il termine «certificato» e' sostituito  con  la locuzione «relazione informativa».

Roma, 28 dicembre 2010

Il Ministro: Gelmini