Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Ministeriale 28 febbraio 2010

Aggiornamento limiti massimi Indicatore condizione economica equivalente e Indicatore condizione patrimoniale equivalente anno accademico 2010/11

Emblema Repubblica Italiana
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 14 luglio 2008, n.121 “Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recanti disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in   applicazione dell’art.1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007 n. 244” ed in particolare l’art.1, comma 5; 
VISTA  la  legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, “ Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991” e, in particolare l’art.5, commi 9 e 11;
VISTO il decreto ministeriale 24 febbraio 2009 con il quale, ai sensi della richiamata  normativa, sono stati aggiornati per l’anno accademico 2009/2010 i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente ed i limiti massimi dell’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente;
CONSIDERATO che non è stata ancora definita la normativa di riferimento in coerenza con la modifica recata dal Titolo V della parte seconda della Costituzione;
RITENUTO pertanto di aggiornare i limiti massimi dei suddetti Indicatori in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita di cui all’Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati  per l’anno 2010;
VISTA la nota trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica in data 25 gennaio 2010;


DECRETA:

Art. 1

1. Per l’anno accademico 2010/2011 i limiti massimi dell’Indicatore della situazione economica equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2009/2010 tra i 14.364,73  ed i 19.152,97 euro, sono aggiornati per effetto della variazione dell’Indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, corrispondente al valore del + 0,7 per cento, e pertanto sono stabiliti tra i 14.465,28 ed i 19.287,04 euro.

2. Per l’anno accademico 2010/2011 i limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, stabiliti per l’anno accademico 2009/2010 tra i 25.138,28 ed i 32.320,64 euro, sono aggiornati con riferimento alla variazione dell’Indice generale ISTAT, di cui al comma 1, tra  i 25.314,25 ed i 32.546,88.

Roma, 28 febbraio 2010

IL MINISTRO
f.to Mariastella Gelmini