

VISTA la legge 11 ottobre 1986, n.697, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare, l'art. 17, comma 96, lettera a);
VISTO il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.127 del 1997 con D.M. 10 gennaio 2002, n.38, recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per interpreti e traduttori;
VISTO il regolamento adottato con D.M.3.11.1999, n.509 recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;
VISTO il D.M. 4.8.2000, concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie e, in particolare, l'allegato 3 al predetto provvedimento, relativo alla classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n.270 che ha sostituito il predetto D.M. 3.11.1999, n.509;
VISTO il D.M. in data 3.4.1990 con il quale è stata disposta l'abilitazione della Scuola superiore per interpreti e traduttori con sede in Pisa, via Santa Maria n.155, a rilasciare diplomi di interpreti e traduttori aventi valore legale ai sensi della legge n. 697 del 1986;
VISTO il decreto del Direttore Generale del Servizio per l'autonomia e gli studenti in data 31 luglio 2003, con il quale è stato confermato il riconoscimento della predetta Scuola, che ha assunto la denominazione di Scuola superiore per mediatori linguistici; conseguentemente la scuola è stata abilitata ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori per mediatori linguistici di durata triennale e a rilasciare i relativi titoli, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti nelle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree universitarie in "Scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al D.M. 4 agosto 2000;
VISTO il D.M. 2 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici ai sensi dell'art. 3 del D.M. n.38, del 2002;
VISTA l'istanza con la quale la predetta Scuola ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili per ciascun anno da 45 a 65 unità e per l'intero corso a 195 unità;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 22 gennaio 2010;
D E C R E T A :
Art. 1
1. La Scuola Superiore per Mediatori linguisti con sede in Pisa, via Santa Maria n. 155, è autorizzata ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 65 unità e, per l'intero corso, a 195 unità.