Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Nota 27 gennaio 2010, protocollo n.18

Offerta formativa a.a. 2010/2011. Indicazioni operative


Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L’ UNIVERSITÀ, L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario – Ufficio V
Protocollo: n.18
Roma, 27 gennaio 2010

        Ai Rettori delle Università
        Ai Direttori Amministrativi delle Università
        LORO SEDI
         
      e, p.c.: Al Presidente della CRUI
        p.zza Rondanini, 48  
        00186 Roma

        Al Presidente del CUN
        SEDE
         
        Al Presidente del CNVSU
        SEDE
         
        Al Presidente del CNSU
        SEDE
        
        Al CINECA
        Casalecchio di Reno (BO)

Oggetto: Offerta formativa a.a. 2010/2011. Indicazioni operative

(1) Come è noto, con nota n. 160 del 4 settembre 2009, il Ministro ha illustrato alle Università i principi e i contenuti generali degli interventi che lo stesso intende attuare per la ulteriore razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa universitaria, prevedendo, fra l'altro, la adozione di un nuovo D.M. di modifica del D.M. 31 ottobre 2007, n. 544, relativo ai requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio.
(2) Si fa presente che il predetto D.M. è in corso di adozione e che, una volta adottato, lo stesso sarà trasmesso alla Corte dei Conti.
(3) L'adozione del predetto DM comporterebbe per diversi Atenei una riprogettazione complessiva della propria offerta formativa, in coerenza  con i contenuti della predetta nota n. 160/2009. L'esigenza di tale riprogettazione non appare tuttavia compatibile con i tempi operativi necessari alla definizione dell'offerta formativa relativa al prossimo a.a. 2010/2011, considerato che le Università devono ultimare la progettazione della stessa entro l'imminente  termine del 31 gennaio p.v. 1.
(4) In relazione a quanto sopra, e in coerenza con quanto già richiesto dalla CRUI nella mozione dello scorso 26 novembre, per l'a.a. 2010/2011 continuerà a trovare applicazione il DM 31 ottobre 2007, n. 544; il DM in corso di adozione farà pertanto riferimento all'offerta formativa relativa all'a.a. 2011/2012.
(5) Nel richiamare l'attenzione delle Università sulla rilevante restrizione delle risorse disponibili sul fondo di finanziamento ordinario per il corrente e, soprattutto, per i prossimi esercizi, si invitano in ogni caso le stesse, già nella definizione dell'offerta formativa 2010/2011, a tenere comunque quanto più possibili presenti i contenuti della nota n. 160/2009:
• affinché tale offerta formativa sia "effettivamente sostenibile" in relazione a ciascuno dei "parametri quantitativi" indicati nella nota stessa;
•  cercando pertanto di limitare i costi derivanti dalla attivazione di corsi di studio e di insegnamenti che potrà essere necessario successivamente disattivare.
(6) Si fa altresì presente che il Ministero, in coerenza con quanto indicato al par. 57 della nota n. 160/2009 e come, peraltro, richiesto dalla stessa CRUI nella stessa mozione dello scorso 26 novembre,  potrà tenere conto del grado di adeguamento complessivo di ciascuna Università ai requisiti previsti dal DM in corso di adozione già a decorrere dall'a.a. 2010/2011, nell'ambito dei provvedimenti con i quali saranno definiti gli Indicatori per la valutazione dei risultati da utilizzare per la ripartizione delle risorse relative alla programmazione e al fondo per il finanziamento ordinario, ai sensi dell'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Università) del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'art. 2 (misure per la qualità del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

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(7) Al fine di consentire alle Università una efficace organizzazione delle operazioni relative alla definizione dell'offerta formativa per il prossimo anno accademico 2010/2011, si ritiene necessario altresì fornire le indicazioni operative appresso indicate, coerenti con  quanto previsto nella nota n. 160/2009, fermo restando quanto già previsto per le Università non statali con la nota n. 91 del 5 maggio 2009.

(8) Come è noto, la nota n. 160/2009, al paragrafo 41, prevede che, "tenuto conto delle attuali limitazioni al reclutamento del personale docente di ruolo, previste dall'art. 1 della legge n. 1/2009, … ai fini della verifica del possesso dei requisiti necessari di docenza che saranno ridefiniti nel modo sopraindicato… dall'a.a. 2010/2011, potranno  essere conteggiati - entro il numero massimo di 2 per ogni corso di laurea, 1 per ogni corso di laurea magistrale e  3 per ogni corso di laurea magistrale a ciclo unico - anche i docenti di cui all'art. 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente agli incarichi di insegnamento conferiti a professori e ricercatori universitari collocati a riposo 2 . Continueranno altresì ad essere conteggiati, come già indicato con la nota n. 25 del 23 gennaio 2008, i soggetti di cui all'art. 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (in relazione al loro effettivo impegno nelle attività didattiche dei corsi di studio)". Considerato che le predette limitazioni possono effettivamente compromettere il corretto funzionamento dei corsi di studio, si fa presente che le Università statali 3  potranno tenere conto dei predetti soggetti ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza già a decorrere dall'a.a. 2010/2011, nei termini indicati nella nota n. 160/2009.
(9) Il D.M. n. 544/2007, all'Allegato B, punto 4, prevede, esclusivamente per i corsi di "nuova attivazione", la possibilità di tenere conto ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza, anche del numero dei "concorsi" in itinere. Considerato che per gli stessi motivi indicati al precedente punto 8,  le predette procedure attualmente in itinere non potranno dar luogo ad un incremento della docenza necessaria a sostenere nuove attivazioni, si fa presente che, come previsto dal par. 29 della nota n. 160/2009, tali procedure non potranno essere in nessun caso prese in considerazione, per le Università statali ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza per l'a.a. 2010/2011.
(10) Si ricorda altresì che quanto indicato ai par. 35 e 36 della nota n. 160/2009 – relativamente ai limiti nella differenziazione dei CFU, rispettivamente, dei curricula dei corsi di studio e all'interno dei corsi interclasse – fa riferimento a quanto già previsto agli artt. 1, commi 2 e 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007. E' pertanto necessario che le Università (statali e non statali) tengano presente, già ai fini di tale offerta formativa, quanto indicato ai predetti paragrafi relativamente al rispetto di tali limiti. Si fa altresì presente che sono in corso i necessari adeguamenti della Banca dati dell'offerta formativa per una corretta verifica del rispetto dei predetti limiti, affinchè le Università abbiano tutti gli elementi necessari per una eventuale riprogettazione degli ordinamenti didattici, comunque, entro il 31 gennaio 2011 4 . I Nuclei di valutazione sono altresì invitati a verificare, con riferimento alle attività formative effettivamente attivate, che i livelli di differenziazione dei corsi di studio siano coerenti con i predetti limiti, anche utilizzando i dati relativi agli eventi di carriera degli iscritti al medesimo corso di studio, periodicamente inseriti dalle Università nella Anagrafe nazionale degli studenti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Antonello Masia)
f.to Masia


1  Considerato che il 31 gennaio p.v. è un giorno festivo, tale termine deve intendersi prorogato a lunedì 1° febbraio. 
2  I predetti incarichi saranno conteggiati per tutta la loro durata, e non oltre il compimento del 75-esimo anno di età per  professori e del 70-esimo anno di età per i ricercatori. Analogamente a quanto previsto per  tutti i professori di ruolo, e come già precisato per le Università non statali con nota n. 106 del 27 maggio c.a.,  lo stesso soggetto non potrà essere preso in considerazione per più di un singolo corso di studio tra quelli complessivamente inseriti da tutti gli Atenei nella Off.F..
3  Per  le Università non statali, si fa rinvio a quanto indicato al punto 7.
4  A tale riguardo, si fa in particolare presente che ogni percorso formativo (con riferimento anche ai corsi di studio mono-curriculari) dovrà essere univocamente individuato nella Off.F.   attraverso la indicazione - per ciascun ambito disciplinare di base, caratterizzante e affine/integrativo e in coerenza con l’ordinamento didattico del corso inserito nella sezione RAD – di tutti i settori scientifico disciplinari che vengono attivati in tale percorso, con i crediti erogati per ciascuno di essi.