Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 
 
 
Decreto Direttoriale 24 giugno 2010
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2010 n. 164

Autorizzazione al “Centro studi eteropoiesi”ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova un corso di specializzazione in psicoterapia.

Emblema Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO




VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";

VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento;

VISTO il decreto in data   16 novembre 2000 con il quale il "Centro studi eteropoiesi"   è stato abilitato ad istituire e ad attivare un  corso di specializzazione  in psicoterapia nella sede di  Torino;

VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di  Genova  - via F. Pozzo, 19/3, presso Logos - ,  per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso  pari a  15 unità e, per l'intero corso, a  60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 febbraio 2010 ;

VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;


D E C R E T A :



Art. 1



1.    Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509,  il "Centro studi eteropoiesi" di Torino, è abilitato   ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Genova  - via F. Pozzo, 19/3, presso Logos -, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del  regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2.    Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a  60 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Roma, 24 giugno 2010

f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Dr. Antonello MASIA