DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 10 ottobre 2008,
con il quale l'istituto "Scuola di psicoterapia
psicoanalitica" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un
corso di specializzazione in psicoterapia nella sede
principale di Lugo (Ravenna), per i fini di cui all'art. 4
del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale da Lugo (Ravenna): via Mentana, 22, a
Ravenna: via Corrado Ricci, 29 - , nonché la diminuzione del numero
massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da
15 a 12;
VISTO il parere favorevole al trasferimento della sede
principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 27 novembre 2009;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 245 del 14 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1 - L'Istituto "Scuola di psicoterapia
psicoanalitica" abilitato con decreto in data 10 ottobre 2008
ad istituire e ad attivare nella sede principale di Lugo
(Ravenna), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi
del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n.
509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Lugo (Ravenna):
via Mentana, 22, a Ravenna: via Corrado Ricci,
29.
Art. 2 - Il numero massimo di allievi ammissibili
a ciascun anno di corso è pari a 12 unità e, per l'intero
corso, a 48 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA