DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 20 marzo 1998 con il
quale l'Istituto "Scuola quadriennale di formazione in psicoterapia
integrata", è stato abilitato ad istituire e ad
attivare corsi di formazione in psicoterapia
nella sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 3
della legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto in data 25 maggio
2001, con il quale all'istituto "Scuola quadriennale di
formazione in psicoterapia integrata" è stata confermata
l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
formazione in psicoterapia nella sede di Napoli,
per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTO il decreto in data 23 luglio 2001, con il
quale è stato autorizzato il trasferimento della sede
principale del suddetto Istituto a Casoria (Napoli);
VISTO il decreto 29 maggio 2009 di diniego all'attivazione
della sede periferica di Castellammare di Stabia;
VISTA la reiterazione dell'istanza con la quale il
predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad istituire e ad
attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede
periferica di Castellammare di Stabia - via Ponte Persica, 14 - per
un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di
corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80
unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della
predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 12 marzo 2010 ;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 245 del 14 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1 - Per i fini di cui all'articolo 4 del
regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n.
509, l'Istituto "Scuola quadriennale di formazione in
psicoterapia integrata" di Casoria (Napoli), è abilitato ad
istituire e ad attivare nella sede periferica di Castellammare di
Stabia - via Ponte Persica, 14, ai sensi delle disposizioni di cui
al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla
data del presente decreto, un corso di specializzazione in
psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto
nell'istanza di riconoscimento della sede principale.
Art. 2 - Il numero massimo di allievi da ammettere a
ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per
l'intero corso, a 80 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA