DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è
stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento
degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.
127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede
che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla
base dei pareri conformi formulati dalla Commissione
tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n.
509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004,
avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze
ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni
per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e
ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 12 ottobre 2007 con il
quale l'Istituto "Corso quadriennale di psicoterapia umanistica
esistenziale" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un
corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di
Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria);
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Roma - via Val di Non, 37 , sc. F, int. 13 - per un numero
massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso
pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi
dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della
predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 12 febbraio 2010 ;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 245 del 14 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1
1. Per i fini di cui all'articolo 4 del
regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509,
l'Istituto "Corso quadriennale di psicoterapia umanistica
esistenziale" di Bruzzano Zeffirio (Reggio Calabria), è
abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Roma - via Val di Non, 37 , sc. F, int. 13 - ,
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del
regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto,
un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a
ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso,
a 60 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA