DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 12 ottobre 2007 con il
quale l'Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia a
indirizzo analitico transazionale "Performat" è stato abilitato ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia nella sede di Navacchio di Cascina (Pisa);
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Catania - Via Musumeci, 123 - per un numero massimo degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità
e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del
richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della
predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010 ;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 265 del 30 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1
1. Per i fini di cui all'articolo 4 del
regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509,
l'Istituto "Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo
analitico transazionale "Performat" di Navacchio di Cascina (Pisa),
è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede
periferica di Catania - Via Musumeci, 123 -, ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso,
successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a
ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso,
a 60 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA