DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è
stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale
l'Istituto "SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della
relazione" è stato abilitato ad istituire e ad attivare un
corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di
Roma e Milano;
VISTO il decreto in data 14 novembre 2005 di trasferimento
della sede di Milano;
VISTO il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento
della sede di Roma;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di
specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Parma - Strada Repubblica, 61 - per un numero massimo degli
allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità
e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del
richiamato decreto n. 509 del 1998, nonché la rettifica della
denominazione da : "SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della
Relazione" a "Scuola di specializzazione in psicoterapia ad
indirizzo Psicoanalisi della Relazione";
VISTO il parere favorevole al riconoscimento della
predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009 ;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 245 del 14 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1 - L'Istituto "SIPRe - Società
Italiana di Psicoanalisi della Relazione" abilitato con
decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare, nelle
sedi di Roma e Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia
ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n.
509, è autorizzato a cambiare la denominazione in
"Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo
Psicoanalisi della Relazione".
Art. 2 - Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento
adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, il predetto
Istituto è abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede periferica di Parma - Strada Repubblica, 61, ai
sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento
stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di
specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della
sede principale.
Art. 3 - Il numero massimo di allievi da ammettere a
ciascun anno di corso è pari a 20 unità
e, per l'intero corso, a 80 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA