DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 31 dicembre 1993 con il
quale l'Istituto "Associazione di psicologia cognitiva", è stato
abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in
psicoterapia nella sede di Roma, per i fini di cui
all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001,
con il quale all'Istituto "Associazione di psicologia cognitiva" è
stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso
di formazione in psicoterapia nella sede di Roma, per i
fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del
1998;
VISTO il decreto in data 28 settembre 2007 di
autorizzazione al trasferimento della sede principale di
Roma;
VISTO il decreto in data 26 giugno 2002
di autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di
Lecce e Verona;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
periferica di Lecce da Via Marche, 19 a Via Bonaventura Mazzarella,
25 - 2° piano -;
VISTO il parere favorevole al trasferimento della
sede principale espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 265 del 30 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1 - L' Istituto "
Associazione di psicologia cognitiva
" abilitato con
decreto in data 26 giugno 2002 ad
istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Lecce e
Verona, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è
autorizzato a trasferire la sede periferica di Lecce da Via
Marche, 19 a Via Bonaventura Mazzarella, 25 - 2° piano
-.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA