DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10
dicembre 2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni
alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004,
recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di
abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione
in psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 20 marzo 1998 con il
quale l'Istituto "IFREP - Scuola superiore in psicologia
clinica", è stato abilitato ad istituire e ad
attivare corsi di formazione in psicoterapia
nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di
cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001,
con il quale all'Istituto "IFREP - Scuola superiore in psicologia
clinica" è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad
attivare un corso di formazione in psicoterapia nelle sedi
di Roma, Cagliari e Venezia, per i fini di cui all'art.
4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;
VISTO il decreto in data 3 aprile 2003 di autorizzazione
ad aumentare il numero degli allievi iscrivibili nella sede
periferica di Venezia;
VISTO il decreto in data 26 giugno 2002 di
diniego all'attivazione della sede periferica di Palermo;
VISTO il decreto in data 16 giugno 2003 di
autorizzazione al trasferimento della sede periferica di
Cagliari;
VISTO il decreto in data 24 settembre 2008 di
autorizzazione al trasferimento della sede principale di
Roma;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
periferica di Cagliari da Via Tiziano, 72 a Selargius (Cagliari) -
Via Don Bosco, 14 - piano terra -;
VISTO il parere favorevole al trasferimento della sede
principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 16 aprile 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di congruità in
merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,
espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota
n. 265 del 30 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1 - L'Istituto "IFREP - Scuola superiore in
psicologia clinica" abilitato con decreti
in data
20 marzo 1998 e 25 maggio 2001 ad istituire e ad
attivare nelle sedi di Roma, Cagliari e Venezia,
un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi
del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n.
509, è autorizzato a trasferire la sede periferica di Cagliari da
Via Tiziano, 72 a Selargius (Cagliari) - Via Don Bosco, 14 - piano
terra -.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA