

Dipartimento per l'Università,
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca
Uff. IV
VISTA la legge 10.01.2000 n.6, di modifica alla
legge 28.03.1991 n.113 sulle iniziative per la diffusione della
cultura scientifica, e in particolare l'art.4;
CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della predetta
legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche
fisiche e naturali e alle tecniche derivate.
DECRETA
Art. 1
Sono ammessi ai contributi di cui all'art.1 della legge 6/2000
università, enti,accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed
altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la
diffusione della cultura tecnico - scientifica, la tutela e a
valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico- scientifico,
tecnologico ed industriale conservato ne nostro Paese, nonché
attività di formazione e di divulgazione al fine di stimolare
l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi
della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso
l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Il campo di intervento dei progetti è limitato all'ambito delle
scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie
derivate.
I progetti sono sostenuti finanziariamente da un contributo che
non può coprire l'intero costo previsto nel piano
finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della
valutazione del progetto e dell'entità del contributo, le
iniziative sostenute finanziariamente da una pluralità di soggetti
pubblici e/o privati e reti di scuole così da favorire una più
ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualità dei
risultati.
Art. 2
Non sono ammessi al contributo:
a) progetti troppo generici, non quantificati
nell'importo e non coerenti con i fini della legge;
b) progetti che non indichino con chiarezza le
modalità per il raggiungimento degli obiettivi;
c) progetti che non indichino con
chiarezza l'entità e la tipologia dei destinatari;
d) progetti che non abbiano coerenza tra
obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;
e) progetti rivolti ad un pubblico solo di
specialisti;
f) proposte di mero mantenimento delle attività
istituzionali;
g) progetti che siano mera reiterazione di
proposte già finanziate negli anni precedenti.
Art. 3
Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le
seguenti aree di intervento:
a) Progetti presentati dagli osservatori
astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o
storico - scientifici, civici e universitari, pubblici o privati,
anche nell'intento di promuover un miglior coordinamento degli
stessi, nonché di favorire l'attuazione di specifici progetti di
formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e
delle città della scienza, anche mediante la collaborazione con le
università e altre istituzioni italiane e straniere.
b) Progetti volti alla promozione della cultura
scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e
grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della
scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della
ricerca.
c) Progetti comunque coerenti con le finalità
della legge.
Art. 4
I soggetti proponenti indicati nell'art.1 possono presentare
domanda di contributo per un solo progetto.
Le Università e gli Enti pubblici e privati che si articolano in
più strutture possono presentare, attraverso il rappresentante
legale o su delegato, domanda di contributo per un solo progetto
per ciascuna delle strutture in cui si articolano.
Art. 5
Criteri di valutazione
Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento b), nel caso
in cui le proposte siano presentate da reti di scuole o consorzi
delle stesse, sono valutate con priorità quelle che abbiano almeno
un impatto regionale.
Sono altresì privilegiati i progetti che presentino uno spiccato
contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche, che
abbiano una valenza di sistema e che possano considerarsi come
progetti "pilota" da utilizzare successivamente a livello
nazionale.
Sono tenuti in considerazione i progetti realizzati in
partenariato internazionale.
Art. 6
Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale
rappresentante o da un suo delegato entro non oltre il 16
settembre 2010 utilizzando, secondo le modalità ivi
indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio.
Il servizio sarà attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale e chiuderà alla ore 17 del
giorno 16 settembre 2010.
Il servizio consentirà la stampa della domanda (All.1), del
progetto esecutivo (All.2) e del piano finanziario (All.3) che
fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente
sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena
l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) -
Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca
- Uffici IV - Piazzale J.F. Kennedy, 20 - 00144 ROMA, recante sulla
busta "bando ex art. 4 legge 6/2000 diffusione della cultura
scientifica"; la data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio Postale. Alla domanda devono essere allegati, in
cartaceo, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) progetto esecutivo redatto come da allegato
2;
b) piano finanziario del progetto redatto come
da allegato 3:
c) sintesi dell'attività istituzionalmente
svolta nell'ultimo biennio;
d) curriculum del responsabile scientifico del
progetto;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento
del legale rappresentante in corso di validità come prescritto
dall'art. 3 della legge 127/97;
f) eventuali lettere di intenti delle strutture
destinatarie e/o coinvolte.
Art. 7
Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare,
entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del
progetto, la relazione tecnico - scientifica delle attività svolte
e dei risultati ottenuti nonché la rendicontazione delle spese
sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla
legge.
Le predette relazioni tecnico - scientifiche saranno altresì
tenute in considerazione dalla Commissione di cui all'art.8, nel
procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione
di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.
Art.8
L'istruttoria propedeutica sarà effettuata da una commissione
composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio e
tre designati dal Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art.5
della legge 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti
alla valutazione dello stesso Comitato Tecnico Scientifico.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Antonio Agostini)