DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA,
MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che
disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i
requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in
particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina
l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,
successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi
di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di
specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine
riconosciuti;
VISTO l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge
15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n.
56 del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il
quale è stato adottato il regolamento recante norme per il
riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di
specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma
96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2,
comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti
richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati
dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del
precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario;
VISTI i pareri espressi nelle riunioni dell'11
ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario ha
individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti
richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle
strutture ed attrezzature;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre
2004, avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alle
ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti
istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad
istituire e ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia";
VISTO il decreto in data 3 agosto 2009, con il
quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi
dell'articolo 3 del predetto regolamento;
VISTO il decreto in data 20 marzo 1998 con il
quale l' "Istituto italiano di formazione in analisi
bioenergetica", è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi
di formazione in psicoterapia nella sede di Roma,
per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56 del 1989;
VISTO il decreto in data 25 maggio 2001, con il
quale all' "Istituto italiano di formazione in analisi
bioenergetica" è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad
attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede
di Roma, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto
n. 509 del 1998;
VISTA l'istanza con la quale il predetto istituto
chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede
principale di Roma da Via Antonio Veranzio, 64 a Via Casamari,
31;
VISTO il parere favorevole al trasferimento della
sede principale espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;
VISTA la favorevole valutazione tecnica di
congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra
indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa
con nota n. 265 del 30 giugno 2010;
D E C R E T A :
Art. 1
L' "Istituto italiano di formazione in analisi bioenergetica"
abilitato con decreti in data 20 marzo 1998 e 25 maggio
2001 ad istituire e ad attivare nella sede principale
di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del
regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è
autorizzato a trasferire detta sede da Via Antonio Veranzio, 64 a
Via Casamari, 31.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
f.to Dr. Antonello MASIA